LEGGE 13 agosto 1980, n. 462

Type Legge
Publication 1980-08-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contingente indicato nel primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato a 1.450 unità. Alla copertura delle vacanze che si verranno così a determinare nel contingente a seguito del predetto aumento, si procederà mediante assunzioni graduali per non più di 150 unità all'anno. Nei primi due anni di applicazione della presente legge la predetta aliquota è aumentata a 200. Il contingente può essere aumentato di una entità pari ai posti eventualmente non assegnati nell'anno precedente.

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