DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 620

Type DPR
Publication 1980-07-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 37, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Principi

L'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile e' erogata nelle forme indicate nel presente decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attivita' svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, purche' non in contrasto con il presente decreto. ((3))

Art. 2

Beneficiari dell'assistenza

L'assistenza di cui all'art. 1 e' erogata: a) ai cittadini italiani e stranieri ed agli apolidi che compongono l'equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi; b) ai marittimi italiani, stranieri ed apolidi, che siano in attesa d'imbarco in territorio italiano per uno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purche' risultino per contratto a disposizione dell'armatore; c) ai lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell'armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto; d) ai lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433; e) al personale di volo di cui all'art. 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.

Art. 3

Competenze

L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto e' assicurata in Italia dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora. L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purche' per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, e' assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanita', per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni. Le funzioni medico-legali nei confronti del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, sono di competenza dello Stato. ((3))

Art. 4

Iscrizione degli interessati presso gli uffici

I soggetti di cui all'art. 2, che alla data del 1 gennaio 1981 risultino assistiti a cura delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle casse marittime, sono iscritti presso l'ufficio di porto o aeroporto nella cui circoscrizione e' ubicata la sede periferica della cassa presso la quale essi erano abitualmente assistiti. Effettuata l'iscrizione, l'ufficio trasmette agli interessati la relativa attestazione direttamente o tramite l'impresa da cui dipendono ovvero tramite il sindaco del comune di residenza anagrafica. I soggetti che non abbiano mai usufruito delle prestazioni delle casse marittime devono inoltrare domanda di iscrizione all'ufficio del luogo di primo imbarco o di inizio dell'attivita' ovvero all'ufficio principale della regione di residenza del richiedente. Per ottenere l'iscrizione ed il rilascio della relativa attestazione gli interessati devono produrre il libretto di navigazione o altro documento idoneo ad attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2. Il cambiamento di luogo di residenza o di attivita' successivo all'iscrizione non comporta il trasferimento dell'iscrizione stessa. Le iscrizioni sono soggette a revisione biennale da parte di ciascun ufficio che, in caso di cessazione del diritto provvede alla cancellazione e all'annullamento della speciale appendice al libretto di cui all'art. 5. Il possesso della speciale appendice al libretto sanitario o l'attestazione di avvenuta iscrizione presso l'ufficio costituisce per l'interessato titolo per ottenere l'assistenza nelle forme del presente decreto. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate norme per la formazione, tenuta ed aggiornamento a livello centrale dell'elenco generale degli iscritti e per la rilevazione meccanografica a livello centrale e periferico dei dati concernenti le iscrizioni, le relative cancellazioni e le prestazioni effettuate, nonche' le modalita' di acquisizione dei dati esistenti presso gli archivi delle sedi centrali delle casse marittime. ((3))

Art. 5

Libretto sanitario per il personale navigante

Agli aventi diritto all'assistenza e' rilasciata una speciale appendice al libretto sanitario, redatta, nelle sue indicazioni di base, oltre che in lingua italiana anche in altre lingue. Il modello del libretto, da approvarsi con decreto del Ministro della sanita' entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previe intese con il Ministero degli affari esteri sentito il Consiglio sanitario nazionale, deve altresi' contenere un congruo numero di pagine con sufficienti spazi a fronte per la trascrizione nelle altre lingue dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari italiani o stranieri, che abbiano in cura l'interessato nel corso della sua attivita'. All'estero la traduzione nelle varie lingue delle indicazioni di base e dei successivi dati e' a carico del datore di lavoro o dell'interessato, se trattasi di lavoratore autonomo. In Italia alla traduzione dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari stranieri provvede l'ufficio di porto o aeroporto a spese dell'obbligato ai sensi del comma precedente. Nel caso in cui durante la navigazione si sia verificata l'assistenza radio-medica, sara' cura del comandante della nave trascrivere sul libretto sanitario i dati essenziali con l'annotazione "assistenza radio-medica" e l'organo che ha fornito l'assistenza stessa. ((3))

Art. 6

Assistenza nel territorio italiano

Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizio. Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' provvedono: a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti; b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti; c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9. Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico - legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale. Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL. Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale. Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva. ((3))

Art. 7

Assistenza al personale in navigazione

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tutti i natanti italiani, addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo modalita' e programmi stabiliti dal Ministero della sanita' d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonche' una adeguata attrezzatura di primo soccorso secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanita'. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della marina mercantile saranno indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura e spesa dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento. Entro la data di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dei trasporti, saranno determinati i programmi e le modalita' di espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonche' i casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi. I servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, puo' essere vietata la partenza del natante o dell'aeromobile. Presso tutti gli uffici sanitari di porto e di aeroporto e' costituito di intesa con le autorita' portuali e aeroportuali e con i locali organi delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le imprese di navigazione marittima ed aerea e con le organizzazioni private di assistenza volontaria, un centro di pronto soccorso, dotato di adeguati mezzi mobili idoneo ad assicurarne l'intervento in tutta la zona compresa nella circoscrizione dell'ufficio stesso. ((3))

Art. 8

Assistenza in territorio estero

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