DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. 360
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 101, 102, 104 e 105, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 101. - Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversi indirizzi. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorita' competente. Non e' ammessa l'iscrizione contemporanea a piu' di una scuola di specializzazione. Art. 102. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il consiglio di ciascuna scuola e' formato dai professori che tengono gli insegnamenti ed e' presieduto dal direttore della scuola stessa. Art. 104. - L'ammissione alla scuola e' subordinata ad un concorso per titoli ed esami. La durata dei corsi e' fissata nello statuto delle singole scuole. Art. 105. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 315
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