DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 586
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 274 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico. Corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico Art. 275. - Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' istituito un corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico, il quale conduce al conseguimento di un attestato di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico. Art. 276. - Il corso ha lo scopo: 1) di fornire una pratica preparazione alla didattica delle materie naturalistiche; 2) di fornire un aggiornamento sulle principali discipline naturalistiche. Art. 277. - Al corso e' titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consenta l'insegnamento delle scienze naturali e di geografia, anche nelle loro varie specializzazioni, in qualunque tipo di scuola secondaria. L'ammissione e' subordinata all'esito di un colloquio. Art. 278. - Il corso ha la durata di un anno. Il direttore del corso e' nominato di anno in anno dalla facolta' e puo' essere confermato. Art. 279. - La tassa di iscrizione, le soprattasse e i contributi sono fissati negli importi corrispondenti richiesti agli iscritti al primo anno di corso della laurea in scienze naturali, salvo i contributi di esercitazioni pratiche e di seminario che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facolta'. Art. 280. - Gli insegnamenti impartiti sono: 1) aggiornamenti e completamenti di scienze naturali; 2) laboratorio di esperienze didattiche in scienze naturali; 3) storia dello sviluppo delle scienze naturali; 4) didattica delle scienze naturali. Art. 281. - Il profitto degli allievi e' accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale di esame al termine del corso stesso. Art. 282. - L'attestato verra' rilasciato a cura della Universita' di Modena.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1980
Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 32
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