DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 619

Type DPR
Publication 1980-07-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Costituzione

E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministro della sanita'. L'Istituto e' dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.

Art. 2

Attribuzioni del Ministro della sanita'

Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanita' puo' sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto.

Art. 3

Compiti e modalita' di svolgimento

Spettano all'Istituto: a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi; b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine l'Istituto; 1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati; 2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; 3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature; 4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita': le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione; le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto); le determinazioni di cui al precedente punto b); 5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti; 6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici nei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale. Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 4

Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca

Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Titolo II ORDINAMENTO

Art. 5

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto: il comitato amministrativo; il comitato esecutivo; il comitato tecnico-scientifico; il direttore dell'Istituto. ((3))

Art. 6

Composizione e funzionamento del comitato amministrativo

Il comitato amministrativo e' nominato dal Ministro della sanita' che lo presiede ed e' costituito: a) da un membro designato dal Ministro della sanita', con funzione di vice presidente; b) da un membro designato da ciascuno dei seguenti Ministri: lavoro e previdenza sociale; agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; sanita'; ricerca scientifica e tecnologica; interno; c) da dodici componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale di cui: tre in rappresentanza delle regioni, scelti tra i propri membri; sei in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL; tre in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi presenti nel CNEL; d) da tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; e) dal direttore dell'Istituto. Il Ministro procede alle nomine quando siano stati designati i due terzi dei componenti e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del comitato. Il comitato amministrativo dura in carica tre anni e si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del comitato stesso. Le deliberazioni del comitato amministrativo sono assunte a maggioranza e sono pubbliche. (2) ((3))

Art. 7

Funzioni del comitato amministrativo

Il comitato amministrativo esercita le seguenti funzioni: a) predispone il piano di attivita' da approvarsi secondo le modalita' di cui all'art. 23, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed il relativo bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Ministro; b) disciplina, su proposta del direttore dell'Istituto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e, per quanto non disposto dal presente decreto, dei suoi organi; c) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, la ripartizione fra i dipartimenti dei fondi assegnati all'Istituto; d) approva il conto consuntivo e delle attivita' svolte; e) adotta i provvedimenti in materia di personale e formula proposte per il relativo regolamento organico; f) delibera l'attribuzione di incarichi di ricerca ad istituti di riconosciuto valore scientifico per l'attuazione dei programmi di ricerca previsti dai piani sanitari nazionali; g) conferisce, su proposta del direttore dell'Istituto, gli incarichi di direttore di dipartimento; h) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti i casi in cui il Ministro della sanita' o il direttore dell'Istituto lo richiedano. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate sentito il parere del comitato tecnico-scientifico. ((3))

Art. 8

Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo e' composto: a) dal Ministro della sanita' che lo presiede; b) dal vice-presidente; c) dai seguenti membri del comitato amministrativo dallo stesso designati: un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tre rappresentanti delle regioni; tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti; un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi; d) dal direttore dell'Istituto. In caso di impedimento o di assenza del presidente, la presidenza del comitato esecutivo e' assunta dal vicepresidente. Il comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il comitato esecutivo: delibera sulle materie che gli sono delegate dal comitato amministrativo; esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del comitato amministrativo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima successiva riunione; sovraintende alla gestione e decide sulle istanze e sui ricorsi del personale; adempie a tutte le attribuzioni previste da leggi o regolamenti. (2) ((3))

Art. 9

Comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita' ed e' costituito: a) dal direttore dell'Istituto, che lo presiede; b) da dodici esperti designati dal Consiglio sanitario nazionale, di cui: sei tra quelli operanti nel settore della medicina e igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, scelti nell'ambito delle universita' o di istituti pubblici di ricerca; sei scelti tra il personale operante nei servizi e presidi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali, appartenenti ai ruoli sanitario o professionale; c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanita'; d) da un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e da un esperto nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e) da due esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente per i campi dell'organizzazione del lavoro e della tutela del lavoro delle donne e minorile; f) da due esperti designati uno dal C.N.R. e uno dal C.N.E.N.; g) da un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; h) da un esperto designato dall'I.N.A.I.L.; i) dai direttori dei dipartimenti dell'Istituto; l) da un esperto designato dal Ministro dell'interno in materia di prevenzione incendi. Il comitato tecnico-scientifico dura in Carica tre anni, si riunisce due volte l'anno e puo' lavorare per commissioni. I pareri vengono assunti a maggioranza. (2) ((3))

Art. 10

Compiti del comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico esercita la consulenza scientifica in ordine alla individuazione dei programmi di attivita' e formula i parere previsti dall'ultimo comma dell'art.

7.((3))

Art. 11

Attribuzioni del direttore dell'Istituto

Il direttore dell'Istituto e' responsabile dell'attuazione dei piani di attivita' e delle deliberazioni assunte dal comitato amministrativo. In particolare, il direttore dell'Istituto: sovraintende al funzionamento ed alle attivita' dell'Istituto; emette e firma i mandati; presenta al Ministro della sanita', entro il primo semestre di ogni anno, una relazione scritta sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente e propone lo schema di relazione sui programmi dell'Istituto; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dal regolamento adottato dal comitato amministrativo. ((3))

Art. 12

Commissione permanente del comitato amministrativo

Ferme restando le modalita' di collaborazione con le regioni, previste dal quinto comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ogni determinazione concernente l'accesso del personale dell'Istituto nei luoghi di lavoro e' assunta dall'Istituto secondo le indicazioni di una commissione permanente del comitato amministrativo composta: dal presidente del comitato amministrativo o, in caso di assenza, dal vice-presidente; da cinque rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori; da tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali; da tre rappresentanti delle regioni. ((3))

Art. 13

Nomina del direttore dell'Istituto

L'ufficio del direttore dell'Istituto e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri previa proposta del Ministro della sanita', ad una personalita' scientifica anche estranea all'Istituto. L'ufficio ha la durata di cinque anni e puo' essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. L'incarico di direttore dell'istituto non e' compatibile con il mantenimento di responsabilita' di direzione di dipartimento o di unita' funzionale. Al conferimento deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza. ((3))

Titolo III ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ISTITUTO

Art. 14

Organizzazione dipartimentale

L'Istituto e' organizzato in dipartimenti operativi, tra loro coordinati, che devono svolgere le attivita' integrato di: ricerca; proposta normativa; documentazione; consulenza per gli impianti a rischio di incidente rilevante. (2) ((3))

Titolo IV GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15

Gestione finanziaria

Per la gestione finanziaria dell'Istituto si applicano le norme vigenti sulla contabilita' di Stato, salvo quanto in deroga previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 519. Il finanziamento e' assicurato mediante dotazione di capitoli iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. L'ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di sanita' svolge anche il controllo amministrativo - contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. (3) ((4))

Titolo V TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 16

Trattamento del personale dell'Istituto

Il trattamento del personale dell'Istituto e' regolato in conformita' della disciplina concernente il personale dell'Istituto superiore di sanita' con le seguenti integrazioni e modifiche: a) viene assicurata l'autonomia funzionale ed amministrativa dei dipartimenti e delle unita' funzionali, nell'ambito dei programmi di attivita' dell'Istituto; b) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la mobilita' del personale da e verso l'Istituto superiore di sanita' e le strutture prevenzionali delle unita' sanitarie locali; c) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la possibilita' di assunzione di personale scientifico che abbia svolto attivita' prevenzionale presso Istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. Il servizio prestato presso universita' o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; d) viene stabilito il divieto di esercizio delle attivita' di libera professione. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite le tabelle di equiparazione per l'inquadramento del personale assegnato all'Istituto a norma del successivo art. 17. Fino al definitivo inquadramento nel ruolo organico dell'Istituto, tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'ente di provenienza. ((3))

Titolo VI NORME TRANSITORIE

Art. 17

Assegnazione del personale alle attivita' dell'istituto

Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, sulla base dei compiti previsti dal precedente articolo 3, i contingenti di personale della A.N.C.C. e dell'E.N.P.I. da comandare presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro o da iscrivere nei ruoli regionali per essere assegnati ai servizi delle unita' sanitarie locali ed in particolare ai servizi di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il personale degli enti di cui al primo comma del presente articolo ed il personale tecnico e sanitario centrale e periferico degli ispettorati del lavoro puo' presentare domanda di comando all'Istituto o di iscrizione nei ruoli regionali. (1) I commissari liquidatori degli enti di cui al primo comma del presente articolo, seguendo criteri obiettivi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, provvedono entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto al comando del personale in relazione ai contingenti di cui al primo comma. Entro lo stesso periodo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al comando del personale di cui al secondo comma del presente articolo rispettivamente all'Istituto o alle unita' sanitarie locali. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono trasferite, con decreto del Ministro della sanita', le unita' funzionali dell'Istituto superiore di sanita' che operano nei campi di attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, fatti salvi i diritti di opzione del personale comandato, conservando lo stato giuridico ed economico fino alla definizione dell'inquadramento del personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. ((3))

Art. 18

Conferimento degli incarichi per il primo triennio

Il primo conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti e di coordinamento delle unita' funzionali ha la durata di un triennio e viene effettuato dal comitato amministrativo sulla base di apposite graduatorie compilate secondo criteri definiti, che tengano conto dei requisiti di qualificazione professionale connessi con l'espletamento di tali incarichi e delle anzianita' effettive di servizio nelle amministrazioni e negli enti di provenienza. ((3))

Art. 19

Assegnazione di beni dei disciolti E.N.P.I. ed A.N.C.C.

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