DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. 514
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
L'art. 104 dello statuto dell'Universita' di Bologna, relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' soppresso.
Art. 2
All'art. 116, relativo al corso di laurea in scienze naturali, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente comma: "Il corso biennale di fisiologia generale comporta due esami distinti, rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso".
Art. 3
All'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente comma: "Il corso biennale di fisiologia generale, comporta due esami distinti rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso".
Art. 4
All'art. 118, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente comma: "Il corso biennale di fisica sperimentale, comporta due esami distinti, rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso".
Art. 5
All'art. 119 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La discussione di una dissertazione scritta preferibilmente su argomento a carattere sperimentale, da sostenersi dinanzi alla commissione di laurea. Le modalita' dell'assegnazione e svolgimento delle tesi di laurea sono previste da un'apposita regolamentazione". Inoltre il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in scienze naturali o biologiche".
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1980
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 11
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