DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Competenza dello Stato
L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attivita' lavorativa, compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel presente decreto, nel rispetto dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'assistenza e' assicurata dal Ministero della sanita'. Restano affidate al Ministero degli affari esteri le attribuzioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 2
Beneficiari dell'assistenza
L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati: A) Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attivita' lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purche' appartenenti alle seguenti categorie: 1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attivita' connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attivita' lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari; 2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attivita' lavorativa per periodi di tempo limitato; 3) titolari di borse di studio presso Universita' o fondazioni estere; 4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero; 5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani; 6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi. (2) B) Ai cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attivita' di servizio all'estero ed in particolare: 1) ai dipendenti dello Stato, compresi i contrattisti italiani o stranieri nonche' agli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, anche se non pubblici dipendenti e ancorche' prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali; 2) al personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani, che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero; 3) al personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; 4) al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attivita' anche temporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica; 5) al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli enti stessi all'estero; 6) agli esperti, ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge stessa; 7) alle persone incaricate della direzione di uffici consolari nonche' agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 8) ai familiari dei soggetti di cui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei contrattisti stranieri, che le seguano all'estero o li raggiungano anche per brevi periodi. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)) L'assistenza in territorio estero compete anche durante i viaggi dell'interessato da o per l'Italia, ovvero durante i viaggi e la permanenza per ragioni di lavoro in localita' estere diverse da quelle di lavoro. Per i soggetti di cui alla lettera A) le unita' sanitarie locali di appartenenza sono tenute a comunicare al Ministero della sanita' il trasferimento all'estero. Per i soggetti di cui alla lettera B) i Ministeri e gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al Ministero della sanita' l'elenco dei propri dipendenti che si recano all'estero per motivi di lavoro. Il Ministero della sanita' puo' per i soggetti di cui alla lettera A) verificare tramite le rappresentanze consolari la effettiva permanenza all'estero degli stessi e la consistenza del loro nucleo familiare.
Art. 3
Forme dell'assistenza
Alla erogazione dell'assistenza si provvede: a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti pubblici di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale. Per i dipendenti pubblici in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione residenti all'estero in zone di confine, viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa, per strutture esistenti in territorio italiano limitrofo ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria; b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228));((4)) c) mediante il sistema di cui al successivo articolo 4 limitatamente ai soggetti ivi indicati. Per le speciali esigenze assistenziali del personale di cui all'art. 2, lettera B), del presente decreto alle strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri e' conservata l'attuale destinazione funzionale. A tal fine viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanita' e la regione Lazio. ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 84) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618." - (con l'art. 1, comma 85) che "Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di autonomia."
Art. 4
Assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea e di altri Stati con i quali siano conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria.
Il Ministero della sanita' subentra all'INAM ed alle altre gestioni mutualistiche soppresse in tutti i rapporti con le istituzioni estere che forniscono prestazioni assistenziali per malattia, infortuni e cura della maternita' ai soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2, in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunita' economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia. I soggetti di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 2 che operano nel territorio degli Stati membri della C.E.E. - ed i loro familiari aventi diritto - fruiscono del sistema di assistenza vigente nell'ambito della Comunita' europea per i lavoratori dipendenti. Il Ministero della sanita' agisce di intesa con il Ministero degli affari esteri e, ove occorra, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero della sanita' provvede all'assistenza in Italia dei lavoratori stranieri e loro familiari in regime di reciprocita', nonche' a rimborsare alle istituzioni estere le spese sostenute per l'assistenza ai lavoratori italiani che, nel quadro del regime comunitario e dei regimi convenzionali richiamati al primo comma, non siano a carico delle istituzioni stesse. Il Ministero medesimo cura inoltre le procedure dirette ad ottenere dalle predette istituzioni il rimborso delle spese sostenute dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza ai lavoratori italiani o stranieri ed ai loro familiari, il cui onere sia a carico delle istituzioni stesse. Ai fini dei rimborsi di cui ai commi precedenti, presso il Ministero della sanita' e' istituito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un conto di debito e credito per ciascuna delle istituzioni straniere interessate. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per la tenuta dei predetti conti, per il deposito dei relativi fondi in apposita contabilita' speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma e per i relativi movimenti in entrata ed in uscita. Le modalita' per l'erogazione dell'assistenza in Italia ai soggetti di cui all'art. 2 ed ai lavoratori stranieri e loro familiari, nel quadro del regime comunitario e dei regimi convenzionali di cui al primo comma, come pure le modalita' per il rimborso delle relative spese alle unita' sanitarie locali, per il tramite delle regioni, sono disciplinate con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Art. 5
Assistenza nel territorio di altri Stati
Per i soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, ai quali non si applichino il regime comunitario ovvero altri regimi convenzionali i Ministeri della sanita' e degli affari esteri esplicano ogni utile iniziativa al fine di ottenere che gli interessati vengano assistiti dalle istituzioni straniere per conto e a spese dello Stato italiano sempre che le prestazioni da erogare rientrino nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale. L'assistenza, nel territorio degli Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato appositi accordi, e' di norma assicurata mediante convenzioni con istituti o enti pubblici e preferibilmente con quelli che garantiscano con proprie strutture l'assistenza in tutto il territorio di uno o piu' Stati. Qualora non sia possibile la stipula delle convenzioni di cui al comma precedente, l'assistenza e' assicurata mediante convenzioni con istituti pubblici assistenziali dello Stato estero o con enti, istituti e medici privati riconosciuti dallo Stato locale e che siano in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale. Le convenzioni di cui ai commi precedenti sono stipulate dal capo della rappresentanza diplomatica accreditato presso lo Stato in cui l'istituto abbia la sede principale, ovvero, nel caso che l'istituto abbia sede anche in Italia, dal Ministro della sanita' o da un suo delegato, ovvero dai capi delle rappresentanze consolari competenti. La stipulazione e' effettuata a trattativa privata e senza obbligo di sentire il parere del Consiglio di Stato, sulla base di uno schema di massima da approvarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Nello schema sono previsti, tra l'altro: 1) i criteri per la determinazione della quota capitaria media da corrispondere all'istituzione contraente, rispettivamente per assistenza medica generica e specialistica, per giornate di degenza ospedaliera, per cure di maternita', per trattamenti preventivi, terapeutici e riabilitativi anche specialistici a livello extra ospedaliero, per somministrazione diretta di farmaci e per prestazioni idrotermali o protesiche; 2) la possibilita' di usufruire, laddove previste dai regimi locali di sicurezza sociale e allorquando esistano strutture idonee, di visite biennali consistenti in indagini diagnostiche da indicare nello schema anche in relazione alle condizioni geosanitarie locali, nonche' tenendo conto delle indicazioni della legge di piano sanitario relative agli interventi di medicina preventiva; 3) le modalita' per tenere costantemente aggiornata l'istituzione contraente sui livelli di prestazioni, che debbono essere garantiti, ferme restando, a carico dell'assistito, le spese per prestazioni che superino i livelli stessi; 4) la facolta' dell'autorita' italiana di recedere, in qualsiasi momento e senza indennizzi, dalla convenzione in caso di accertata grave inadempienza o inadeguatezza delle prestazioni stesse; 5) l'impegno della istituzione contraente di provvedere, previa autorizzazione ed a spese dell'autorita' italiana, al trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra localita' del Paese stesso, d'Italia o di un Paese terzo, quando ricorra la necessita' di prestazioni altamente specializzate, che non sia possibile ottenere sul posto; 6) le modalita' per i pagamenti all'istituzione contraente; 7) la clausola di tacito rinnovo della convenzione, salvo disdetta di una delle parti contraenti entro tre mesi precedenti la data di scadenza. Per l'accertamento di congruita' e dell'idoneita' dell'istituto o ente prescelto e per le successive verifiche le autorita' diplomatiche e consolari predette possono richiedere la collaborazione del Ministero della sanita'. L'approvazione delle singole convenzioni compete al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro degli affari esteri.
Art. 6
Trasferimento dell'infermo
Tanto in regime convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una localita' estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessita' derivanti dall'evento sanitario o ad esso conseguenti, sono a carico dello Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato preventivamente autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2 dall'autorita' consolare competente, sentito il Ministero della sanita', o nei casi di eccezionale gravita' ed urgenza, il medico di fiducia del consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 2 dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero della sanita', ovvero nei casi di eccezionale gravita' e urgenza, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese di viaggio. Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei casi di comprovata impossibilita' per l'interessato, per l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi tempestivamente con la sede consolare.
Art. 7
Procedure per l'assistenza indiretta
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