DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1980, n. 391
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 690, relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 76/211/CEE, concernente il precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;
Considerata la necessita' di dare esecuzione alla delega al Governo di emanare apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E., di cui all'art. 9 della predetta legge n. 690 del 1978;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 15 gennaio 1980, n. 80/232/CEE, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 51 del 25 febbraio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantita' nominali e di capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;
Vista la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1979 n. 380/181/CEE pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 39 del 15 febbraio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle unita' di misura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente decreto si applica agli imballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale, preconfezionati in quantita' nominali costanti espresse in unita' di massa o di volume, superiori o eguali a 5 grammi o a 5 millilitri, diversi dai preimballaggi recanti il marchio comunitario "e" che li caratterizza quali "preimballaggi C.E.E.", disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, e dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai preimballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali.
Art. 2
Definizioni
Un prodotto e' preimballato quando e' preconfezionato in assenza dell'acquirente, in un imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione della quantita' di prodotto cosi' racchiusa non possa essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio. Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale esso e' preimballato. Lo quantita' nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto di un preimballaggio e' la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantita' di prodotto netto che si ritiene debba contenere. Il contenuto effettivo di un preimballaggio e' la massa o il volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione e' quello del contenuto alla temperatura di 20° C, qualunque sia la temperatura alla quale e' eseguito il riempimento o il controllo. Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati o congelati. L'errore in meno di un preimballaggio e' la quantita' di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantita' nominale.
Art. 3
Iscrizioni metrologiche
Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l'indicazione del loro volume nominale, quelli contenenti altri prodotti l'indicazione della loro massa nominale, salvo usi commerciali contrari, o norme speciali diverse. Il volume nominale deve essere espresso in litri, centilitri o millilitri, la massa nominale in chilogrammi o grammi. Le quantita' nominali da indicare sono quelle alla origine. Le cifre relative alle iscrizioni di cui ai commi precedenti debbono avere, in funzione della quantita' nominale del contenuto, l'altezza minima indicata nella tabella seguente: Quantita' nominale (On) Altezza minima in grammi o millilitri in mm Fino a 50.......................................... 2 Oltre 50 fino a 200................................ 3 Oltre 200 fino a 1.000............................. 4 Oltre 1.000........................................ 6 Nelle indicazioni della quantita' nominale, il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unita' di misura usata o eventualmente dal suo nome per esteso, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 20 dicembre 1979, n. 80/181/CEE, concernente le unita' di misura. Le suddette iscrizioni debbono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto. E' vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantita' nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguita' come "circa" o altri termini analoghi.
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))
Art. 5
Tolleranze
I preimballaggi componenti ciascuno dei lotti determinati secondo l'allegato II alla legge 25 ottobre 1978, n. 690, modificato con decreto ministeriale 27 febbraio 1979, recante disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. disciplinati dalla stessa legge devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) il contenuto effettivo dei preimballaggi del lotto non deve essere inferiore, in media, alla quantita' nominale; b) la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno superiore al valore fissato dalla tabella seguente deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II soprarichiamato: Errori in meno Quantita nominale (Qn) in grammi o in millilitri in % di Qn g oppure ml Da 5 a 50............................ 9 - Da 50 a 100.......................... - 4,5 Da 100 a 200......................... 4,5 - Da 200 a 300......................... - 9 Da 300 a 500......................... 3 - Da 500 a 1.000....................... - 15 Da 1.000 a 10.000.................... 1,5 - Da 10.000 a 15.000................... - 150 Oltre 15.000......................... 1 -
Art. 6
Preimballaggi non commerciabili
E' vietato detenere per vendere, vendere o comunque introdurre in commercio preimballaggi che presentano un errore in meno superiore a due volte il valore riportato nella tabella di cui alla lettera b) dell'art. 5.
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231))
Art. 8
Responsabilita' del fabbricante
A garanzia della conformita' dei preimballaggi alle disposizioni del presente decreto, il loro contenuto effettivo e la capacita' effettiva dei contenitori di cui agli allegati I, II, III devono essere misurati e controllati in termini di massa o di volume, sotto la responsabilita' di chi effettua il riempimento o dell'importatore. La misura ed il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da compiere, in regola con le disposizioni metriche in vigore, oppure con un sistema di misura autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalita' previste per i nuovi modelli di strumenti metrici dall'art. 6 del regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche. Il contenuto di un preimballaggio e' misurato allorche' la realizzazione dei singoli preimballaggi e' ottenuta manualmente con l'ausilio di uno strumento di misura a funzionamento non automatico. In tal caso non e' richiesto il controllo di cui al comma precedente, ma da parte del responsabile si deve provvedere con opportuna periodicita' alla verifica del regolare funzionamento dello strumento di misura utilizzato.
Art. 9
Strumenti per il controllo del fabbricante
Uno strumento per pesare legale utilizzato per la misura o il controllo del contenuto effettivo dei singoli preimballaggi e' ritenuto appropriato ai fini delle esigenze di cui all'art. 8 se e' del tipo a funzionamento non automatico regolarmente approvato, munito dei bolli metrici, e con dispositivo indicatore che presenti una divisione di valore conforme a quella indicata nella tabella seguente: Valori delle quantita nominali a Valore ponderale di una divisione partire dalle quali si puo uti- dello strumento per pesare per lizzare lo strumento con la divi- la misura o il controllo (in gr) sione corrispondente 0,1 Per qualsiasi quantita nominale 0,2 A partire da 10g 0,5 A partire da 50 g 1 A partire da 200 g 2 A partire da 2 kg 5 A partire da 5 kg 10 A partire da 10 kg 20 A partire da 20 kg 50 A partire da 50 kg
Art. 10
Modalita' dei controlli del fabbricante
Il controllo, che il fabbricante di preimballaggi o l'importatore deve eseguire ai sensi dell'art. 8, puo' essere realizzato per campionamento e deve essere organizzato secondo appropriate regole del controllo di qualita' in sede di fabbricazione. La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalita' autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e tiene a disposizione i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare. Il controllo di fabbricazione non e' richiesto solo se i preimballaggi sono riempiti manualmente mediante uno strumento di misura legale a funzionamento non automatico, munito dei bolli metrici previsti dalle disposizioni vigenti, le cui caratteristiche metrologiche il fabbricante e' tenuto a verificare con opportuna frequenza.
Art. 11
Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali
Qualora nella confezione di preimballaggi contenenti prodotti espressi in unita' di massa venga utilizzato uno strumento di misura a funzionamento automatico, avente una dispersione non inferiore a due volte gli errori in meno di cui alla tabella dell'art. 5, i preimballaggi medesimi devono essere selezionati in un punto del circuito produttivo, disposto a valle del predetto strumento, mediante una selezionatrice ponderale legale di tipo regolarmente approvato, munita dei bolli metrici, la cui zona d'indecisione nominale sia al piu' uguale ad un quarto dell'errore in meno di cui alla tabella sopra richiamata. In tal caso il controllo che il fabbricante di preimballaggi e' tenuto ad effettuare in applicazione del presente decreto puo' essere ridotto, sempre che assicuri le stesse prescritte garanzie. Per accertate particolari esigenze di produzione o difficolta' tecniche di installazione della selezionatrice ponderale di cui al comma precedente, il fabbricante di preimballaggi puo' essere esonerato dall'obbligo dell'impiego della stessa selezionatrice con decreto motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 12
Controlli statali
Nei controlli sulla conformita' degli imballaggi preconfezionati alle norme del presente decreto si seguono le disposizioni fissate per i preimballaggi C.E.E. dall'art. 10 della legge 25 ottobre 1978, n. 690.
Art. 13
Sanzioni
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la corrispondente violazione in materia di preimballaggi C.E.E. dall'art. 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690.
Art. 14
Modalita' di applicazione delle sanzioni e vigilanza
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 e nella vigilanza sull'applicazione del presente decreto si seguono le disposizioni fissate per i preimballaggi C.E.E. rispettivamente dagli articoli 13 e 15 della legge 25 ottobre 1978, n. 690.
Art. 15
Adeguamento delle disposizioni tecniche
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche del presente decreto, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
Nella produzione e nella importazione di preimballaggi le norme del presente decreto devono essere soddisfatte entro un quinquennio dalla loro entrata in vigore. Durante il quinquennio di cui al comma precedente i preimballaggi disciplinati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da norme speciali devono essere condizionati in conformita' a tali norme o a quelle del presente decreto. I preimballaggi prodotti o importati prima dello scadere del quinquennio previsto al primo comma precedente possono essere immessi nel consumo dopo il predetto termine, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto. Le disposizioni contrastanti o incompatibili con il presente decreto sono abrogate. Restano ferme le disposizioni fiscali vigenti in materia di imposte di fabbricazione.
PERTINI COSSIGA - BISAGLIA
Visto,il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 6
Allegato I
ALLEGATO I ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))
Allegato II
ALLEGATO II ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))
Allegato III
ALLEGATO III ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))
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