DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1980, n. 575
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta: Il personale addetto all'esercizio delle ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferrovie o tramvie pubbliche ha l'obbligo di non abbandonare il servizio nel caso di sinistro o incidente o ogni altra evenienza che possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla circolazione ferrotramviaria ed alle attivita' ad essa specificamente e direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non e' soggetto ad arresto per flagranza di reato. Nell'ipotesi di abbandono del servizio, il personale predetto e' punito con l'arresto fino a due mesi, oppure con l'ammenda fino al limite massimo di L. 1.000.000. Per il personale che, non avendo abbandonato il servizio, presti assistenza con particolare diligenza in caso di incidente, le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo. Sono abrogati l'art. 6 della legge 25 giugno 1909, n. 372, l'art. 171 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ed ogni altra norma in contrasto con la presente disposizione.
PERTINI COSSIGA - FORMICA - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 15
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