DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 657

Type DPR
Publication 1980-07-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei, relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 43 dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: (( Art. 43. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di ventisei iscritti per l'intero corso di studi.))

Art. 2

L'art. 47, sesto comma, dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' modificato nel modo seguente: Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 3

Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in fisioterapia, ortopedia e pediatria: Scuola di specializzazione in fisioterapia Art. 18. - La scuola di specializzazione in fisioterapia ha sede presso la clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in fisioterapia. Art. 19. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il consiglio della scuola si compone dei professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. Art. 20. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Art. 21. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 22. - Il numero massimo di allievi e' di sei per ogni anno e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 23. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 24. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); 2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore (come sopra). 2° Anno: 1) semeiotica clinica delle motolesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno); 2) semeiotica clinica delle deformita' e delle motolesioni ortopediche (come sopra); 3) massoterapia e terapia manuale; 4) cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica; 5) idroterapia e balneoterapia. 3° Anno: 1) elettroterapia ed elettrologia; 2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; 4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. Sono facoltative le seguenti materie: 1) elettromiografia; 2) cinesiterapia e riabilitazione delle malattie internistiche; 3) rieducazione respiratoria; 4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione; 6) medicina assicurativa; 7) rieducazione dei disturbi della visione; 8) climatoterapia; 9) problemi di riabilitazione geriatrica; 10) riqualificazione professionale. Art. 25. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica clinica e di laboratorio che si esplica attraverso l'esercitazione pratica nei reparti. Art. 26. - Gli iscritti sono tenuti obbligatoriamente ad effettuare l'esercitazione pratica nei reparti della clinica neurologica per un periodo di sei mesi, e della clinica ortopedica per un secondo periodo della stessa durata. Possono essere esonerati dall'esercitazione pratica nei reparti unicamente gli assistenti che prestino servizio presso cliniche neurologiche o presso cliniche ortopediche o presso istituti ospedalieri riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio del direttore. Art. 27. - Al termine di ogni anno gli iscritti devono superare gli esami di profitto in singole prove. Nel secondo e terzo anno sono compresi insegnamenti facoltativi tra cui lo specializzando deve obbligatoriamente sceglierne cinque, due al secondo anno e tre al terzo anno, secondo l'indirizzo da lui preferito. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in fisioterapia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialita'. Art. 28. - Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in fisioterapia. Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 29. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Art. 30. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 31. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente. Art. 32. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 33. - Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 34. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 35. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: insegnamento pratico: chirurgia generale; fisioterapia; pronto soccorso generale; insegnamento teorico: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessati per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia; insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II; 3° Anno: insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi); insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; elementi di reumatologia. 4° Anno: insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III; traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia I; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); officine ortopediche; insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III; fisioterapia II. Art. 36. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica clinica e di laboratorio che si esplica attraverso l'esercitazione pratica nei reparti. Possono essere esonerati dall'esercitazione pratica nei reparti unicamente gli assistenti che prestino servizio presso cliniche neurologiche o presso cliniche ortopediche o presso istituti ospedalieri riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio del direttore. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 37. - Al termine di ogni anno gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare gli esami di profitto in singole prove. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Art. 38. - Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in ortopedia. Scuola di specializzazione in pediatria Art. 39. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria. Art. 40. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 41. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 42. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 43. - Il numero massimo degli allievi e' di undici per anno di corso e complessivamente di quarantaquattro per l'intero corso di studi. Art. 44. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 45. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) genetica; 2) auxologia; 3) alimentazione; 4) epidemiologia; 5) malattie infettive; 6) clinica pediatrica I. 2° Anno: 1) radiologia; 2) legislazione del minore; 3) organizzazione sanitaria; 4) psicologia pediatrica; 5) oculistica ed ortottica; 6) otorino e foniatria; 7) odontoiatria; 8) neonatologia I; 9) chirurgia pediatrica I; 10) pediatria preventiva e sociale I; 11) clinica pediatrica II. 3° Anno: 1) neurologia; 2) psichiatria infantile; 3) nefrologia e urologia; 4) ginecologia pediatrica; 5) neonatologia II; 6) chirurgia pediatrica II; 7) pediatria preventiva e sociale II; 8) cardiologia I; 9) endocrinologia I; 10) ematologia I; 11) immunologia I; 12) clinica pediatrica II; 13) gastroenterologia I. 4° Anno: 1) oncologia; 2) pneumologia; 3) ortopedia e traumatologia; 4) dermatologia; 5) cardiologia II; 6) endocrinologia II; 7) ematologia II; 8) immunologia II; 9) gastroenterologia II; 10) clinica pediatrica IV. Art. 46. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 47. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1980

Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 140

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.