DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 429
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1963 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 707;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di Bergamo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Nello statuto dell'Istituto universitario di Bergamo il testo dell'art. 16 e' soppresso e sostituito con il seguente nuovo testo: Art. 16. - Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e in prove orali. La facolta' determinera' a sua discrezione il modo (dettato, versione, composizione o simili) di quelle scritte, la loro periodicita' (annuale o non) e l'interdipendenza o meno fra scritto e orale. Le prove orali devono essere una per ciascuno degli anni di corso.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1980
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 108
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