La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 della convenzione stessa.
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito derivante dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale; dopo aver esaminato ed accertato la reciprocita' di trattamento delle imprese di navigazione aerea delle due Parti Contraenti; dopo aver valutato i risultati economici dell'esercizio di tali attivita' nel territorio delle due Parti Contraenti; e dopo aver accertato l'esistenza di un sufficiente equilibrio delle operazioni sopraindicate, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1. - L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti nonche' ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto. 2. - L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da una impresa italiana o venezuelana ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente fra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica del Venezuela. 3. - L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Venezuela, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 4. - L'espressione "imprese venezuelane" designa le imprese di Stato venezuelane, gli enti pubblici venezuelani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Venezuela e non residenti in Italia nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi venezuelane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio venezuelano. 5. - Le imprese italiane e venezuelane indicate nei precedenti paragrafi 3 e 4 sono quelle designate a norma dell'Accordo sui trasporti aerei concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 4 luglio 1962. 6. - L'espressione "Autorita' competenti" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze, e per quanto riguarda il Venezuela, la Direzione generale dei tributi o l'Ufficio che ne faccia le veci del Ministero delle Finanze.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2. 1. - Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da imprese venezuelane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale. 2. - Il Governo della Repubblica del Venezuela si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da imprese italiane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale. 3. - L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese venezuelane di navigazione aerea che partecipano a servizi in pool, ad esercizi in comune di trasporto aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti potranno compiere consultazioni, quando lo ritengano utile, al fine di assicurare la reciproca applicazione e l'osservanza dei principi e delle disposizioni della presente Convenzione. Tale consultazione potra' essere richiesta da ciascuna delle Parti Contraenti e dovra' svolgersi entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica, che le Parti Contraenti si scambieranno per via diplomatica, di aver adempiuto ai rispettivi adempimenti costituzionali previsti a tal fine. Le Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie perche' le esenzioni previste dalla presente Convenzione si estendano ai proventi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea a partire dall'esercizio fiscale in corso alla data di applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana del 29 settembre 1973 e del decreto n. 330 del 13 agosto 1974 del Presidente della Repubblica del Venezuela concernenti le imposte sul reddito.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5. Le controversie fra le parti Contraenti relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6. La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciata da ciascuna delle due Parti mediante preavviso di sei mesi per via diplomatica; in tal caso la Convenzione cessera' di avere effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso. Fatta in duplice esemplare a Caracas il tre marzo millenovecentosettantotto nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana GUGLIELMO FOLCHI Ambasciatore della Repubblica italiana Per il Governo della Repubblica del Venezuela SIMON ALBERTO CONSALVI Ministro degli Affari esteri