DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 616

Type DPR
Publication 1980-07-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dell'assistenza sanitaria nel territorio di Campione d'Italia, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Modalita' generali dell'assistenza

L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia viene erogata con le specifiche modalita' di cui al presente decreto e nel rispetto dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2

Indirizzi alla regione Lombardia per l'organizzazione dei servizi sanitari nel territorio del comune di Campione d'Italia

In considerazione dell'eccezionale collocazione geografica del comune di Campione d'Italia, la regione Lombardia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' stabilire che l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale coincida con quello del comune stesso. Con legge regionale sono dettate norme per l'organizzazione e la gestione dell'unita' sanitaria locale. Qualora la regione stabilisca che il comune predetto rientri nell'ambito di unita' sanitarie locali comprendenti altri comuni, la legge regionale detta norme per la costituzione in Campione d'Italia di un distretto sanitario di base, nonche' per assicurare la rappresentanza del comune negli organi della unita' sanitaria locale e per garantire l'obbligo e le modalita' di consultazione del comune, da parte del comitato di gestione della unita' sanitaria locale, per le decisioni interessanti il territorio di Campione d'Italia. Il consiglio comunale approva ogni anno una relazione sull'andamento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio e formula proposte al comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale di appartenenza. Spetta in ogni caso al sindaco il potere di stipulare le convenzioni di cui all'art. 3.

Art. 3

Prestazioni e servizi sanitari

L'unita' sanitaria locale, costituita ai sensi del precedente art. 2, provvede ad erogare ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia le prestazioni sanitarie, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'assistenza medico-generica ed infermieristica, domiciliare e ambulatoriale, e' assicurata normalmente dalle strutture sanitarie operanti nel comune di Campione d'Italia mediante personale dipendente o convenzionato con l'unita' sanitaria locale. Qualora l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale comprenda altri comuni, l'unita' sanitaria locale deve assicurare al distretto sanitario di base di Campione d'Italia, anche in deroga a disposizioni generali, i servizi essenziali di assistenza specialistica. Per le altre forme di assistenza, che non possono essere erogate in loco dall'unita' sanitaria locale, il sindaco del comune di Campione d'Italia stipula convenzioni con enti, istituzioni o medici operanti in territorio svizzero. Gli schemi delle convenzioni sono approvati dal consiglio comunale di Campione e, qualora l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale di appartenenza comprenda altro comune, devono ottenere la ratifica del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale di appartenenza.

Art. 4

Aventi diritto all'assistenza

Le prestazioni sanitarie previste dal precedente art. 3 sono concesse, con le medesime modalita': a) ai cittadini italiani residenti a Campione d'Italia sia che lavorino nell'ambito del comune sia che lavorino in altri comuni italiani o in territorio svizzero come frontalieri; b) ai lavoratori italiani residenti in Svizzera e che lavorano a Campione d'Italia; c) ai cittadini dimoranti abitualmente a Campione d'Italia nel periodo di attesa della acquisizione della residenza nello stesso comune di Campione. Ai cittadini italiani residenti in altri comuni e temporaneamente presenti a Campione d'Italia, sono assicurate le prestazioni erogate dai presidi e servizi dell'USL e, solo in casi di eccezionale comprovata urgenza, le prestazioni erogate in regime di convenzione con enti, istituzioni e medici operanti in territorio svizzero.

Art. 5

Norme transitorie sull'assistenza sanitaria

Le convenzioni previste dal precedente art. 3, ultimo comma, dovranno essere stipulate entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Fino all'entrata in vigore di dette convenzioni ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia si applica il regime assistenziale in atto. A partire dalla data di entrata in vigore delle convenzioni di cui al primo comma cessa l'efficacia di quelle stipulate, ai fini di assistenza sanitaria, dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 dicembre 1969, n. 1007.

Art. 6

Finanziamento delle spese derivanti dalle convenzioni

Le spese derivanti dalle convenzioni sono finanziate dal bilancio dell'USL di appartenenza con quote del fondo sanitario regionale. Tali fondi devono essere attribuiti al comune di Campione d'Italia che li iscrive nel proprio bilancio in partita di giro.

Art. 7

Contributi per l'assistenza

A partire dalla data di cessazione delle convenzioni come previsto dall'art. 5, ultimo comma, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi di malattia nei modi e nella misura stabiliti dalle leggi vigenti. I cittadini del comune di Campione d'Italia, che non erano tenuti all'iscrizione presso un istituto mutualistico di natura pubblica, sono assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8

Soppressione e liquidazione della cassa malattia comunale

La cassa malattia comunale istituita dal comune di Campione d'Italia e' soppressa. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune provvede alla liquidazione del patrimonio della cassa stessa, a mezzo di apposita commissione composta da un rappresentante della regione Lombardia e da due dipendenti comunali, nominati dalla giunta municipale. L'eventuale attivo sara' devoluto alle spese per le convenzioni di cui all'art. 3. Gli eventuali debiti residui nei riguardi degli assistiti o di terzi saranno posti a carico del bilancio comunale dell'esercizio in corso alla chiusura della liquidazione.

PERTINI COSSIGA - ANIASI - COLOMBO - ROGNONI - LA MALFA - PANDOLFI - FoscHl

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 ottobre 1980

Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 3

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