DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 629

Type DPR
Publication 1980-06-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 212, primo comma, dello statuto dell'Universita' di Catania relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in chirurgia e' modificato nel modo seguente: "Alla scuola possono essere ammessi cinquantacinque iscritti per ogni anno di corso (totale duecentosettantacinque)".

Art. 2

L'art. 267 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 981 relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana e' cosi' modificato: Art. 267. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola e' di trenta, dieci per anno di corso.

Art. 3

L'art. 269 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 535, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica e' cosi' modificato: Art. 269. - Il numero massimo degli allievi per l'intero corso di studi e' di ventitre iscritti.

Art. 4

L'art. 220, secondo comma, dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1038, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia e' cosi' modificato: "Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di sessantaquattro da ripartirsi annualmente fra i corsi di diploma in radiodiagnostica ed in radioterapia oncologica".

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1980

Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 256

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.