DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1980, n. 640
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 215, secondo comma, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' modificato nel modo seguente: Alla scuola di specializzazione vengono ammessi allievi nel numero di diciotto per ciascun anno di corso per un totale complessivo di cinquantaquattro iscritti.
Art. 2
L'art. 213, quinto comma, dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 508, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, e' modificato nel modo seguente: Il numero massimo degli allievi e' di nove per anno di corso e complessivamente di ventisette iscritti per lo intero corso di studi.
Art. 3
L'art. 266 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 697, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 266. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di ventisette unita' ripartite nei tre anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base dei titoli ed esami.
Art. 4
L'art. 356, secondo comma, dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 882, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e' cosi' modificato: Il numero massimo degli iscritti e' di tredici per anno di corso e complessivamente di sessantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 5
L'art. 269 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1046, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie infettive e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 269. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1980
Registro n. 92 istruzione, foglio n. 133
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