DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980, n. 446

Type DPR
Publication 1980-04-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 450, 451 e 452, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica della prima facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 450. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica della prima facolta' di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di nove per anno di corso e complessivamente di ventisette iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 451. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia normale della cute; 2) fisiologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicate; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 4) immunopatologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 452. - Il corso di lezioni deve essere impartite mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno percio' frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto sono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Art. 2

L'art. 453, relativo alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale della prima facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in idrologia medica, e' integrato con l'inserimento dei seguenti nuovi commi: "Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. L'ammissione al corso avviene a seguito del concorso per titoli ed esami. Non sono previste abbreviazioni di corso. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine". L'art. 454, relativo alla predetta scuola di specializzazione in idrologia medica e' modificato nel senso che il secondo, il terzo e l'ultimo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare durante il triennio l'istituto ove ha sede la scuola in idrologia medica. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatorie. L'esito favorevole degli esami e' provato da un diploma che da' diritto al titolo professionale di specialista idrologia medica".

Art. 3

Gli articoli 528, 529, 530 e 531, relativi alla scuola di specializzazione in semeiotica e diagnostica di laboratorio della prima facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in biologia clinica, sono soppressi e sostenuti dai seguenti: Scuola di specializzazione in biologia clinica Art. 528. - La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso l'istituto di chimica biologica della prima facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica. La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica. Art. 529. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 530. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) chimica biologica generale; 2) fondamenti di chimico-fisica biologica; 3) batteriologia generale; 4) biochimica analitica I; 5) tecnica dei prelevamenti; 6) fisiopatologia I; 7) fondamenti di statistica biologica. 2° Anno: 8) chimica biologica speciale di organi e tessuti; 9) fisiopatologia II; 10) ematologia ed ematochimica I; 11) batteriologia speciale; 12) immunologia e sierologia; 13) biochimica analitica II. 3° Anno: 14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria; 15) ematologia ed ematochimica II; 16) chimica clinica; 17) immunochimica; 18) parassitologia; 19) virologia. 4° Anno: 20) analisi biologico-tossicologiche; 21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali; 22) micologia; 23) enzimologia clinica; 24) automazione e controlli di qualita'; 25) metodiche microanalitiche; 26) microscopia clinica e citodiagnostica. Art. 531. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.

Art. 4

Dopo l'art. 580, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia della prima facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in farmacologia Art. 581. - La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi: a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base; b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica; c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia. Art. 582. - La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio e' diverso nei tre indirizzi previsti: di farmacologia di base, di farmacologia clinica, di tossicologia. Il numero massimo degli iscritti e' fissato a sei per ciascun anno di corso: da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati devono scegliere l'indirizzo che intendono seguire. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per la iscrizione alla scuola e' necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina. L'ammissione alla scuola e' fatta in base ai titoli e ad apposito esame. Art. 583. - La facolta', considerato il numero degli iscritti e le possibilita' didattiche, puo' attivare anche un solo indirizzo della scuola. Art. 584. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) chimica organica; 2) statistica medica; 3) farmacologia generale; 4) biologia e farmacologia cellulare; 5) immunologia; 6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus; 7) saggi e dosaggi farmacologici; 8) inglese scientifico. 2° Anno: 1) basi di farmacocinetica; 2) farmacologia speciale; 3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria; 4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente da lavoro, da additivi; 5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche; 6) inglese scientifico; 7) statistica e programmazione. 3° Anno: A) Indirizzo "FARMACOLOGIA DI BASE": 1) farmacologia speciale; 2) farmacologia molecolare; 3) chemioterapia sperimentale; 4) Immunofarmacologia; 5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" ed "in vitro"; 6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata. B) Indirizzo "FARMACOLOGIA CLINICA": 1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione; 2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica; 3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I; 4) biodisponibilita' dei farmaci; 5) farmacocinetica e biochimica clinica. C) Indirizzo "TOSSICOLOGIA": 1) tossicologia sperimentale; 2) cancerogenesi e teratogenesi; 3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione; 4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche; 5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici; 6) epidemiologia; 7) terapia e prevenzione degli stati tossici I. 4° Anno: A) Indirizzo "FARMACOLOGIA DI BASE": 1) farmacologia speciale; 2) modelli sperimentali di malattie umane; 3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio; 4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica; 5) legislazione in campo di farmaci. B) Indirizzo "FARMACOLOGIA CLINICA": 1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II; 2) farmacologia in eta' prenatale, perinatale ed in geriatria; 3) chemioterapia clinica; 4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica. C) Indirizzo "TOSSICOLOGIA": 1) tossicologia sistematica; 2) terapia e prevenzione degli stati tossici II; 3) tossicologia nutrizionale; 4) tossicologia da abuso di farmaci; 5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga; 6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente. Ciascun corso di lezioni e' accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti sono integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualita'. Art. 585 - Frequenza. - L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso le esercitazioni pratiche ai fini di apprendimento. La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche ai fini di apprendimento sono obbligatori. L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede un'esercitazione pratica ai fini di apprendimento di almeno un anno in una clinica specializzata. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato. Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola. Art. 586. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore puo' durare in carica 4 anni e puo' essere rieletto. Il direttore nomina un vice-direttore responsabile dell'attivita' didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato. Art. 587 - Sede e organizzazione della scuola. - Le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia. Art. 588. - Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Universita' di Napoli.

Art. 5

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia patologica della seconda facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in anatomia patologica Art. 653. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica. Art. 654. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 655. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 656. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 657. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 658. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 659. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia patologica sistematica I; tecnica delle autopsie; diagnostica anatomo-patologica macroscopica I; tecniche istologiche ed istochimiche. 2° Anno: anatomia patologica sistematica II; diagnostica anatomo-patologica macroscopica II; diagnostica istopatologica I; tecniche e diagnostica citologica e citogenetica. 3° Anno: diagnostica istopatologica II; tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale; immunopatologia. 4° Anno: diagnostica istopatologica III; diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale; diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria; applicazioni statistiche ed epidemiologiche. Art. 660. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 661. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 6

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