LEGGE 23 luglio 1980, n. 511
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 42 della convenzione stessa.
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - ROGNONI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Convention
CONVENTION d'extradition et d'entraide judiciaire en matiere penale entre la Republique Italienne et la Republique Populaire Hongroise Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare Ungherese Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese, desiderando regolamentare tra i due Stati la estradizione, nonche' l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale hanno convenuto di concludere a questo proposito una convenzione e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Ministro della giustizia; Il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese: S. E. MIHALY KOROM, Ministro della giustizia. I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: ARTICOLO 1. (Obbligo di estradizione) Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, dietro richiesta, secondo le norme ed alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e delle norme di procedura del loro diritto interno, gli individui perseguiti o condannati dalle Autorita' giudiziarie dell'altro Stato.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2. (Oggetto dell'estradizione) 1) Saranno soggetti a estradizione: a) gli individui perseguiti per reati punibili dalle leggi delle Parti contraenti con una pena massima di almeno due anni di reclusione o con una pena piu' grave; b) gli individui che, per reati punibili dalle leggi delle due Parti contraenti sono stati condannati definitivamente dai Tribunali dello Stato richiedente ad una pena non inferiore ai sei mesi di reclusione. 2) In caso di richieste di estradizione relativa a piu' reati, alcuni dei quali non rispondenti alle condizioni menzionate nei commi precedenti per quel che concerne l'entita' della pena, la Parte contraente richiesta puo' consentire l'estradizione per tutti i reati.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3. (Limiti soggettivi all'estradizione) Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini e degli apolidi residenti. La qualita' di cittadino sara' accertata alla data della richiesta di estradizione.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4. (Eccezioni all'obbligo di estradizione) L'estradizione sara' rifiutata: a) se il reato, secondo la legge della Parte richiesta, e' stato commesso in tutto o in parte sul territorio della Parte stessa; b) se, per questo reato, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento o l'azione penale non sono consentite a causa di prescrizione o di sopraggiunta amnistia o per altre ragioni che impediscano l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione della pena; c) se, in una delle due Parti il reato che motiva la richiesta e' previsto esclusivamente dalla legislazione sulla stampa, dalle leggi fiscali, doganali o valutarie; d) se in una delle due Parti il reato che motiva la richiesta consiste unicamente nella violazione dell'obbligo militare; e) se per lo stesso reato e' stata pronunciata una condanna definitiva dalle autorita' della Parte richiesta o se e' in corso un procedimento di queste stesse autorita' a carico della persona di cui e' richiesta l'estradizione; f) se i reati sono stati commessi fuori dal territorio della Parte richiedente da uno straniero e la legislazione dello Stato richiesto non autorizza il perseguimento degli stessi reati commessi fuori del suo territorio; g) se in una delle due Parti il reato e' perseguibile solo dietro querela della parte lesa e questa non ha presentato la querela in tempo debito; quando il diritto della Parte Contraente richiedente non esige la querela della parte lesa, la Parte Contraente richiesta calcolera' i termini fissati dal proprio diritto per la presentazione della querela a partire dal giorno in cui la parte lesa, ha appreso che la persona incriminata si trova sul territorio, della predetta Parte Contraente.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5. (Reati politici) L'estradizione non sara' concessa nei seguenti casi: 1) quando il reato per il quale essa e' richiesta e' considerato dallo Stato richiesto come un reato politico o come un fatto connesso a tale reato; 2) quando la persona di cui e' stata richiesta l'estradizione ha ricevuto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto; 3) quando l'estradizione non e' compatibile con gli altri obblighi internazionali dello Stato richiesto.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6. (Domande d'estradizione e documenti a sostegno) 1) Un mandato di arresto dell'Autorita' giudiziaria sara' allegato alla domanda di estradizione per dar corso al procedimento penale. Tale mandato conterra' la descrizione dei fatti costituenti il reato e il testo delle norme giuridiche sul reato stesso e la pena prevista; in caso di reati contro la proprieta' saranno indicati l'ammontare dei danni causati dal reato o i danni che il reato avrebbe potuto causare. 2) Alla domanda di estradizione per esecuzione della pena sara' allegata la sentenza con le motivazioni e l'attestato che la sentenza e' passata in giudicato, nonche' il testo delle norme giuridiche sul reato commesso dal condannato; inoltre la domanda indichera' quale parte della pena e' gia' stata scontata dallo stesso. 3) Se la sentenza allegata alla domanda di estradizione e' stata emessa in contumacia dell'individuo di cui e' stata chiesta l'estradizione, la Parte Contraente richiedente non eseguira' la sentenza ma fara' luogo nuovamente al procedimento con la partecipazione della persona estradata nei casi ammessi e secondo le condizioni previste dalla propria legislazione. 4) In caso di reato perseguibile su querela della parte lesa, la domanda di estradizione indichera' la data di presentazione di tale querela e la sua presentazione da parte di persona autorizzata a sporgere tale querela. Se la legislazione della Parte contraente richiedente fissa un termine di prescrizione per la presentazione della querela della parte lesa, verra' comunicato anche il testo della legge stessa. 5) La domanda di estradizione dovra' indicare il nome della persona di cui e' richiesta l'estradizione, la sua nazionalita' e, se possibile, saranno anche uniti i suoi dati segnaletici, sulla residenza, la sua fotografia e le sue impronte digitali. 6) La domanda di estradizione, nonche' tutti gli atti e documenti relativi allegati in originale o in copia autentica, saranno accompagnati da una traduzione nella lingua della presente Convenzione, autenticata da parte delle autorita' della Parte richiedente.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7. (Arresto della persona di cui e' chiesta l'estradizione) 1) Ricevuta la domanda di estradizione corrispondente alle condizioni della Convenzione, la Parte Contraente richiesta adottera' senza indugi le misure atte a rintracciare la persona di cui e' richiesta l'estradizione e, se necessario, procedera' al suo arresto. 2) Se i dati comunicati non sono sufficienti per l'esecuzione della domanda di estradizione, la Parte Contraente richiesta chiedera' il completamento della domanda indicando le parti mancanti. La Parte Contraente richiesta potra' Fissare alla Parte Contraente richiedente un termine di due mesi al massimo per tale scopo; su domanda motivata della Parte Contraente richiedente il termine potra' essere prorogato al massimo di un mese. 3) Se la Parte Contraente richiedente non provvede al completamento richiesto nel termine fissato al comma 2, la persona di cui e' domandata l'estradizione sara' scarcerata. In questo caso e' sempre ammessa una nuova domanda di estradizione.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8. (Arresto provvisorio) 1) In caso di urgenza l'arresto provvisorio della persona di cui e' stata chiesta l'estradizione puo' essere effettuato anche prima dell'arrivo della domanda di estradizione di cui all'articolo 6, se l'autorita' competente di una Parte Contraente lo richiede direttamente al Ministero della Giustizia dell'altra Parte Contraente, per posta, telegrafo o telex. Tale domanda menzionera' il reato per il quale sara' chiesta l'estradizione e il tempo e il luogo in cui esso e' stato commesso, la data e il numero del mandato d'arresto, o della decisione che motiva l'estradizione, e, nei limiti del possibile, i dati segnaletici dell'individuo ricercato e il suo indirizzo. 2) La Parte Contraente richiedente sara' informata senza indugi dell'arresto provvisorio, del momento della sua esecuzione o delle cause per le quali la richiesta non ha potuto essere soddisfatta. 3) L'arresto provvisorio avra' termine se, entro un mese dall'arresto, la Parte richiesta non sara' stata investita dalla domanda di estradizione.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9. (Esecuzione della domanda di estradizione) 1) Contestualmente alla decisione sulla domanda di estradizione verranno comunicati alla Parte Contraente il luogo e il momento della consegna dell'individuo. 2) Un rifiuto totale o parziale della domanda di estradizione o un eventuale ritardo dovranno essere motivati. 3) Allorche' la persona di cui e' domandata l'estradizione ha chiesto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto, questo potra' soprassedere all'esame della domanda di estradizione fino al momento in cui le autorita' competenti non avranno adottato una decisione definitiva sulla domanda di asilo. La decisione sulla domanda di estradizione sara' in ogni caso adottata in un lasso di tempo non superiore ai quattro mesi a decorrere dalla data della ricezione della richiesta di estradizione.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10. (Consegna dell'individuo) La Parte Contraente richiedente ricevera' la persona estranea nel luogo indicato entro un periodo massimo di quindici giorni a decorrere dalla data fissata; se cio' non avverra' la Parte Contraente richiesta rimettera' in liberta' la persona di cui e' stata chiesta la estradizione.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11. (Consegna rinviata o condizionata) 1) Se sul territorio della Parte contraente richiesta e' in corso, per un altro reato, un procedimento penale contro la persona di cui e' stata chiesta l'estradizione, oppure essa e' stata condannata per un altro reato, la Parte Contraente richiesta prendera' una decisione sull'estradizione ma rinviera' la consegna dell'individuo reclamato alla conclusione del procedimento, e all'esecuzione o all'estinzione della pena. 2) La persona di cui e' stata chiesta l'estradizione potra' essere consegnata provvisoriamente anche nel caso menzionato al comma 1° alla Parte Contraente richiedente, nel caso in cui il rinvio della consegna comporti la prescrizione del reato o renda molto difficile l'inchiesta. La persona consegnata provvisoriamente alla Parte richiedente sara' subito riconsegnata alla Parte richiesta a conclusione dell'azione penale per la quale e' stata consegnata e al piu' tardi entro tre mesi a partire dalla data della consegna. Per comune accordo tra le Parti questo termine puo' essere prorogato di un periodo non superiore ai tre mesi.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12. (Concorso di domanda di estradizione) Se l'estradizione della stessa persona e' chiesta per lo stesso reato o per reati diversi da piu' di uno Stato, la Parte Contraente richiesta decidera' in merito all'estradizione tenendo conto di tutte le circostanze e soprattutto del grado di entita' dei reati e del luogo in cui sono stati commessi, delle date rispettive delle domande, della nazionalita' dell'individuo richiesto e della possibilita' di un'ulteriore estradizione verso un altro Stato.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13. (Limiti alla chiamata in causa della persona estradata) 1) L'individuo consegnato alla Parte richiedente non sara' perseguito, ne' giudicato, ne' detenuto in vista dell'esecuzione di una pena, ne sottoposto a qualsiasi altra limitazione della sua liberta' individuale, ne' estradato verso uno Stato terzo per un reato qualsiasi anteriore alla sua consegna che sia diverso da quello motivante l'estradizione, senza il consenso della Parte richiesta. A questo effetto dovra' essere presentata una domanda accompagnata dai documenti previsti all'articolo 6 e da un verbale dell'autorita' giudiziaria che contenga le dichiarazioni della persona estradata. Tale consenso dovra' essere fornito allorche' il reato per il quale e' richiesto comporti esso stesso l'obbligo di estradizione in base alla presente Convenzione. 2) Il consenso della Parte Contraente richiesta non e' necessario se: a) la persona estradata non ha lasciato il territorio della parte richiedente entro un mese a decorrere dalla conclusione del procedimento penale o, nel caso la persona sia stata condannata, entro un mese dalla sua definitiva scarcerazione; il lasso di tempo durante il quale la persona estradata non ha potuto lasciare, non per sua colpa, il territorio della Parte contraente richiedente non viene calcolato in questo termine; b) la persona estradata ha lasciato il territorio della Parte richiedente ma vi e' ritornata di sua volonta'.
Convenzione - art. 14
ARTICOLO 14. (Esclusione dell'applicazione della pena capitale) Se il reato che ha motivato la richiesta di estradizione e' punibile con la pena capitale solo secondo la legislazione dello Stato richiedente, tale pena non sara' applicata e, se essa e' gia' stata pronunziata, non sara' eseguita.
Convenzione - art. 15
ARTICOLO 15. (Informazione sul risultato del procedimento penale) La Parte richiedente dovra' informare la Parte richiesta del risultato del procedimento penale celebrato nei confronti della persona estradata. Se sara' stata emessa una sentenza definitiva contro la persona estradata, dovra' esserne inviata copia all'altra Parte Contraente. Questo obbligo riguarda anche i casi indicati all'articolo 13.
Convenzione - art. 16
ARTICOLO 16. (Consegna di oggetto) 1) Nel corso della procedura di estradizione, su richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta consegnera', nella misura consentita dalla propria legislazione: a) gli oggetti che possono servire come prova contro la persona di cui e' stata chiesta l'estradizione; b) tutti gli oggetti trovati in possesso della persona di cui e' stata chiesta l'estradizione e di cui tale persona sia entrata in possesso a seguito del reato motivante l'estradizione o che essa abbia acquisito come controvalore o come prezzo del reato commesso. 2) Gli oggetti menzionati al comma 1 saranno consegnati alla Parte Contraente richiedente al momento della consegna della persona estradata o, nel caso in cui cio' non sia possibile, successivamente. La Parte Contraente richiesta potra' trattenere provvisoriamente tali oggetti se essi sono assolutamente necessari per lo svolgimento di un altro procedimento penale. 3) Il diritto dei terzi sugli oggetti consegnati rimane inalterato. Tali oggetti saranno restituiti dopo la conclusione del procedimento penale alla Parte Contraente richiesta affinche' essa li consegni agli aventi diritto residenti sul suo territorio. Se non e' possibile identificare la persona avente diritto a tali oggetti, essi saranno consegnati alla Parte Contraente richiesta senza corrispettivo. 4) Gli oggetti saranno consegnati anche se l'estradizione non puo' aver luogo a seguito dell'evasione o del decesso dell'individuo per cui e' richiesta o per qualsiasi altro motivo.
Convenzione - art. 17
ARTICOLO 17. (Estradizione in transito) 1) Le Parti Contraenti trasferiranno sul proprio territorio le persone estradate da uno Stato terzo verso l'altra Parte Contraente su richiesta di quest'ultima. Non vi e' obbligo di estradizione in transito se in virtu' della presente Convenzione l'estradizione non e obbligatoria. 2) La domanda di estradizione in transito sara' presentata e accompagnata da allegati come la domanda di cui all'articolo 6. 3) Le Parti Contraenti si accorderanno per ogni singolo caso sulle modalita' di estradizione in transito, sul suo tragitto e sulle altre condizioni. 4) Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea occorrera' applicare le seguenti disposizioni: a) allorche' non e' previsto un atterraggio, la Parte richiedente avvertira' la Parte della quale sorvolera' il territorio e attestera' la esistenza di uno dei documenti previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6. Nel caso di atterraggio fortuito, questa notifica produrra' gli effetti della richiesta di arresto provvisorio previsto all'articolo 8 e la Parte richiedente formulera' una regolare domanda di transito; b) allorche' e' previsto un atterraggio la Parte richiedente formulera' una regolare domanda di transito, conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.
Convenzione - art. 18
ARTICOLO 18. (Modalita' di comunicazione) Le domande di estradizione, di consegna provvisoria e di estradizione per via di transito saranno presentate per via diplomatica.
Convenzione - art. 19
ARTICOLO 19. (Spese) Le spese di estradizione saranno a carico della Parte Contraente sul territorio della quale si sono verificate, mentre le spese di estradizione in transito saranno a carico della Parte Contraente richiedente.
Convenzione - art. 20
ARTICOLO 20 (Rapporti con altri accordi internazionali) Le disposizioni della presente sezione non inficiano gli accordi internazionali che regolano l'estradizione in materie particolari e di cui i due Stati contraenti sono Parti.
Convenzione - art. 21
ARTICOLO 21. (Limiti temporali) Le disposizioni della presente sezione sono applicabili ai reati commessi posteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione - art. 22
ARTICOLO 22 (Obbligo di assistenza giudiziaria) Le Autorita' giudiziarie delle Parti contraenti si presteranno assistenza reciproca in materia penale.
Convenzione - art. 23
ARTICOLO 23. (Oggetto dell'assistenza giudiziaria) L'assistenza giudiziaria riguarda l'esecuzione di atti della procedura e in particolare la notifica degli atti, l'audizione dei testimoni e degli esperti e l'invio di prove materiali e di documenti.
Convenzione - art. 24
ARTICOLO 24. (Trasmissione delle richieste di collaborazione giudiziaria) Le autorita' giudiziarie delle Parti contraenti trasmetteranno le proprie richieste di assistenza giudiziaria - purche' la presente Convenzione non contenga altre disposizioni - per una Parte tramite il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana, per l'altra Parte tramite il Ministero della Giustizia o il Procuratore Generale della Repubblica Popolare Ungherese.
Convenzione - art. 25
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