LEGGE 13 agosto 1980, n. 463
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è elevato a L. 12.000.000.
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