DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1980, n. 660

Type DPR
Publication 1980-08-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, che ha approvato il regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti addi' 4 agosto 1976, registro n. 41 Finanze, foglio n. 302, il quale, fra l'altro, prevede che le questioni generali, disciplinari e amministrative riguardanti il complesso sono affidate ad un ufficiale superiore addetto alla banda;

Ritenuta la necessita' di modificare la tabella n. 1 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, per la parte che riguarda l'autorita' incaricata di esprimere il giudizio di avanzamento nei confronti dei sottufficiali, appuntati e finanzieri appartenenti alla banda della guardia di finanza;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico

La tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, citato nelle premesse, e' sostituita dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto.

PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1980

Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 10

Allegato

AUTORITA' INCARICATE DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SULL'AVANZAMENTO E SULL'AMMISSIONE AGLI ESAMI OD ESPERIMENTI PER L'AVANZAMENTO AD ANZIANITA' O A SCELTA O PER LA NOMINA ALLE CARICHE SPECIALI Parte di provvedimento in formato grafico Note: 1) Quando manca alcuna delle Autorita' di grado, e' sufficiente per la validita' del giudizio l'intervento di due autorita', compresa quella cui spetta il giudizio decisivo. Non puo' mancare pero', nei casi in cui e' richiesto, il giudizio della commissione di avanzamento. 2) Nei casi dubbi il comandante generale stabilisce quale autorita' di grado deve esprimere il giudizio. Visto, il Ministro delle finanze REVIGLIO

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