LEGGE 13 agosto 1980, n. 461

Type Legge
Publication 1980-08-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente: "I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980 PERTINI COSSIGA - BISAGLIA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORLINO

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