DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 623

Type DPR
Publication 1980-06-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 551, 552, 553, 554, 555 e 556, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 551. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 552. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 553. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 554. - Il numero massimo degli allievi e' di cinquanta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 555. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 6) anestesiologia I; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 10) anestesiologia II; 11) terapia antalgica; 12) rianimazione I; 13) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 14) rianimazione II; 15) tecniche speciali di anestesia; 16) tecniche speciali di rianimazione; 17) indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; 18) esercitazioni pratiche. Art. 556. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2

Gli articoli 563, 564, 565 e 566, relativi alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale, che muta la denominazione in idrologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in idrologia medica Art. 563. - La scuola di specializzazione in idrologia medica ha sede presso l'istituto di idrologia medica e conferisce il diploma di specialista in idrologia medica. La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo dell'idrologia e climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possano esercitare un'attivita' specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 564. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 565. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) geologia idrologica, geofisica, metereologica e climatologia generale; 2) chimica chimico-fisica idroclimatologica; 3) effetti biologici e meccanismo d'azione dei fattori idroclimatologici; 4) ecologia medica. Geografia idroclimatologica; 5) cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche. 2° Anno: 6) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio; 7) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare; 8) cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente; 9) cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare); 10) cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare). 3° Anno: 11) cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie; 12) cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine; 13) cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare); 14) organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico; 15) tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche. Art. 566. - Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico;possono essere effettuate visite di istruzione alle stazioni termali. La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in idrologia medica, gli interessati devono, superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3

Dopo l'art. 573, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in cardiologia. Seconda scuola di specializzazione in cardiologia Art. 574. - La seconda scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la seconda cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare, annessa all'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi. Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in trentadue specializzandi (otto per anno di corso). Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in cardiologia (articoli 567-573).

Art. 4

Gli articoli 592, 593, 594, 595 e 596, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Prima scuola di specializzazione in patologia generale Art. 592. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facolta' di medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni, e non e' suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Art. 593. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, e' rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, e' rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico. Art. 594. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi medici e' di sessanta per anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale. Il numero massimo degli allievi non medici e' di sessanta per anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento, del diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico. Art. 595. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I BIENNIO (propedeutico) 1° Anno: 1) istituzioni di patologia generale; 2) patologia delle infezioni; 3) epidemiologia e patologia ambientale; 4) immunologia; 5) parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: 6) radiologia e patologia da radiazioni; 7) oncologia generale; 8) immunopatologia e analisi immunologiche; 9) analisi chimico-cliniche; 10) fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino). II BIENNIO (conseguimento del diploma di "specialista in patologia generale") 3° Anno: 11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; 12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; 13) fisiopatologia generale II (Termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: 14) diagnostica oncologica; 15) diagnostica istopatologica; 16) diagnostica ultrastrutturale; 17) fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). II BIENNIO (conseguimento del diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico") 3° Anno: 11) tecniche di batteriologia; 12) tecniche di virologia; 13) tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: 14) statistica e biometria; 15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi; 16) tecniche ematologiche; 17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali. Art. 596. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, e' obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Art. 5

Dopo l'art. 596, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in patologia generale. Seconda scuola di specializzazione in patologia generale Art. 597. - La seconda scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso la seconda cattedra di patologia generale. Il numero massimo degli allievi medici e' stabilito in cinquanta per anno di corso per complessivi duecento iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale. Il numero massimo degli allievi non medici e' stabilito in cinquanta per anno di corso per complessivi duecento iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale, indirizzo tecnico. Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in patologia generale (articoli 592-596).

Art. 6

Gli articoli 624, 625, 626, 627, 628 e 629, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia; sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in reumatologia Art. 624. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di reumatologia e conferisce il diploma di specialista in reumatologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 625. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 626. - Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 627. - Le materie di insegnamento sono i seguenti: 1° Anno: 1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore; 2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore; 3) biochimica di interesse reumatologico; 4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche: 5) immunologia reumatologica; 6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I. 2° Anno: 7) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II; 8) esami di laboratorio in reumatologia; 9) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie; 10) farmacologia reumatologica; 11) anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche; 12) clinica e terapia delle malattie reumatiche I. 3° Anno: 13) clinica e terapia ortopedica I; 14) fisiochinesi-terapia reumatologica; 15) idro-climatologia di interesse reumatologico; 16) reumo-artropatie professionali; 17) clinica e terapia delle malattie reumatiche II. 4° Anno: 18) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi; 19) riabilitazione del malato reumatico; 20) clinica e terapia ortopedica II; 21) clinica e terapia delle malattie reumatiche III. Art. 628. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere prove di esame. Art. 629. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame e' sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 7

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