LEGGE 8 agosto 1980, n. 434

Type Legge
Publication 1980-08-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

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