La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi. Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto. I contributi sono ripartiti nel modo seguente: a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente; b) la somma residua è ripartita tra i partiti aventi diritto in proporzione ai voti ottenuti. I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.