DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1980, n. 423
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che approva il regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato che Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, sul riordinamento strutturale dell'A.N.A.S. e successive modificazioni;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvato l'annesso regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI COSSIGA - NICOLAZZI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 10
Regolamento disciplina dei servizi in economia dell' A.N.A.S.-art. 1
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI IN ECONOMIA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.) Art. 1. Sfera di applicazione Per l'espletamento dei servizi in economia di cui ai successivi articoli 2 e 3 concernenti lavori, opere, forniture e somministrazioni della direzione generale dell'A.N.A.S., dei compartimenti della viabilita', dell'ufficio speciale della grande viabilita' in Sicilia e dell'ufficio speciale per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, si osservano le disposizioni del presente regolamento in aggiunta a quanto contemplato dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, concernente la direzione, contabilita' e collaudazione di lavori dello Stato.
Regolamento disciplina dei servizi in economia dell' A.N.A.S.-art. 2
Art. 2. Lavori e forniture Per le strade e le autostrade statali possono essere eseguiti in economia mediante cottimi fiduciari o in amministrazione diretta: A) Lavori e forniture per la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie, quando, per queste ultime, le relative opere siano urgenti e indispensabili nell'interesse della sicurezza delle strade ovvero indifferibili per esigenze di viabilita', concernenti: 1) manti di usura del piano viabile; 2) sovrastrutture stradali; 3) corpo stradale nelle sue varie parti; 4) opere d'arte, di presidio e di difesa; 5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti; 6) opere in verde; 7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale ed orizzontale; 8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze. Possono altresi' essere eseguiti in economia i lavori relativi alla pulizia dei piani viabili, allo sgombero della neve e di materiali franati, al consolidamento ed alla bonifica di pendici, al disgaggio di massi pericolanti. B) Lavori e forniture complementari a opere realizzate con contratto di appalto, concernenti: 1) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale ed orizzontale; 2) opere in verde e di sistemazione idraulico-forestale; 3) impermeabilizzazione di manufatti; 4) giunti tra gli impalcati e manufatti in genere; 5) pavimentazioni; 6) sistemazione accessi ed opere per assicurare la continuita' alle proprieta' interessate da espropri; 7) demolizione o sistemazione di immobili interessati da espropri; 8) impianti radio-telefonici, elettrici, idraulici, irrigui e di ventilazione; 9) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze. C) Indagini geognostiche, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione. Possono essere eseguite in economia le opere inerenti a lavori principali a base di contratto che motivatamente ne siano state escluse. Ai lavori di cui al presente articolo si provvede in economia in relazione alla natura particolare dei medesimi o alla urgenza di realizzarli. L'importo degli anzidetti lavori non puo' superare L. 500.000.000.
Regolamento disciplina dei servizi in economia dell' A.N.A.S.-art. 3
Art. 3. Spese varie da affidare in economia Puo' provvedersi altresi' in economia per le seguenti spese: 1) manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, manufatti ed impianti in uso degli uffici centrali e periferici dell'Azienda; 2) riscaldamento, illuminazione, acqua, forza motrice, telefono, pulizia e custodia dei locali; 3) acquisti, riparazioni ed adattamento di mobili, arredi e macchine di ufficio; 4) riparazione e manutenzione di macchine stradali, autoveicoli, motocicli, natanti ed attrezzature fisse elettriche o meccaniche; acquisto di materiali, di ricambi e di accessori; noleggio autoveicoli; 5) carburanti, combustibili, lubrificanti, reagenti chimici ed altro materiale di consumo; 6) riparazione, manutenzione e provvista di apparecchiature scientifiche e tecniche, strumenti ed utensili; 7) stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda; acquisto di libri, periodici, giornali, pubblicazioni a carattere scientifico; acquisto di generi di cancelleria, materiale per disegni e fotografie, schede, stampati; spese postali e telegrafiche; traduzioni; 8) affitto di locali per uso dell'Azienda qualora non siano disponibili idonei locali dell'A.N.A.S. o di altre amministrazioni dello Stato. L'importo delle spese di cui sopra non puo' superare L. 50.000.000.
Regolamento disciplina dei servizi in economia dell' A.N.A.S.-art. 4
Art. 4. Competenza dei funzionari I funzionari dirigenti preposti agli uffici della direzione generale dell'A.N.A.S. e quelli preposti agli uffici periferici di cui al precedente art. 1, possono provvedere ai servizi in economia elencati agli articoli 2 e 3 nei limiti di valore indicati negli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art7), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art8) e [9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art9), salvo i maggiori limiti espressamente indicati da particolari disposizioni di legge e purche' non si eccedano gli importi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
Regolamento disciplina dei servizi in economia dell' A.N.A.S.-art. 5
Art. 5. Sistema di affidamento Per la esecuzione e la contabilita' dei lavori in economia si applicano le disposizioni contenute nel [regolamento 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1895-05-25;350). L'esecuzione deve avvenire a mezzo cottimo previo esperimento di gara ufficiosa da effettuarsi con le procedure prescritte per la licitazione privata dalla [legge 2 febbraio 1973, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-02-02;14). Nelle ipotesi previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento il funzionario responsabile puo' stabilire, con atto motivato, prescindendo dalla gara ufficiosa di cui al precedente comma, accordi diretti con ditte o imprese di fiducia: 1) quando l'importo dei lavori, opere, forniture e somministrazioni sia inferiore al limite di valore indicato all'art. 70 del regolamento approvato con [regio decreto 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-05-25;350), e successive modificazioni ed integrazioni; 2) quando siano andati deserti due esperimenti di gara; 3) per l'acquisto di cose o per l'esecuzione di opere speciali garantite da privative industriali, o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 4) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezionamento richiesto; 5) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi dell'Azienda; 6) quando l'urgenza sia tale da non consentire gli indugi richiesti dalla procedura di gara. Il sistema per l'aggiudicazione dei lavori da eseguire e' determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., nell'ambito dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni per la licitazione privata.
Regolamento disciplina dei servizi in economia dell' A.N.A.S.-art. 6
Art. 6. Procedura per l'affidamento La gara ufficiosa di cui al precedente art. 5 e' presieduta dal funzionario preposto all'ufficio centrale competente o dal funzionario preposto all'ufficio periferico che provvede oltre che all'aggiudicazione, all'espletamento delle necessarie formalita' con l'assistenza di due funzionari dell'ufficio, nonche' alla soluzione delle questioni che possono sorgere durante lo svolgimento della gara stessa. Il contratto di cottimo si intende concluso al momento della firma del verbale di gara da parte della ditta ovvero dal momento in cui la ditta interessata venga comunque a conoscenza della avvenuta aggiudicazione. Puo' procedersi alla stipula dei contratti di cottimo mediante scrittura privata sottoscritta dal cottimista e dal funzionario che ha presieduto la gara o anche con atto notarile quando ne faccia richiesta la ditta aggiudicataria. In tal caso le spese notarili ed ogni altra conseguente alla stipula dell'atto sono a carico della ditta richiedente.
Regolamento disciplina dei servizi in economia dell' A.N.A.S.-art. 7
Art. 7. Modalita' di pagamento Al pagamento delle spese in economia della direzione generale dell'A.N.A.S. si provvede ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-11-30;718). Per le spese di cui all'art. 2 da parte degli uffici periferici si provvede con ordinativi diretti ovvero con ordinativi su aperture di credito nei limiti stabiliti dall'art. 56 della legge di contabilita' generale dello Stato. Per le spese in economia degli uffici periferici indicate all'art. 3 si provvede con ordinativi su aperture di credito a favore dei funzionari preposti agli uffici medesimi. Nel caso di apertura di credito si osservano le vigenti disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di rendiconti.
Regolamento disciplina dei servizi in economia dell' A.N.A.S.-art. 8
Art 8. Collaudazione Per la collaudazione dei lavori e degli altri servizi eseguiti in economia, o per la certificazione sostitutiva del collaudo, si applica la vigente normativa.
Regolamento disciplina dei servizi in economia dell' A.N.A.S.-art. 9
Art. 9. Rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di contratti dello Stato dalla legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
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