DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 661

Type DPR
Publication 1980-09-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

L'art. 83, relativo alla facolta' di medicina e chirurgia, e' cosi' riformulato: La facolta' di medicina e chirurgia conferisce: a) la laurea in medicina e chirurgia; b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 2

Dopo l'art. 94, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: Art. 95. - La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria e' di cinque anni suddivisi in un biennio ed un triennio. Titoli di ammissione: quelli consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 96. - Il numero degli iscritti e' di cinquecentoottanta da distribuire nei cinque anni del corso di laurea. L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, riportato in centesimi, cosi' ripartito: 70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da espletare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale; 30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. E' prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che su richiesta debbono essere forniti. Sono previsti per la selezione i metodi piu' idonei e possibilmente il ricorso al calcolatore sia per la formazione delle schede dei quiz a scelta multipla sia per la successiva correzione delle schede. Art. 97. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. I posti disponibili al secondo anno vanno assegnati a laureati in medicina per una frazione non superiore al 20% e per quella rimanente a studenti in trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Le modalita' di accesso sono quelle riportate nell'articolo 96. Il 30% del punteggio va attribuito agli studenti come media degli esami di biologia generale, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale ed ai laureati come media dei voti riportati negli esami fondamentali. Art. 98. - Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); * 2) biologia generale applicata agli studi medici; * 3) chimica; *4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); * 6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; * 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 12) materiali dentari; 13) microbiologia (semestrale); 14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno); 15) patologia generale. Triennio: 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno); 17) clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno); 21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno); 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Sono insegnamenti complementari: * 1) chirurgia maxillo-facciale; * 2) dermatologia e venereologia (semestrale); * 3) otorinolaringoiatria (semestrale); * 4) statistica sanitaria; altri insegnamenti complementari nel piano della facolta' sempre mutuati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza e' obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico, comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere da parte dei componenti dell'organico, un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. Art. 99. - Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di: Se non si e' superato l'esame di:

Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico

Patologia generale Biologia generale applicata agli studi medici

Chimica

Fisica medica

Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico

Patologia speciale chirurgica e propedeutica, clinica Patologia generale

Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)

Chirurgia speciale odontostomatologica

Istituzioni di anatomia e istologia patologica

Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

Art. 100. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. I laureandi debbono fini dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere la cattedra presso la quale intendono svolgere la loro tesi. Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1980

Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 100

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