LEGGE 23 luglio 1980, n. 510
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, effettuato a Roma il 9 luglio 1976, relativo al trattamento tributario degli atti di liberalita'.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al terzultimo capoverso dello scambio di note stesso.
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Scambio di Note
Parte di provvedimento in formato grafico Roma, 9 luglio 1976. Signor Ambasciatore, con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarci quanto segue: Allo scopo di favorire la devoluzione delle liberalita' per fini di beneficenza, di educazione e di istruzione, a favore degli Stati italiano e francese, degli Enti pubblici territoriali e degli Istituti legalmente riconosciuti italiani e francesi e in particolare allo scopo di promuovere l'attivita' e lo sviluppo delle Istituzioni culturali dei nostri due Paesi, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza quanto segue: 1) le liberalita' a qualunque titolo, anche se onerose, purche' l'onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte, a favore degli Stati italiano e francese, degli Enti pubblici territoriali e degli Istituti legalmente riconosciuti italiani e francesi aventi sede nel territorio degli Stati contraenti, quando lo scopo specifico delle liberalita' e di beneficenza, di istruzione o educazione, sono esenti in Francia dalle imposte di successione e di donazione e dalla tassa di pubblicita' fondiaria e in Italia dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e dall'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario; 2) le esenzioni previste al paragrafo precedente si applicano ad ogni altra imposta di natura analoga che venisse istituita nei due Stati contraenti, sia che si tratti di tributi che colpiscono le singole quote ereditarie, i legati o le donazioni; 3) le esenzioni sopra specificate si applicano a titolo eccezionale alle liberalita' gia' disposte a favore degli Stati, Enti pubblici ed Istituti menzionati al paragrafo 1 e per le quali non siano stati ancora pagati i tributi relativi. Tuttavia le esenzioni si applicano anche nel caso in cui le predette imposte siano state pagate dopo il 1 gennaio 1971, ma a condizione che uno dei due Governi, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, abbia presentato all'altro una domanda di esenzione ai sensi del paragrafo 1. La presente lettera e quella di uguale tenore con la quale Vostra Eccellenza vorra' comunicarmi che il suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi. Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali previste al fine di determinare l'entrata in vigore del presente scambio di lettere. L'Accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo la data in cui le due Parti contraenti avranno proceduto alla notifica in parola. L'Accordo, che sara' valido a tempo indeterminato, potra' essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di sei mesi: in tal caso cessera' di produrre i suoi effetti a partire dalla data di scadenza del preavviso stesso. Ho l'onore di informarla che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta. La prego di gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Mariano RUMOR Sua Eccellenza il signor FRANCOIS PUAUX Ambasciatore di Francia ROMA Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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