DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 642

Type DPR
Publication 1980-06-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 421, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel modo seguente: Il corso di specializzazione in neonatologia, che conferisce il diploma di specialista in neonatologia, muta la denominazione in quella di corso di perfezionamento in neonatologia che conferisce il diploma di perfezionamento in neonatologia. Allo stesso elenco sono aggiunte la scuola di specializzazione in farmacologia che conferisce il diploma di specialista in farmacologia e la scuola di perfezionamento in storia della medicina che conferisce il diploma di perfezionamento in storia della medicina.

Art. 2

L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' modificato nel modo seguente: Il corso di specializzazione in neonatologia, che muta la denominazione in corso di perfezionamento in neonatologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: La durata del corso e' annuale. La durata del corso e' annuale. Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale. Il numero degli ammessi resta fissato in sei. L'ammissione e' per titoli ed esami. Il corso e' diretto da un consiglio direttivo di cui fanno parte i professori ordinari e straordinari degli istituti di clinica pediatrica e puericultura, i direttori degli istituti di clinica ostetrica che collaborano all'insegnamento, nonche' tutti gli altri docenti del corso. La direzione del corso e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio; 2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale; 3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite; 4) fisiologia neonatale; 5) immunologia neonatale; 6) biochimica neonatale; 7) farmacologia neonatale; 8) patologia neonatale; 9) diagnostica radiologica neonatale; 10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia neonatale; 11) assistenza al neonato sano ed ammalato; 12) clinica e terapia neonatale; 13) rianimazione e cure intensive neonatali; 14) affezioni chirurgiche del neonato; 15) anatomia e patologia del feto e del neonato; 16) evoluzioni ed esiti della patologia feto-neonatale. Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia. L'allievo deve ottemperare alla frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplicita esercitazioni in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato. Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso. La sessione di esami e' unica alla fine del corso. All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento che non da' diritto alla qualifica di specialista. Lo stesso art. 422 e' integrato con l'inserimento degli ordinamenti relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia e del corso di perfezionamento in storia della medicina. Scuola di specializzazione in farmacologia (Durata del corso: quattro anni) La scuola di specializzazione in farmacologia ha sede presso l'istituto di farmacologia e conferisce il diploma di specialista in farmacologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La scuola e' articolata in tre indirizzi: 1) farmacologia di base; 2) farmacologia clinica; 3) tossicologia. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Al primo biennio comune segue il secondo biennio differenziato per i tre indirizzi. Il numero complessivo degli iscritti per anno e' di dodici per un massimo di quarantotto, per l'intero corso. La facolta', su proposta della direzione della scuola, puo' attivare anche uno solo degli indirizzi previsti. Gli iscritti alla scuola devono scegliere l'indirizzo al momento dell'iscrizione al terzo anno, limitatamente agli indirizzi attivati. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno (comune ai tre indirizzi): 1) chimica organica; 2) statistica medica; 3) farmacologia generale; 4) biologia e farmacologia cellulare; 5) immunologia; 6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus; 7) saggi e dosaggi farmacologici; 8) inglese scientifico. 2° Anno (comune ai tre indirizzi): 1) basi di farmacocinetica; 2) farmacologia speciale; 3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria; 4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi; 5) tecniche chimiche-fisiche, immunologiche, radioisotopiche; 6) inglese scientifico; 7) statistica e programmazione. 3° Anno: a) Indirizzo di farmacologia di base: 1) farmacologia speciale; 2) farmacologia molecolare; 3) chemioterapia sperimentale; 4) immunofarmacologia; 5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" e "in vitro"; 6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata. b) Indirizzo di farmacologia clinica: 1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione; 2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica; 3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I; 4) biodisponibilita' dei farmaci; 5) farmacocinetica e biochimica clinica. c) Indirizzo di tossicologia: 1) tossicologia sperimentale; 2) cancerogenesi e teratogenesi; 3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione; 4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche; 5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici; 6) epidemiologia; 7) terapia e prevenzione degli stati tossici I. 4° Anno: a) Indirizzo di farmacologia di base: 1) farmacologia speciale; 2) modelli sperimentali di malattie umane; 3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali di laboratorio; 4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica; 5) legislazione in campo di farmaci. b) Indirizzo di farmacologia clinica: 1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II; 2) farmacologia in eta' prenatale, perinatale ed in geriatria; 3) chemioterapia clinica; 4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica. e) Indirizzo di tossicologia: 1) tossicologia sistematica; 2) terapia e prevenzione degli stati tossici II; 3) tossicologia nutrizionale; 4) tossicologia da abuso di farmaci; 5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga; 6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente. I corsi sopra elencati possono essere integrati da esercitazioni pratiche e da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualita'. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche ed alle conferenze speciali e' obbligatoria. L'indirizzo di farmacologia clinica e l'indirizzo di tossicologia prevedono l'esercitazione pratica nei reparti per almeno un anno in una clinica specializzata. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono aver superato le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in farmacologia devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia previste dal vigente statuto. Scuola di perfezionamento in storia della medicina. La scuola di perfezionamento in storia della medicina ha sede presso l'istituto di storia della medicina dell'Universita' degli studi di Padova e conferisce il diploma di perfezionamento in storia della medicina. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia del perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. La durata del corso di studi e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo di allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Corso: paleografia e diplomatica; esegesi delle fonti storico-mediche; storia dell'assistenza sanitaria; sociologia medica; storia della scienza con cenni di metodologia ed epistemologia; storia della medicina I. 2° Corso: etica e storia della deontologia medica; storia della biologia; storia della psicologia e della psichiatria; storia della medicina II. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine del primo corso gli iscritti per essere ammessi all'anno successivo devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante il primo anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di perfezionamento in storia della medicina gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1980

Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 132

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