DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1980, n. 589

Type DPR
Publication 1980-07-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

I commi secondo e terzo dell'art. 249, relativi alla scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale sono sostituiti dai seguenti: "Qualora invece il consiglio ritenga insufficiente la preparazione specifica del candidato, potra' imporre l'obbligo di superare un certo numero di esami nel campo della statistica, della demografia, dell'economia, del diritto e della sociologia, fissando la propedeuticita' di ciascuno rispetto ai colloqui sugli insegnamenti specifici della scuola. In tale caso il candidato non potra' essere iscritto al successivo anno di corso se non avra' superato insieme ad almeno due colloqui relativi ad insegnamenti della scuola, anche gli esami sugli eventuali insegnamenti ad essi propedeutici".

Art. 2

La scuola speciale per tecnici riabilitatori della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva muta la denominazione in quella di scuola speciale per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva. Il primo comma dell'art. 878 e' sostituito dal seguente: "La scuola speciale per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva ha sede presso l'istituto di neuropsichiatria infantile". Il primo periodo dell'art. 879 e' sostituito dal seguente: "La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva e' di tre anni accademici". Il secondo comma dell'art. 880, relativo all'ammissione alla scuola di allievi privi del titolo di studio di scuola media superiore, e' soppresso. Il primo comma dell'art. 884 e' modificato nel senso che, superato l'esame finale, si consegue il diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva.

Art. 3

L'art. 909, relativo alla scuola di specializzazione in tecnologie alimentari e' sostituito dal seguente: "La durata del corso e' di due anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in chimica industriale, in scienze biologiche ed in scienze agrarie". I primi tre commi dell'art. 910 sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio della scuola stabilisce entro il mese di luglio di ciascun anno il numero massimo di iscritti alla scuola in relazione alle disponibilita' di locali, di attrezzature, di personale; e determina inoltre la ripartizione dei posti disponibili per ogni tipo di laurea. Per il primo anno di funzionamento tale numero e' fissato in un massimo di sessanta iscritti, e precisamente: diciotto laureati in farmacia, diciotto in chimica e; tecnologia farmaceutiche, sette in chimica, sette in chimica industriale, sei in scienze agrarie e quattro in scienze biologiche. La scelta degli iscritti verra' effettuata sulla base dei titoli presentati". L'art. 911, relativo all'ordinamento degli studi e' integrato nel senso che le materie di insegnamento per i laureati in farmacia si intendono anche per i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, mentre le materie di insegnamento per i laureati in chimica si intendono anche per i laureati in chimica industriale.

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1980

Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 75

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.