DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 428

Type DPR
Publication 1980-01-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 148, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia plastica.

Art. 2

Gli articoli 198, 199, 200, 201 e 202, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia plastica Art. 198. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso l'istituto di chirurgia plastica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso degli studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di nove per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiori ed inferiori, organi genitali; patologia generale (infezioni, flogosi, immunita', etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne); anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia ustione e alle neoplasie maligne e benigne; anestesiologia e rianimazione: concetti generali; patologia secondaria; guarigione delle ferite; principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilita', emostasi); trapianti (biennale) I; autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti composti; semeiologia del sistema nervoso periferico. 2° Anno: anatomia chirurgica; tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica; trapianti (biennale) II; omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici ed immunitari); tipizzazione dei tessuti; utilizzazione clinica degli omoinnesti; etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica; inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica; traumatologia dei tessuti molli; traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa; shock emorragico; shock traumatico; shock da ustione; malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I. 3° Anno: malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (biennale) II; lesioni da raggi; elementi di chirurgia addominale; elementi di otorinolaringoiatria; elementi di stomatologia; elementi di ortopedia generale; dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I; elementi di genetica. 4° Anno: metodologia chirurgica differenziale; malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali; agenesie; chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano; trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale; trattamento chirurgico delle deformita' congenite ed acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare; metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°; chirurgia d'urgenza; dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) II. 5° Anno: patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici; elementi di chirurgia vascolare; microchirurgia vascolare e nervosa; elementi di criobiologia e crioterapia; elementi di fisio-chinesiterapia; problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica; medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformita' anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica. Art. 199. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere la prova di esame. Art. 200. - E' fatto obbligo agli allievi del I biennio a presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°, 4° e 5° anno devono partecipare quali primi assistenti ad un numero di cinquanta interventi per anno. Art. 201. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 202. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia plastica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1980

Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 104

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.