DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 617
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per il riordinamento degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Ambito di applicazione
Le disposizioni dettate dal presente decreto si applicano agli istituti che, sulla base di programmi di ricerca definiti ai sensi degli articoli 22 e seguenti, svolgano prestazioni di ricovero e cura connesse a specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica. ((2))
Titolo I ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO
Art. 2
L'ordinamento interno degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico e' disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dallo statuto adottato dal consiglio di amministrazione in conformita' ai criteri generali indicati dal Ministro della sanita'. Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il comitato tecnico-scientifico. ((2))
Art. 3
Il consiglio di amministrazione e' composto da: 1) il presidente dell'istituto, nominato a norma dell'art. 7, che lo presiede; 2) un membro designato dal Ministero della sanita'; 3) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione; 4) un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 5) un membro designato dal Ministro per la ricerca scientifica; 6) due rappresentanti della regione in cui ha sede l'istituto; 7) un rappresentante dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto; 8) due rappresentanti degli originari interessi, previsti dagli statuti, diversi da quelli di cui ai numeri precedenti, individuati ai sensi del successivo art. 41.In mancanza di essi subentrano due rappresentanti del comune dove ha sede l'istituto, di cui uno eletto dalla minoranza. L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova e' integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto. ((2))
Art. 4
Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Ministro della sanita', nel richiedere agli organi ed agli enti interessati le designazioni di rispettiva competenza, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni, scaduto inutilmente il quale, procede alla nomina, sempre che siano stati designati almeno due terzi dai componenti, salvo le successive integrazioni. ((2))
Art. 5
Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno mensilmente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, i direttori scientifici, il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario, nonche' il segretario generale. Il segretario generale svolge le funzioni di segretario. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente, il quale esercita le funzioni di presidente in caso di sua assenza o di impedimento. ((2))
Art. 6
Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto, con decreto del Ministro della sanita' sentita la regione interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'istituto. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento. ((2))
Art. 7
L'ufficio di presidente dell'istituto e' conferito per decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'. Le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione sono determinate dallo statuto, salvo quanto espressamente previsto nel presente decreto. ((2))
Art. 8
Il collegio dei revisori e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della sanita' e da uno della regione in cui ha sede l'istituto. I predetti funzionari debbono appartenere alla carriera direttiva e, per le regioni, alle carriere corrispondenti. ((2))
Art. 9
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere confermati. ((2))
Art. 10
Il collegio dei revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attivita' amministrativa dell'istituto, riferendo periodicamente al Ministero della sanita', compie verifiche di cassa, redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione. ((2))
Art. 11
Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con quello del tesoro, sentite le regioni interessate, sono stabilite, anche in misura diversa in relazione all'importanza dell'istituto ma secondo criteri uniformi, le indennita' dovute al presidente, nonche' ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. ((2))
Art. 12
Il comitato tecnico-scientifico e' composto: 1) dal direttore scientifico; 2) dai primari e dai direttori dei laboratori di ricerca dell'istituto e dai direttori di dipartimento ove esistenti; 3) dal sovrintendente sanitario, dai direttori sanitari e dal segretario generale; 4) dai titolari di cattedre universitarie e dai direttori di istituti universitari, convenzionati con l'istituto e nello stesso operanti; 5) da aiuti e da assistenti in numero eguale e non superiore complessivamente ai 2/5 dei componenti del comitato tecnico-scientifico, rappresentativi dei settori cimici e di ricerca; 6) da due rappresentanti del personale tecnico-laureato, eletti dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo; 7) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario ausiliario non laureato, eletto dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo. Il comitato e' presieduto dal direttore scientifico o, nel caso in cui l'istituto abbia piu' direttori scientifici, da quello preposto allo stabilimento di maggiore rilevanza. Al presidente dell'istituto, il quale puo' partecipare alle sedute, va data notizia delle riunioni del comitato tecnico-scientifico. ((2))
Art. 13
Il comitato tecnico-scientifico e' nominato con provvedimento del presidente dell'istituto. I membri di cui ai numeri 5), 6), 7) del precedente art. 12 durano in carica cinque anni e possono essere confermati. ((2))
Art. 14
Il comitato tecnico-scientifico, oltre alle competenze previste dallo statuto, esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attivita' di ricerca scientifica dell'istituto. Tutti i provvedimenti del consiglio di amministrazione che attengono all'esercizio della predetta attivita' sono emanati sentito il comitato. Il comitato puo' esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonche' dal presidente o dal consiglio di amministrazione dell'istituto. Il comitato esercita altresi' le funzioni di consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale previsto dall'art. 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. ((2))
Art. 15
Il comitato tecnico-scientifico si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno trimestralmente, ovvero su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione dell'istituto o di un terzo dei propri componenti. Per la validita' della seduta e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. ((2))
Titolo II CONTROLLI
Art. 16
Sono soggette al controllo di legittimita' e di merito ai sensi degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, concernenti: 1) le modificazioni statutarie; 2) l'adozione e la modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta organica, nonche' degli altri regolamenti; 3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo; 4) l'ordinamento dei servizi; 5) l'assunzione del personale, compreso quello a termine; 6) la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio; 7) il trattamento economico del personale; 8) le alienazioni e gli acquisti immobiliari; 9) le transazioni; 10) le convenzioni in materia di ricerca scientifica. ((2))
Art. 17
Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente non sono esecutive fino all'espletamento del procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza o per particolari motivi da indicarsi nell'atto, il consiglio di amministrazione puo' dichiararle, sotto la propria responsabilita', provvisoriamente esecutive. ((2))
Art. 18
Sono sottoposte al controllo del Ministro della sanita' le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 16. Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanita' e del tesoro copia autentica delle delibere di cui al primo comma corredate dalla relativa documentazione. Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanita' le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di documenti. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che la delibera sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva. Il provvedimento negativo di controllo, che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venir meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive. (1) ((2))
Art. 19
Le regioni in cui hanno sede i presidi ospedalieri e di ricerca degli istituti di diritto pubblico, cui e' riconosciuto il carattere scientifico, esercitano il controllo, per la parte assistenziale, secondo quanto e' stabilito dal sesto comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Qualora adottino deliberazioni che, sempre per la parte assistenziale, deroghino alle disposizioni regionali vigenti, gli istituti sono tenuti ad inviare al Ministero della sanita', con le modalita' indicate dal secondo comma del precedente articolo, oltre alla copia della deliberazione, le motivazioni specifiche della deroga e il parere della regione interessata. Tale parere si considera acquisito, quando non sia pervenuto all'istituto entro quindici giorni dall'invio alla regione della deliberazione adottata. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della ricerca scientifica, autorizza la deroga entro trenta giorni dal momento in cui e' pervenuta la deliberazione dell'istituto. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata. Spetta inoltre alle regioni interessate, che disciplineranno la materia con apposito provvedimento legislativo, il controllo sulle deliberazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico concernenti le materie indicate ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente art. 16. Copia delle deliberazioni, e dei relativi atti di controllo, e' inviata al Ministero della sanita' anche per le finalita' di cui all'art. 21 della presente legge. ((2))
Art. 20
Le deliberazioni degli istituti con personalita' giuridica di diritto privato, con i quali siano state stipulate le convenzioni previste dall'art. 42, settimo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal successivo art. 29, emanate nelle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16, sono soggette al controllo del Ministero della sanita' secondo le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18, in quanto applicabili. ((2))
Art. 21
Il Ministero della sanita', nel rispetto delle competenze attribuite dall'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle regioni in ordine all'attivita' assistenziale degli istituti, esercita l'alta vigilanza sugli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico e di diritto privato per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato. A tal fine, il Ministero puo' acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni. ((2))
Titolo III PROGRAMMI DI RICERCA
Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 29
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 30
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Art. 32
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))
Titolo IV PERSONALE
Art. 33
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, al personale degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il personale delle unita' sanitarie locali dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con obbligo del tempo pieno per i sanitari assunti successivamente al termine di cui al seguente art. 45. ((2))
Art. 34
Il trattamento economico tabellare del personale degli istituti e' determinato, con decorrenza dalla data dell'inquadramento di cui al successivo art. 45, in conformita' a quello stabilito per il personale delle unita' sanitarie locali con l'accordo nazionale unico di cui all'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, garantendo peraltro l'equiparazione di tutto il personale laureato appartenente ai ruoli della ricerca sperimentale e clinica. Qualora il trattamento economico complessivo spettante ai sensi del comma precedente dovesse risultare inferiore a quello in precedenza goduto, escludendo dal computo ogni emolumento non fisso e continuativo, la eccedenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione dei futuri miglioramenti, a qualsiasi titolo, spettanti. Al personale universitario, che presta attivita' di assistenza o ricerca in unita' convenzionate con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si applica il disposto dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. ((2))
Art. 35
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