LEGGE 8 agosto 1980, n. 430
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente: "I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".
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