LEGGE 8 agosto 1980, n. 438

Type Legge
Publication 1980-08-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è così modificato: "Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1 luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo. L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1 luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonchè per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorchè non previsti nel progetto originario. Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1".

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