DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 luglio 1980;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica,
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO I Capo I NUOVO ASSETTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI RICERCATORI E PIANO DI SVILUPPO
Art. 1
Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori
Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a) professori straordinari e ordinari; b) professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento. Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25. E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non e' consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.((18))
Art. 2
Piano di sviluppo dell'Universita'. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso.
Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonche' del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica - elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Universita' ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonche' delle necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi. Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'. Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e' trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo. Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facolta' e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni. Il Ministro della pubblica istruzione provvedera' alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facolta'. L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato e' effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facolta' interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Universita' di cui ai precedenti commi. Il primo piano quadriennale riguardera' il quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Universita' di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.
Capo II ((PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI))
Art. 3
Dotazione organica della fascia dei professori ordinari
La dotazione organica della fascia dei professori ordinari e' fissata in 15.000 posti. I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicita' biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disposta la assegnazione alle facolta' di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati. Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Universita' di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.
Art. 4
Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri
Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facolta' e su parere del Consiglio universitario nazionale, puo' riservare una percentuale di posti, di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facolta', alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facolta', di studiosi eminenti di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in Universita' straniere. La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facolta', che si pronuncia sulla qualita' scientifica dello studioso. La proposta e' accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianita' di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari. Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario. ((22))
Art. 5
Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti
Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualita' di professore incaricato ((...)) nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste, presentate alle facolta', devono essere inoltrate unitamente alle richieste delle facolta'. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facolta' cui appartengono i richiedenti, ((nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione)).
Art. 6
Straordinariato
All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici. Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario. Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario. Restano altresi' ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attivita' scientifica e all'attivita' didattica necessarie per la nomina ad ordinario.
Art. 7
Liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica
Ai professori universitari e' garantita liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica. Il consiglio di facolta', in caso di pluralita' di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quanto istituiti, le attivita' didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attivita' di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facolta' definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalita' di assolvimento delle predette attivita', tenuto conto delle possibilita' di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9. Nel caso di pluralita' di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori. E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno.
Art. 8
Inamovibilita' e trasferimenti
I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento. I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facolta' o di altra facolta' della stessa Universita', ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Universita', anche ad altra Universita', con le procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento puo' essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Universita'.((26)) ----------------- AGGIORNAMNETO (26) la L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che per ciascuna universita', con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della L. 210/1998, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
Art. 9
Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarita'
Il professore ordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo' essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste nei successivi commi. In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purche' compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento. Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attivita' relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita' didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico. In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non puo' essere inferiore all'impegno orario per l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10. I consigli delle facolta' o scuole possono altresi' affidare a titolo gratuito, ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine. In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facolta' possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 e' affidata a titolo gratuito.((18))
Art. 10
Doveri didattici dei professori
Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attivita' didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forme e secondo modalita' da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. Sono altresi' tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attivita' di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni. La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facolta' e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato. Le attivita' didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facolta', di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze. ((18))
Art. 11
Tempo pieno e tempo definito
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