DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 538
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 57, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Su deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita'; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonche' quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047. E' dovuto altresi' dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire. A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed e' maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attivita' professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni. (1) ((2))
Art. 2
A partire dal 1 gennaio 1981 i contributi di cui al precedente articolo, dovuti in misura fissa, sono aumentati in misura pari al 75 per cento dell'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria.
PERTINI COSSIGA - FOSCHI - PANDOLFI - ANIASI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 14
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.