DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 643
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1092/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 146, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 131. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in neurologia con sede presso la clinica neurologica. Il numero massimo complessivo degli iscritti e' sette per anno di corso per un totale di ventotto per i quattro anni di corso.
Art. 2
All'art. 189, relativo agli insegnamenti della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 879, l'insegnamento di nefrologia (annuale) del terzo anno di corso e' soppresso e sostituito da neurologia (annuale).
Art. 3
Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica: Scuola di specializzazione in anatomia patologica Art. 229. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica, e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica. Art. 230. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 231. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente. Art. 232. - La durata del corso di studi e' di quattro anni, e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 233. - Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso, e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. Art. 234. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 235. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia patologica sistematica I; tecnica delle autopsie; diagnostica anatomo-patologica macroscopica I; tecniche istologiche e istochimiche. 2° Anno: anatomia patologica sistematica II; diagnostica anatomo-patologica macroscopica II; diagnostica istopatologica I; tecniche e diagnostica citologica e citogenetica. 3° Anno: diagnostica istopatologica II; tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale; immunopatologia. 4° Anno: diagnostica istopatologica III; diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale; diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria; applicazioni statistiche ed epidemiologiche. Art. 236. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Art. 237. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 139
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