DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. 636

Type DPR
Publication 1980-07-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 574, 575, 576, 577 e 578, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art. 574. - La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso la cattedra di ematologia, annessa all'istituto di clinica medica generale e terapia medica VI, e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio). La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 575. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del, diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero degli allievi e' complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 576. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I; 2) genetica ematologica; 3) fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; 4) fisiopatologia ematologica I; 5) biochimica ematologica; 6) fisiopatologia del plasma; 7) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia I. 2° Anno: 8) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II; 9) fisiopatologia ematologica II; 10) immunoematologia; 11) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia II; 12) patologia speciale ematologica I; 13) clinica delle emopatie I; 14) anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: 15) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia III; 16) nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia; 17) radiodiagnostica e radioterapia ematologica; 18) patologia speciale ematologica II; 19) clinica delle emopatie II; 20) terapia sistematica ematologica; 21) terapia trasfusionale. Vengono inoltre quotidianamente tenute, al letto del malato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale, di terapia, esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia patologica, per assistere alle necroscopie dei cadaveri per malattie del sangue per le esercitazioni di istologia patologica. Art. 577. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 578. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio), gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2

Dopo l'art. 578, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio). Seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art. 579. - La seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso l'istituto di VI clinica medica generale e terapia medica. Il numero degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi. Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) (articoli 574-578).

Art. 3

Dopo l'art. 591, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in endocrinologia. Seconda scuola di specializzazione in endocrinologia Art. 592. - La seconda scuola di specializzazione in endocrinologia ha sede presso la cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia, annessa alla seconda clinica medica generale e terapia medica. Il numero degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in endocrinologia (articoli 588-591).

Art. 4

Gli articoli 696, 697, 698, 699, 700, 701 e 702, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 696. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la cattedra di neurochirurgia e conferisce il "diploma di specialista in neurochirurgia". La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 697. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 698. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 699. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 700. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) neuroanatomia; 2) neurofisiologia; 3) semeiotica e clinica neurologica; 4) elementi di psichiatria; 5) clinica neurochirurgica I. 2° Anno: 6) neuro-oftalmologia; 7) neuro-otoiatria; 8) neurofisiologia clinica; 9) clinica neurochirurgici II. 3° Anno: 10) neuroanestesia e rianimazione; 11) neuroradiologia I; 12) neuropatologia; 13) clinica neurochirurgica III. 4° Anno: 14) neuroradiologia II; 15) neurotraumatologia; 16) tecniche operatorie I; 17) clinica neurochirurgica IV. 5° Anno: 18) neurochirurgia funzionale e stereotassica; 19) neurochirurgia infantile; 20) tecniche operatorie II; 21) clinica neurochirurgica V. Art. 701. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 702. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 5

Gli articoli 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 e 711, relativi alla prima scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in microbiologia (due scuole) Art. 703. - Sono istituite presso l'istituto di microbiologia della facolta' di medicina e chirurgia due scuole di specializzazione in microbiologia: la prima e la seconda scuola. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in microbiologia e, per i non laureati medici, il diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico. Le scuole di specializzazione in microbiologia hanno lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore puo' nominare un vice direttore che lo coadiuvi ed un segretario. Art. 704. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche. Art. 705. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 706. - Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi per ciascuna scuola. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 707. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: 1) batteriologia generale I; 2) tecniche batteriologiche; 3) immunologia generale; 4) genetica dei microrganismi; 2° Anno: 5) batteriologia generale II; 6) antibiotici e chemioterapici; 7) virologia generale; 8) immunologia generale e tecniche immunologiche; 9) dosaggio biologico e analisi statistica. SECONDO BIENNIO (indirizzo medico) 3° Anno: 10) microrganismi patogeni e malattia; 11) batteriologia speciale I; 12) virologia speciale e tecniche virologiche; 13) micologia medica; 14) epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: 15) batteriologia speciale II; 16) sierologia; 17) microbiologia degli alimenti; 18) microbiologia dell'ambiente; 19) protozoologia medica. SECONDO BIENNIO (indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: 10) azione patogena dei microrganismi; 11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; 12) micologia generale e tecniche micologiche; 13) tecniche virologiche e virologia speciale; 14) protozoologia. 4° Anno: 15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; 16) microbiologia industriale; 17) esame microbiologico dell'ambiente; 18) controllo microbiologico degli alimenti; 19) tecniche sierologiche. Art. 708. - Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 709. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 711. - Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 6

Gli articoli 712, 713, 714, 715 e 716, relativi alla prima scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (due scuole) Art. 712. - Sono istituite due scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, la prima scuola ha sede presso l'istituto di terza clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, la seconda scuola presso la cattedra di chirurgia vascolare. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in chirurgia vascolare. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 713. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 714. - Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola e' stabilito in: quarantacinque specializzandi (nove per anno di corso) per la prima scuola; quarantacinque specializzandi (nove per anno di corso) per la seconda scuola. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 715. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I. 4° Anno: 14) informatica medica; 15) rianimazione e terapia intensiva; 16) patologia e clinica vascolare pediatrica I; 17) epidemiologia delle malattie vascolari; 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II. 5° Anno: 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo; 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 22) terapia intensiva; 23) patologia e clinica vascolare pediatrica II; 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III. Art. 716. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 7

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