DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980, n. 581
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in odontostomatologia.
Art. 2
Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia. Art. 138. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso la clinica odontostomatologica e conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia. Art. 139. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 141. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 142. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 143. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 144. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1) embriologia ed anatomia dentaria maxillo-facciale; 2) anatomia ed istopatologia odontostomatologia; 3) microbiologia ed igiene orale; 4) farmacologia odontostomatologica; 5) patologia odontostomatologica; 6) clinica odontostomatologica; 7) chirurgia maxillo-facciale; 8) anestesia e chirurgia stomatologica; 9) odontoiatria conservativa; 10) parodontologia; 11) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale; 12) ortopedia dento-maxillo-facciale; 13) radiologia odontostomatologica; 14) odontotecnica; 15) odontoiatria infantile; 16) medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti. La suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso e' la seguente: 1° Anno: embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale; microbiologia ed igiene orale; farmacologia; patologia odontostomatologica; odontotecnica; anestesia e chirurgia stomatologica; odontoiatria conservativa (1° anno); esercitazioni pratiche. 2° Anno: odontoiatria conservativa (2° anno); clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno biennale); parodontologia (1° anno biennale); anatomia ed istopatologia odontostomatologica; odontoiatria infantile; radiologia odontostomatologica; ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno biennale); chirurgia maxillo-facciale (1° anno); esercitazioni pratiche. 3° Anno: clinica odontostomatologica; chirurgia maxillo-facciale (2° anno); medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; ortopediadento-maxillo-facciale (2° anno); clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (secondo anno); paradontologia (2° anno); esercitazioni pratiche. Il direttore puo' stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 145. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 146. - Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista odontostomatologia.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1980
Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 29
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.