LEGGE 23 luglio 1980, n. 487
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La Cassa per la formazione della proprietà contadina può operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra, sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - MARCORA - FOSCHI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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