DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 648

Type DPR
Publication 1980-06-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 158 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche: la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia; la scuola di specializzazione in nefrologia medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia; allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in medicina nucleare.

Art. 2

Gli articoli 206 e 207, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in patologia generale Art. 206. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazione. La frequenza della scuola e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sara' rilasciato il diploma di "Specialista in patologia generale". E' richiesto, almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali dopo aver superato l'esame finale, sara' rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico. L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi e' di quaranta per anno di corso e complessivamente di centosessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 207. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (Propedeutico) 1° Anno: 1) istituzioni di patologia generale; 2) patologia delle infezioni; 3) epidemiologia e patologia ambientale; 4) immunologia; 5) parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: 6) radiobiologia e patologia delle radiazioni; 7) oncologia generale; 8) immunopatologia ed analisi immunologiche; 9) analisi chimico-cliniche; 10) fisiopatologia generale primo corso (metabolismo e sistema endocrino). SECONDO BIENNIO (Conseguimento per il diploma in specialista in patologia generale) 3° Anno: 11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; 12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; 13) fisiopatologia secondo corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: 14) diagnostica oncologica; 15) diagnostica istopatologica; 16) diagnostica ultrastrutturale; 17) fisiopatologia generale terzo corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). SECONDO BIENNIO (Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico) 3° Anno: 11) tecniche di batteriologia; 12) tecniche di virologia; 13) tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: 14) statistica e biometria; 15) culture in vitro; aspetti biologici ed applicativi; 16) tecniche ematologiche; 17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore, puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Per conseguire il relativo diploma di specializzazione. al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, e' obbligatorie sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta preferibilmente di carattere sperimentale.

Art. 3

Gli articoli 212 e 213, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 212. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica traumatologica dell'Universita' di Torino e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, per l'iscrizione al corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di nove per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 213. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: insegnamento pratico; chirurgia generale; pronto soccorso generale; fisioterapia; insegnamento teorico; anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: insegnamento pratico; chirurgia generale (con frequenza eventuale i reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia; insegnamento teorico; anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: insegnamento pratico; reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi); insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; elementi di reumatologia. 4° Anno: insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III; traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia I; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: insegnamento pratico; reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operativi); officine ortopediche. insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III; fisioterapia II. La frequenza e' obbligatoria in clinica ortopedica in modo continuativo per dieci mesi all'anno. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove di esame sulle materie dell'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4

Gli articoli 225 e 226, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia plastica Art. 225. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso l'istituto di chirurgia plastica ricostruttiva dell'Universita' degli studi di Torino e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 226. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, al collo, arti superiori ed inferiori, organi genitali; patologia generale (infezioni, flogosi, immunita', etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne); anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia ustione ed alle neoplasie maligne e benigne; anestesiologia e rianimazione: concetti generali; patologia secondaria; guarigione delle ferite; principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilita', emostasi); trapianti (biennale) I; autoinnesti: indicazione per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi; semeiologia del sistema nervoso periferico. 2° Anno: anatomia chirurgica; tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica; trapianti (biennale) II; omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici e immunitari); tipizzazione dei tessuti; utilizzazione clinica degli omoinnesti; etero-innesti: estensione e limite della loro utilizzazione clinica; inserti non biologici: estensione e limite della loro utilizzazione clinica; traumatologia dei tessuti molli; traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa; shock emorragico; shock traumatico; shock da ustione; malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I. 3° Anno: malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (biennale) II; lesione da raggi; elementi di chirurgia addominale; elementi di otorinolaringoiatria; elementi di stomatologia; elementi di ortopedia generale; dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I; elementi di genetica. 4° Anno: metodologia chirurgica differenziale; malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali; agenesie; chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano; trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale; trattamento chirurgico delle deformita' congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare; metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°; chirurgia d'urgenza; dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) IL. 5° Anno: patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici; elementi di chirurgia vascolare; microchirurgia vascolare e nervosa; elementi di criobiologia e crioterapia; elementi di fisio-chinesiterapia; problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica; medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformita' anatomiche ed alle menomazioni funzionali di origine traumatica 4. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio di presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°, 4° e 5° anno devono partecipare attivamente a fini di apprendimento ad un numero di cinquanta interventi per anno. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 5

Gli articoli 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: La Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 257. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia dell'Universita' di Torino ha sede presso l'istituto di neurochirurgia dell'Universita' di Torino e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia. Art. 258. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 259. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno, all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione, all'esercizio professionale - rilasciato dall'autorita' competente. Art. 260. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 261. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 262. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami scritti. La commissione esaminatrice e' presieduta dal direttore della scuola di specializzazione. Art. 263. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: neuroanatomia; neurofisiologia; semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; clinica neurochirurgica (quinquennale) I. 2° Anno: neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurofisiologia clinica; clinica neurochirurgica (quinquennale) II. 3° Anno: neuroanestesia e rianimazione; neuroradiologia (biennale) I; neuropatologia; clinica neurochirurgica (quinquennale) III. 4° Anno: neuroradiologia (biennale) II; neurotraumatologia; tecniche operatorie (biennale) I; clinica neurochirurgica (quinquennale) IV. 5° Anno: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurochirurgia infantile; tecniche operatorie (biennale) II; clinica neurochirurgica (quinquennale) V. Art. 264. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria per tutti i cinque anni del corso per un periodo di quattro mesi per ogni anno accademico presso l'istituto di neurochirurgia dell'Universita' di Torino, secondo l'orario stabilito dal consiglio d'istituto all'inizio di ogni anno accademico. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 265. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, preventivamente concordata ed approvata dal direttore della scuola e presentata in segreteria della specialita' nei termini fissati. Agli specializzandi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 6

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