DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 593

Type DPR
Publication 1980-06-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 e 475, riguardanti le norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 467. - Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di approfondire dal punto di vista scientifico e pratico la preparazione dei laureati nei confronti delle singole branche della medicina, e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio della medesima con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 468. - La sede di ogni scuola di specializzazione e' indicata nello statuto di ciascuna di esse. Art. 469. - Gli insegnamenti di ciascuna scuola di specializzazione sono propri della scuola stessa, secondo lo statuto redatto in accordo con quelli delle analoghe scuole esistenti presso le altre universita' italiane ed approvate dai competenti organi ministeriali. Art. 470. - La scuola e' diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia oggetto della specializzazione ovvero, quando cio' non sia possibile, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La nomina viene fatta dal rettore per un triennio su designazione del consiglio di facolta' ed e' rinnovabile. Art. 471. - Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della facolta', puo' proporre che un insegnante della scuola assuma le funzioni di vice direttore con l'incarico di coadiuvarlo o di sostituirlo ed alla nomina provvede il rettore. Art. 472. - Gli insegnanti di ciascuna scuola sono proposti annualmente dal direttore, sentito il consiglio della scuola costituito da tutti gli insegnanti dell'anno in corso, che puo' scegliere tra i professori di ruolo o fuori ruolo, tra gli aiuti e gli assistenti e fra tutti i cultori di riconosciuta competenza nelle rispettive specialita'. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facolta' ed alle nomine provvede il rettore. Non possono essere affidati ad uno stesso docente e per lo stesso anno accademico piu' di quattro diversi insegnamenti nella stessa scuola o in differenti scuole. Qualora pero' uno stesso insegnamento esista in piu' scuole, con identica o simile denominazione ma con uguale contenuto disciplinare, possono essere tenuti dallo stesso docente corsi d'insegnamento comuni a piu' scuole. In ogni caso la somma totale di ore di lezioni impartite in uno stesso anno accademico dallo stesso docente non puo' superare il limite di sessanta ore. Art. 473. - L'attivita' didattica delle scuole e' programmata dal consiglio della scuola, che si compone di tutti i professori che vi insegnano ed e' presieduta dal direttore della scuola. Art. 474. - Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverse indirizzo. E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi agli esami di profitto. L'ammissione alle scuole e' subordinata ad un concorso, per titoli ed esami, secondo norme comuni fissate dal consiglio di facolta'. Per ogni scuola e' fissato il numero massimo di specializzandi, stabilito in base alla recettivita' ed alle attrezzature didattiche, di laboratorio e cliniche a disposizione della scuola. Non possono essere concesse abbreviazioni di corso. Art. 475. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione ed, eventualmente, in una prova pratica. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma viene rilasciato un diploma di specialista.

Art. 2

Dopo l'art. 484, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della terza scuola di specializzazione in chirurgia generale. Terza scuola di specializzazione in chirurgia generale (annessa alla quinta clinica chirurgica) Art. 485. - E' istituita la terza scuola di specializzazione in chirurgia generale facente capo alla quinta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in centoventicinque specializzandi (venticinque per anno di corso). Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in chirurgia generale (articoli 476-481).

Art. 3

Gli articoli 488, 489, 490 e 491, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 488. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di clinica urologica e conferisce il diploma di specialista in urologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 489. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall' autorita' competente. La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 490. - Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti: Insegnamenti Esami 1° Anno: Anatomia sistematica e Anatomia sistematica e topografica dell'apparato topografica dell'apparato urinario e genitale maschile; urinario e genitale maschile; Fisiologia dell'apparato Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; urinario e genitale maschile; Batteriologia in urologia; Batteriologia in urologia; Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I. 2° Anno: Semeiotica funzionale e Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato strumentale dell'apparato urogenitale II; uro genitale; Le nefropatie mediche; Le nefropatie mediche; Anatomia chirurgica del- Anatomia chirurgica del l'apparato urinario e l'apparato urinario e genitale maschile; genitale maschile. Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I; Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I. 3° Anno: 1) Patologia dell'apparato 1) Patologia dell'apparato urinario e genitale urinario e genitale maschile II; maschile; 2) Radiologia dell'apparato 2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale urinario e genitale maschile II; maschile; 3) Le affezioni cutanee e 3) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi veneree nei riguardi dell'urologia; dell'urologia; 4) Andrologia. 4) Andrologia. 4° Anno: 1) Anatomia e istologia 1) Anatomia e istologia patologica dell'apparato patologica dell'apparato urinario e genitale urinario e genitale maschile; maschile; 2) Farmacoterapia delle 2) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali; affezioni uro-genitali; 3) Anestesia e trattamento 3) Anestesia e trattamento pre e post operatorio pre e post operatorio del malato urologico; del malato urologico; 4) Nefrologia chirurgica; 4) Nefrologia chirurgica. 5) Clinica urologica I; 6) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I; 7) Procedimenti di chirurgia endoscopica I. 5° Anno: 1) Clinica urologica II 1) Clinica urologica; 2) Interventi e procedimenti 2) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato operatori sull'apparato urinario e genitale urinario e genitale maschile II; maschile; 3) Patologia e clinica 3) Patologia e clinica urologica infantile; urologica infantile; 4) Urologia ginecologica; 4) Urologia ginecologica. 5) Procedimenti di chirurgia endoscopica II; 6) La chirurgia dell'intestino; 7) La chirurgia vascolare. Art. 491. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4

Gli articoli 492, 493 e 494, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 492. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia; La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 493. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia normale della cute; 2) fisiologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicate; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 7) patologia delle malattie cutanee; 8) patologia delle infezioni veneree; 9) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 10) immunopatologia cutanea; 11) dermatologia allergologica e professionale; 12) angiologia; 13) sessuologia. 3° Anno: 14) clinica delle malattie cutanee; 15) clinica delle infezioni veneree; 16) dermatologia pediatrica; 17) farmacologia e terapia; 18) fisioterapia dermatologica; 19) cosmetologia; 20) chirurgia plastica riparatrice; 21) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 494. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno percio' obblighi di frequenza ai fini dell'apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Art. 5

Gli articoli 495, 496, 497 e 498, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica, che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Prima scuola di specializzazione in oftalmologia Art. 495 - La scuola di specializzazione in oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica e conferisce il diploma di specialista in oftalmologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Ari. 496. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 497. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; 5) microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 6) semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 7) farmacologia oculare. Terapia fisica; 8) anatomia patologica oculare; 9) patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali della cornea e della sclera). 3° Anno: 10) patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma); 11) anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; 12) affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 13) tecnica operatoria (1ª parte). 4° Anno: 14) neuroftalmologia; 15) malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 16) malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare; 17) tecnica operatoria (2ª parte); 18) tesi di specializzazione. Gli insegnamenti impartiti nella scuola vengono integrati mediante conferenze, esercizi diagnostici ed operativi. Art. 498. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno, secondo quanto viene stabilito nel manifesto della scuola. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 6

Dopo l'art. 498, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in oftalmologia: Seconda scuola di specializzazione in oftalmologia Art. 499.- La seconda scuola di specializzazione in oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica. Il numero degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in oftalmologia (articoli 495-498).

Art. 7

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