DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 luglio 1980;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica,
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO I Capo I NUOVO ASSETTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI RICERCATORI E PIANO DI SVILUPPO
Art. 1
Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori
Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a) professori straordinari e ordinari; b) professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento. Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25. E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non e' consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.((18))
Art. 2
Piano di sviluppo dell'Universita'. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso.
Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonche' del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica - elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Universita' ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonche' delle necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi. Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'. Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e' trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo. Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facolta' e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni. Il Ministro della pubblica istruzione provvedera' alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facolta'. L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato e' effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facolta' interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Universita' di cui ai precedenti commi. Il primo piano quadriennale riguardera' il quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Universita' di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.
Capo II ((PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI))
Art. 3
Dotazione organica della fascia dei professori ordinari
La dotazione organica della fascia dei professori ordinari e' fissata in 15.000 posti. I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicita' biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disposta la assegnazione alle facolta' di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati. Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Universita' di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.
Art. 4
Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri
Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facolta' e su parere del Consiglio universitario nazionale, puo' riservare una percentuale di posti, di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facolta', alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facolta', di studiosi eminenti di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in Universita' straniere. La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facolta', che si pronuncia sulla qualita' scientifica dello studioso. La proposta e' accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianita' di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari. Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario. ((22))
Art. 5
Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti
Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualita' di professore incaricato ((...)) nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste, presentate alle facolta', devono essere inoltrate unitamente alle richieste delle facolta'. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facolta' cui appartengono i richiedenti, ((nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione)).
Art. 6
Straordinariato
All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici. Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario. Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario. Restano altresi' ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attivita' scientifica e all'attivita' didattica necessarie per la nomina ad ordinario.
Art. 7
Liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica
Ai professori universitari e' garantita liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica. Il consiglio di facolta', in caso di pluralita' di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quanto istituiti, le attivita' didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attivita' di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facolta' definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalita' di assolvimento delle predette attivita', tenuto conto delle possibilita' di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9. Nel caso di pluralita' di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori. E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno.
Art. 8
Inamovibilita' e trasferimenti
I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento. I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facolta' o di altra facolta' della stessa Universita', ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Universita', anche ad altra Universita', con le procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento puo' essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Universita'.((26)) ----------------- AGGIORNAMNETO (26) la L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che per ciascuna universita', con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della L. 210/1998, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
Art. 9
Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarita'
Il professore ordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo' essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste nei successivi commi. In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purche' compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento. Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attivita' relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita' didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico. In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non puo' essere inferiore all'impegno orario per l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10. I consigli delle facolta' o scuole possono altresi' affidare a titolo gratuito, ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine. In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facolta' possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 e' affidata a titolo gratuito.((18))
Art. 10
Doveri didattici dei professori
Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attivita' didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forme e secondo modalita' da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. Sono altresi' tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attivita' di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni. La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facolta' e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato. Le attivita' didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facolta', di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze. ((18))
Art. 11
Tempo pieno e tempo definito
L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito. Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio. L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito. Il regime d'impegno a tempo definito: a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria. Il regime a tempo pieno: a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca ((, nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;)) b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio professionale; c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle Universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale. ((Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, e' necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina)). (3)
Art. 12
Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. ((15)) I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.
Art. 13
Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; ((3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); ((3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.)) 4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705; 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 6) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705; 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale; 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento; 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'. I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni. Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'. (12)
Art. 14
Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione
Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato, puo' riassumere servizio presso l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non e' computabile ne' ai fini economici ne' ai fini giuridici. Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Art. 15
Inosservanza del regime delle incompatibilita'
Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dallo ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14. Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilita'. Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilita' e' diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilita'. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata il professore decade dall'ufficio. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Art. 16
Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario
Ferme restando le incompatibilita' previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonche' le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca. E' riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole e' affidata a professori associati.
Art. 17
((Alternanza)) dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attivita' didattiche e scientifiche anche in Universita' o Istituti esteri o internazionali. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio. Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano. I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio, di facolta' con le modalita' di cui al successivo art. 18. I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione. Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori universitari di ruolo. Il periodo trascorso all'estero per attivita' di ricerca o di insegnamento e' utile anche per il conseguimento del triennio di straordinariato. I professori che assumano insegnamenti o siano chiamati a svolgere attivita' scientifica nelle Universita' dei Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni. In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero. In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente estero o internazionale.
Art. 18
Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario
Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario e' tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facolta' a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di facolta' da' atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terra' conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.
Art. 19
Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo
I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di (eta' e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito. ((21))
Capo III PROFESSORI ASSOCIATI
Art. 20
Dotazione organica
La dotazione organica della fascia dei professori associati e' fissata in 15.000 posti. Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della predetta fascia e' corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con decreto del Ministero della pubblica istruzione, e' incrementato di 6.000 posti.
Art. 21
Copertura di posti
I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per trasferimento, su richiesta delle facolta'. I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire con periodicita' biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2. I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 APRILE 1995, N. 120, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236)). L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalita' indicate nel precedente art. 2. Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sara' messo a concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del C.U.N.
Art. 22
Stato giuridico dei professori associati Lo stato giuridico dei professori associati e' disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorita' competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto. Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei professori associati e' esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.
Art. 23
Conferma in ruolo
Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della Facolta', sull'attivita' didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio e' espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano gia' fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma. In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo, a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.
Art. 24
(Collocamento a riposo)
I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneita' conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta'. ((9))
((Capo IV)) PROFESSORI A CONTRATTO
Art. 25
Professori a contratto
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Universita' che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facolta', finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademica e nei limiti delle disponibilita' finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Universita', assegnano i fondi alle facolta' o scuole che in sede di programmazione dell'attivita' didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessita' di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea. Le facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti, in ciascuna, facolta' designando, con motivata deliberazione che sara' adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresi' le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo' essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Universita' estere, purche' non insegni in Universita' italiane. La sua alta qualificazione scientifica o professionale sara' comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa. Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facolta', stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni. I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un quinquennio nella stessa Universita'. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Universita' non disponga delle idonee competenze. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. La Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facolta' interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Universita', ad esperti appartenenti agli stessi enti. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca puo' chiedere l'esonero dal servizio senza assegni.
Art. 26
Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita'
Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Universita' il rettore, su designazione dei consigli di facolta' d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita', con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature, per l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni. Le deliberazioni delle facolta' debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono, nella impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo gia' addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto. La particolare complessita' delle attrezzature scientifico-didattiche e' dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Universita', designati dai consigli di facolta'. Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non puo' essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non e' rinnovabile con lo stesso tecnico. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso l'Universita'. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Universita' provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
Art. 27
Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative
I rettori delle Universita' possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facolta', e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1995, N. 120, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236)).
Art. 29
Professori a contratto presso le Universita' non statali
Le Universita' non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a professori delle Universita' statali.
((Capo V RICERCATORI UNIVERSITARI))
Art. 30
Dotazione organica del ruolo dei ricercatori
La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83. I posti destinati a concorso libero sono ripartiti tra le facolta' delle varie Universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del ((Ministro della pubblica)) istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'.
Art. 31
Conferma dei ricercatori universitari
I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facolta' o del dipartimento. Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che e' compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 30, del "Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI".
Art. 32
Compiti dei ricercatori universitari
I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse attivita' tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attivita' di seminario secondo modalita' definite dal, consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresi' partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia. I consigli delle facolta' dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. Per le funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad un impegno per non piu' di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore e' inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attivita' collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. ((11A)) Le predette modalita' sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attivita' didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore e' inserito per la ricerca.
Art. 33
Verifica periodica dell'attivita' didattica e scientifica dei ricercatori universitari
Il ricercatore confermato e' tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facolta' una relazione sul lavoro scientifico e sulla attivita' didattica integrativa svolti. Il consiglio di facolta' formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attivita' didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico. Il ricercatore confermato puo' continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 30, del "Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI".
Art. 34
Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari
Fino a quando non si sara' provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari e' disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo. In materia di incompatibilita' o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32. Per gli ulteriori casi di incompatibilita' non previsti nel precedente comma, ma contemplati nel precedente ((art. 13)), i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalita' stabilite per i professori di ruolo. Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della facolta' di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale. I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati a trasferimento solo qualora si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale. Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica il precedente art. 14. I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di eta'. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore.
Capo VI PERSONALE TECNICO DELLE UNIVERSITA'
Art. 35
Personale tecnico delle Universita'
I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessita' per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti. Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale distribuzione di posti di tecnico laureato. I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attivita' del personale tecnico assegnato al laboratorio. I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti. I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro attivita' sotto la direzione del tecnico laureato preposto al laboratorio. In attuazione della nuova normativa concernente il "nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato," saranno identificati - con le modalita' di cui agli articoli 80 e seguenti dello stesso testo normativo - i profili professionali di tutto il personale tecnico delle Universita' di cui ai commi precedenti, i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione in carriera, le prove di esame le relative modalita' di espletamento e la composizione delle commissioni. Questa norma si applica anche al personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano nonche' al personale tecnico dei musei scientifici universitari, degli orti botanici, delle biblioteche delle facolta', scuole e istituti di istruzione, universitaria. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, puo' optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei, ruoli del personale delle Universita' con le modalita' previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Art. 36
Progressione economica del ruolo di professori universitari
La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilita' dell'aumento biennale dal 2,59 per cento. L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali di 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale. Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante, a parita' di posizione, al professore della prima fascia. ((28)) La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore di professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1 novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza piu' favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto. Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, applicazione dei principi derivanti dalle nomine sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Art. 37
Inquadramento dei professori associati
Il personale che consegue il primo giudizio di idoneita' e' inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella della effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo art. 103. Nel caso di cumulo di piu' stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi piu' favorevole. A coloro che superano il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma e' attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati.((29))
Art. 38
Progressione economica del ruolo dei ricercatori
La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale. Ogni punto parametrale corrisponde a L. 18.000 annue lorde. Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro. Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti economici. Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Art. 39
Assegno aggiuntivo
I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono sostituiti dai seguenti: "Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione e' attribuito in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la classe iniziale e la prima classe di stipendio; lire trecentocinquantamila per la seconda e terza, lire quattrocentomila per la quarta e la quinta, lire quattrocentocinquantamila per la sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe. Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio. Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo. Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito".
Art. 40
Trattamento di quiescenza
Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale, base pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto. Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva e' individuata con lo stesso criterio adottato per la determinazione della base pensionabile indicata nel precedente comma. Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme contenute nel presente decreto, siano stati inquadrati nella fascia dei professori associati e che all'atto del loro collocamento a riposto al compimento del 65° anno di eta' non conseguano il diritto alla pensione normale, spetta, ai fini del raggiungimento della anzianita' stabilita dal primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, un aumento convenzionale del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni. La disposizione non si applica se gli stessi soggetti hanno maturato il diritto a percepire altro trattamento pensionistico a diverso titolo. Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1° novembre 1981, vengono presi in considerazione, allo scopo di cui alla fine del 1° comma precedente, gli anni di servizio successivi al 1° novembre 1961 e vengono considerati come anni prestati con regime di tempo pieno quelli durante i quali il docente ha usufruito della indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, nella misura piu' elevata, ovvero dell'assegno speciale di cui all'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.
TITOLO II RECLUTAMENTO Capo I RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI ORDINARI
Art. 41
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Capo II RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI
Art. 42
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 43
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 44
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 45
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 46
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 47
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 48
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 49
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 50
Inquadramento nella fascia dei professori associati
Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati: 1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni; nonche' quelli che completano il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto di compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i quali l'incarico e' stato conferito; 2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, della legge 30 novembre 1973, n. 766; 3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia sulla base della documentazione in possesso della facolta' attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attivita' didattica e scientifica.(8) (10) (16) ((34)) ----------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 9 dicembre 1985, n. 705, ha disposto (con l'art. 9) che "l'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati e' tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneita'".
Art. 51
Giudizio di idoneita'
I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalita' stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unita', si provvedera' alla costituzione di piu' commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio. La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento. Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta. Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneita' nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'. Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto. Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita' professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario. I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra universita' o scuola.(8) ((34))
Art. 52
Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneita'
I giudizi di idoneita' si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalita' stabiliti nel precedente art. 43. La prima tornata di giudizi sara' indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La seconda tornata sara' indetta entro il 31 dicembre 1982. Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneita', successivamente alla prima tornata, sara' indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata. Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi. Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneita' sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo puo' essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico. Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneita' successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneita' partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata. In caso di esito negativo il giudizio puo' essere ripetuto nella terza tornata. Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico. I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneita', salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale e' espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneita', cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facolta' loro riservati dalle norme in vigore, nonche' le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresi' lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneita' richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni. ((34))
Art. 53
Modalita' degli inquadramenti
Colui che abbia superato il giudizio di idoneita' presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facolta' in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avra' luogo su deliberazione motivata del consiglio di facolta' sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline gia' attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata in conformita' a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorche' non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione. L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Universita' ove l'incarico stesso e' svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneita' per lo stesso raggruppamento concorsuale. Il titolare di piu' incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda e' subordinato al motivato parere favorevole della facolta' interessata. Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facolta' in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la domanda di inquadramento e' presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facolta'. Copia della domanda e' trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico e' svolto. Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione puo' essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facolta' interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facolta'. Per la facolta' di medicina, si terra' conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede. Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50. Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facolta', entro entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico puo' entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facolta' presso cui svolge l'incarico. Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facolta', assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto puo' rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato. Le facolta' sono tenute a deliberare sulle domande, di assegnazione entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa. Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1 novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto e disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneita' l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (8) Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneita' presti servizio presso una Universita' non statale puo' presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalita' previste per le Universita' statali, all'Universita' medesima. L'Universita' non statale puo' deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti. Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione Universita' non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento. Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facolta' competenti. A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Universita' non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Universita' statali. Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia che conseguono il giudizio di idoneita' sono inquadrati presso le Universita' statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Universita' per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avra' luogo in conformita' delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181 e nello statuto dell'Universita' stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032. Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convezione stipulata dall'Universita' con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneita', fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneita' di cui al precedente art. 50 conservano altresi' lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri gia' previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresi' confermato l'obbligo per le Universita' di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite. ((34)) ---------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 9 dicembre 1985, n. 705 ha disposto (con l'art. 11) che "L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37".
Capo III RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI
Art. 54
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 55
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 56
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 57
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 58
Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari
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