DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. 420

Type DPR
Publication 1980-03-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 261 e 262, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in patologia generale Art. 261. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, e' rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale". E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, e' rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico". L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. Art. 262. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I BIENNIO (Propedeutico) 1° Anno: 1) istituzioni di patologia generale; 2) patologia delle infezioni; 3) epidemiologia e patologia ambientale; 4) immunologia; 5) parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: 6) radiobiologia e patologia da radiazioni; 7) oncologia generale; 8) immunopatologia e analisi immunologiche; 9) analisi chimico-cliniche; 10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino). II BIENNIO (Conseguimento per il diploma di "specialista in patologia generale") 3° Anno: 11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; 12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; 13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: 14) diagnostica oncologica; 15) diagnostica istopatologica; 16) diagnostica ultrastrutturale; 17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). II BIENNIO (Conseguimento per il diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico") 3° Anno: 11) tecniche di batteriologia; 12) tecniche di virologia; 13) tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: 14) statistica e biometria; 15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi; 16) tecniche ematologiche; 17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali. La direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, e' obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Art. 2

Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva: Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 271. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica I della Universita' di Pavia e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 272. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 273. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 274. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 275. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 276. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 277. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale (triennale) I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I; anatomia ed istologia patologica (biennale) I; fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I; radiologia e medicina nucleare (biennale) I; scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: clinica medica generale (triennale) II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II; anatomia ed istologia patologica (biennale) II; fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II; radiologia e medicina nucleare (biennale) II; endoscopia digestiva (biennale) I. 4° Anno: clinica medica generale (triennale) III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III; endoscopia digestiva (biennale) II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. Art. 278. - E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Ogni scuola puo' aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, il numero non superiore a sei per la totalita' del corso. Art. 279. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 280. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, e' dato l'esame alla fine del biennio e triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1980

Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 271

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