DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 652
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla
proposta, del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 103, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' integrato con il seguente nuovo comma: Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia salvo diversi indirizzi; e' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso della abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente.
Art. 2
L'art. 104, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' integrato con il seguente nuovo comma: L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Art. 3
Gli articoli 110 e 111, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 110. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 4
L'art. 112, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: Art. 112. - Il numero degli allievi assegnati al corso non puo' essere superato, fatta eccezione per l'ammissione dei riprovati degli anni precedenti e di coloro che, per giustificato motivo, avessero interrotto la successione dei corsi, i quali ultimi saranno ammessi in soprannumero in analogia alla normativa prevista per la reiscrizione degli studenti ai corsi di laurea.
Art. 5
Gli articoli 184, 185, 186, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 184. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso gli istituti di patologia generale e di microbiologia della facolta' di medicina dell'Universita' di Messina e conferisce il diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire, sul piano tecnico, una preparazione pratica scientifica. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per lo intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 185. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: 1) batteriologia generale I; 2) tecniche batteriologiche; 3) immunologia generale; 4) genetica dei microrganismi. 2° Anno: 5) batteriologia generale II; 6) antibiotici e chemioterapici; 7) virologia generale; 8) immunologia generale e tecniche immunologiche; 9) dosaggio biologico ed analisi statistica. SECONDO BIENNIO (indirizzo medico) 3° Anno: 10) microrganismi patogeni e malattia; 11) batteriologia speciale I; 12) virologia speciale e tecniche virologiche; 13) micologia medica; 14) epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: 15) batteriologia speciale II; 16) sierologia; 17) microbiologia degli alimenti; 18) microbiologia dell'ambiente; 19) protozoologia medica. SECONDO BIENNIO (indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: 10) azione patogena dei microrganismi; 11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; 12) micologia generale e tecniche micologiche; 13) tecniche virologiche e virologia speciale; 14) protozoologia. 4° Anno: 15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; 16) microbiologia industriale; 17) esame microbiologico dell'ambiente; 18) controllo microbiologico degli ambienti; 19) tecniche sierologiche. Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 186. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma constera' di una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in microbiologia, e, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia, con indirizzo tecnico.
Art. 6
Il secondo comma dell'art. 190 della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 507, e soppresso e sostituito dal seguente: Art. 190, secondo comma. - Il numero massimo degli allievi e' di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 7
Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seguente scuola di specializzazione; Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica Art. 187. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico. Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola e' fissato in quarantacinque allievi ripartiti in quindici allievi per anno. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in mancanza, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 188. - Gli insegnamenti impartiti nei tre anni saranno i seguenti: INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 1° Anno: 1) biologia generale e speciale; 2) biologia molecolare; 3) biochimica analitica; 4) biometria. 2° Anno: 1) chimica clinica; 2) biochimica patologica; 3) enzimologia clinica; 4) biochimica dinamica. 3° Anno: 1) biochimica dei tessuti e degli organi; 2) biochimica ormonale; 3) biochimica farmacologica; 4) tossicologia. INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 1) elementi di ematologia; 2) complementi di istologia patologica; 3) immunochimica; 4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche; 5) elementi di legislazione sanitaria; 6) elementi di anatomia e fisiopatologia; 7) biofisica applicata con elementi di elettronica. Art. 189. - Ogni materia di insegnamento e' anche materia d'esame il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica gli allievi devono superare quindi tutte le materie e almeno tre materie complementari (una per anno) scelte fra quelle indicate all'art. 188. Alla fine dei tre anni gli allievi devono presentare una tesi scritta su tema concordato con il direttore della scuola e sostenere un esame di diploma. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 138
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