LEGGE 23 luglio 1980, n. 512
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 della convenzione stessa.
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Convention
CONVENTION sur l'entraide judiciaire en matiere civile entre la Republique Italienne et la Republique Populaire Hongroise Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Ungherese Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese, desiderando regolamentare tra i due Stati l'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia, hanno convenuto di concludere a tale proposito una Convenzione e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. Francesco Paolo BONIFACIO, Ministro della Giustizia Il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese: S. E. Mikali KOROM, Ministro della Giustizia i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: ART. 1. (Libero accesso ai tribunali) 1) I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento di cui godono i nazionali in materia giudiziaria civile, commerciale e di diritto di famiglia. A tal fine essi potranno accedere liberamente e senza difficolta' ai tribunali e stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse modalita' dei nazionali. 2) Nessuna cauzione, o deposito, sotto qualsivoglia denominazione potranno essere imposti ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti, aventi il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio di una delle suddette parti, o in ragione della loro qualita' di stranieri o per difetto di domicilio o di residenza nel Paese. 3) Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone giuridiche costituite secondo le leggi di una delle Parti Contraenti e la cui sede si trovi sul territorio di detta Parte.
Convenzione - art. 2
ART. 2. (Definizioni) Per "tribunali" ai sensi della presente Convenzione, si intendono tutte le autorita' competenti in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia, quale che sia la loro denominazione.
Convenzione - art. 3
ART. 3. (Oggetto dell'assistenza giudiziaria) 1) I tribunali delle Parti Contraenti si presteranno assistenza giudiziaria reciproca nelle materie di cui alla presente Convenzione. 2) L'assistenza giudiziaria reciproca riguarda l'esecuzione di atti procedurali e in particolare la notifica di documenti, l'audizione di testi e di consulenti e l'invio di prove materiali e di documenti.
Convenzione - art. 4
ART. 4. (Rifiuto di assistenza giudiziaria) 1) Il tribunale richiesto potra' rifiutarsi di eseguire una richiesta di assistenza giudiziaria se, in base alla legge del suo Paese, questa non e' di sua competenza, o se essa e' di natura tale da ledere la sovranita' e sicurezza, oppure se e' contraria ai principi generali della legislazione dello Stato in cui deve avere esecuzione. 2) Il rifiuto non e' ammesso per la sola considerazione che l'azione in giudizio e' fondata su principi di diritto sconosciuti alla legislazione della Parte richiesta.
Convenzione - art. 5
ART. 5. (Trasmissione di domande di assistenza giudiziaria) I tribunali delle Parti Contraenti trasmetteranno le proprie domande di assistenza giudiziaria per il tramite dei rispettivi Ministeri della giustizia.
Convenzione - art. 6
ART. 6. (Trasmissione di atti giudiziari ed extra-giudiziari) 1) Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, destinati a persone residenti sul territorio di una delle Parti Contraenti saranno trasmessi per le vie di cui all'articolo precedente. 2) Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per le Parti Contraenti di fare pervenire direttamente, per il tramite dei propri rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari destinati ai propri cittadini purche' questi non abbiano contemporaneamente la cittadinanza dell'altra Parte Contraente.
Convenzione - art. 7
ART. 7. 1) Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari dovranno essere accompagnati da una nota che precisi, a seconda dei casi: a) l'autorita' da cui emana l'atto; b) la natura dell'atto da consegnare; c) i nomi e le qualita' delle parti; d) il nome e l'indirizzo del destinatario. 2) La nota sara' redatta nella lingua della presente Convenzione o sara' accompagnata da una traduzione in questa lingua, certificata conforme dalle autorita' dello Stato richiedente. In merito alla traduzione degli atti allegati alla nota si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
Convenzione - art. 8
ART. 8. (Notifica degli atti) 1) Se l'atto da notificare e' stato redatto nella lingua del tribunale richiesto o ad esso e' stata allegata una traduzione in tale lingua, il tribunale richiesto eseguira' la notifica applicando le disposizioni al riguardo del proprio ordinamento. 2) Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, l'atto dovra' essere notificato al destinatario solo nel caso in cui egli lo accetti volontariamente. 3) La traduzione di cui al comma 1 deve essere effettuata da un organismo autorizzato o da un traduttore giurato di una delle Parti Contraenti. 4) Il tribunale richiesto puo', su domanda del tribunale richiedente eseguire la notifica anche secondo la procedura speciale desiderata da quest'ultimo, quando cio' non sia contrario ai principi generali della legislazione dello Stato del tribunale richiesto.
Convenzione - art. 9
ART. 9. Qualora l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale l'atto deve essere notificato non e' indicato in maniera precisa o sia inesatto, il tribunale richiesto accertera', se possibile, l'indirizzo esatto.
Convenzione - art. 10
ART. 10. L'attestazione di notifica si fara' per mezzo di una ricevuta datata, corredata dalla firma della persona che ha effettuato la notifica e del destinatario, nonche' del timbro del tribunale autorizzato ad eseguire la notifica oppure da un certificato del suddetto tribunale che indichi il luogo, la modalita' e la data della notifica.
Convenzione - art. 11
ART. 11. La consegna degli atti giudiziari ed extra-giudiziari non dara' luogo a rimborso di alcuna spesa.
Convenzione - art. 12
ART. 12. (Trasmissione ed esecuzione delle commissioni rogatorie) 1) Le commissioni rogatorie da eseguirsi sul territorio di una delle Parti Contraenti, saranno eseguite dai tribunali. 2) Esse saranno trasmesse per la via di cui all'articolo 5. 3) Ove il tribunale richiesto sia incompetente, esso trasmettera' d'ufficio la commissione rogatoria al tribunale competente e ne informera' immediatamente il tribunale richiedente. 4) Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per le Parti Contraenti di fare eseguire direttamente dai loro rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'audizione dei propri cittadini, purche' questi ultimi non siano al tempo stesso cittadini dell'altra Parte Contraente.
Convenzione - art. 13
ART. 13. Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate da una traduzione nella lingua della presente Convenzione, effettuata da un organo autorizzato o da un traduttore giurato di una delle Parti Contraenti.
Convenzione - art. 14
ART. 14. 1) Il tribunale richiesto, nella esecuzione delle commissioni rogatorie, applica le leggi del proprio Paese. 2) Tuttavia, su espressa richiesta del tribunale richiedente, il tribunale richiesto dovra': a) eseguire la commissione rogatoria secondo le forme precisate dal tribunale richiedente, se queste non sono contrarie alla legislazione del suo paese; b) informare, in tempo utile, il tribunale richiedente della data e del luogo in cui si procedera' all'esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano assistervi, compatibilmente con le leggi della Parte Contraente.
Convenzione - art. 15
ART. 15. L'esecuzione delle commissioni rogatorie non dara' luogo al rimborso di alcuna spesa, tranne per quanto attiene agli onorari di consulenti.
Convenzione - art. 16
ART. 16. (Esecuzione di decisioni adottate per quanto concerne le spese) 1) Ove la parte esonerata, in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo primo, dal deposito di una cauzione judicatum solvi sia stata obbligata da una decisione definitiva ed esecutiva a pagare le spese processuali, si applicheranno all'esecuzione di tale decisione, sul territorio dell'altra Parte Contraente, le disposizioni degli articoli 18 e 19 della Convenzione sulla procedura civile, fatta all'Aja il 1 marzo 1954. 2) La domanda di exequatur dovra' essere presentata al tribunale adito in prima istanza, che la trasmettera' per la via prevista dall'articolo 5 della presente Convenzione, al tribunale competente dell'altra Parte Contraente.
Convenzione - art. 17
ART. 17. (Assistenza giudiziaria gratuita) 1) L'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita e' regolata dalle disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 24 della Convenzione relativa alla procedura civile, fatta all'Aja il 1 marzo 1954. 2) Quando la parte che richiede l'ammissione al beneficio della assistenza giudiziaria gratuita non si trova nel paese in cui l'assistenza giudiziaria gratuita dovrebbe essere concessa, essa potra' anche presentare la propria domanda al tribunale che sarebbe competente in base al proprio domicilio o residenza abituale. Tale tribunale trasmettera' la domanda, per la via di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, al tribunale competente dell'altra Parte Contraente.
Convenzione - art. 18
ART. 18. (Esecuzione della legalizzazione) Gli atti redatti nella forma prescritta dall'autorita' competente di una delle Parti Contraenti nella propria giurisdizione o gli atti legalizzati e muniti di un timbro ufficiale per essere utilizzati sul territorio dell'altra Parte Contraente, sono esenti da ogni forma di legalizzazione diplomatica o consolare.
Convenzione - art. 19
ART. 19. (Scambio di atti di stato civile) 1) Le Parti Contraenti si invieranno reciprocamente, una volta all'anno, senza pagamento di diritti o tasse, gli atti di stato civile relativi alla nascita, al matrimonio o al decesso dei cittadini dell'altra Parte Contraente. 2) Quando l'autorita' di stato civile di una delle Parti Contraenti iscrive successivamente o rettifica nel registro dello stato civile un dato concernente lo stato civile di un cittadino dell'altra Parte Contraente, l'atto contenente l'iscrizione successiva o la rettifica dovra' essere inviato anch'esso a quest'ultima.
Convenzione - art. 20
ART. 20. Le autorita' di stato civile di ciascuna Parte Contraente invieranno all'autorita' dell'altra Parte Contraente gli atti di stato civile concernenti i propri cittadini o i cittadini di altri Paesi, redatti senza pagamento di diritti e tasse, richiesti per uso ufficiale. Il motivo dell'uso deve essere debitamente indicato nella domanda.
Convenzione - art. 21
ART. 21. L'invio o la ricezione degli atti citati negli articoli 19 e 20 avviene per via diplomatica o consolare, senza che necessiti allegare una traduzione.
Convenzione - art. 22
ART. 22. (Scambio di informazioni giuridiche) I Ministeri della giustizia delle Parti Contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, su domanda, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente Convenzione, nonche' ogni altra informazione sulle disposizioni di legge in vigore.
Convenzione - art. 23
ART. 23. (Disposizioni finali) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma il piu' presto possibile.
Convenzione - art. 24
ART. 24. 1) La presente Convenzione entrera' in vigore dopo 30 (trenta) giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di avere vigore dopo un anno a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'avra' denunciata. 2) Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di aver vigore: la Convenzione fatta a Roma il 6 aprile 1922 sulla protezione reciproca dei cittadini nonche' le Dichiarazioni fatte a Roma il 29 settembre 1883 e a Vienna il 16 ottobre 1883 sulla comunicazione reciproca degli estratti dal registro di stato civile e degli atti di naturalizzazione. In fede di che i Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli alla presente Convenzione. Fatto a Budapest, il 26 maggio 1977, in duplice esemplare in lingua francese. In nome della Repubblica italiana FRANCESCO PAOLO BONIFACIO In nome della Repubblica Popolare Ungherese KOROM MIHALY Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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