LEGGE 29 settembre 1980, n. 662
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ed il protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con allegati, adottati a Londra il 2 novembre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 della convenzione ed all'articolo VI del protocollo.
Art. 3
Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure previste dal protocollo sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante la istituzione di apposito capitolo, avente natura obbligatoria, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - SIGNORELLO - BIASINI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
International Convention
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973 Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI LE PARTI DELLA CONVENZIONE, CONSCE della necessita' di proteggere l'ambiente in generale e l'ambiente marino in particolare, RICONOSCENDO che gli scarichi deliberati, per negligenza o accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi costituiscono una grave fonte di inquinamento, RICONOSCENDO anche l'importanza della Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine provocato da idrocarburi, primo strumento multilaterale che abbia avuto per obiettivo essenziale la protezione dell'ambiente, e sensibili al notevole contributo che tale Convenzione ha dato alla preservazione dei mari e dei litorali dall'inquinamento, DESIDEROSE di porre fine all'inquinamento intenzionale dell'ambiente marino causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive e di ridurre al massimo gli scarichi accidentali di questo tipo di sostanze, RITENENDO che il mezzo migliore per realizzare tale obiettivo sia di fissare delle norme di portata universale e che non si limitino all'inquinamento causato da idrocarburi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1. Obblighi generali derivanti dalla Convenzione. 1. Le Parti della Convenzione si impegnano a dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, nonche' a quelle degli Allegati dai quali sono vincolate, al fine di prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto allo scarico di sostanze nocive o di effluenti contenenti tali sostanze che contravvengono alle disposizioni della Convenzione. 2. Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento ai suoi Protocolli e Allegati.
Convenzione - art. 2
Articolo 2. Definizioni. Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione in senso contrario: 1. "Norme" indicano le norme figuranti nell'Allegato della presente Convenzione. 2. "Sostanza nociva" indica ogni sostanza la cui introduzione in mare e' suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione. 3. a) "Rigetto", quando si riferisce alle sostanze nocive o ai liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo. b) Il "rigetto" non include: i) lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; ne' ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani; ne' iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l'inquinamento. 4. "Nave" indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante nell'ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o galleggianti. 5. "Autorita'" indica il Governo dello Stato che esercita la propria autorita' sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Autorita' e' il Governo di tale Stato. Nel caso delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed allo sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorita' e' il Governo dello Stato rivierasco interessato. 6. "Incidente" indica un evento che comporti o sia suscettibile di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza. 7. "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
Convenzione - art. 3
Articolo 3. Campo di applicazione. 1. La presente Convenzione si applica: a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte della Convenzione, e b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte ma che operano sotto l'autorita' di tale Parte. 2. Nessuna disposizione del presente articolo potrebbe essere interpretata come suscettibile di recare pregiudizio ai diritti sovrani delle Parti sul fondo dei mari e sul sottosuolo adiacente alle coste ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali o come suscettibile di estendere tali diritti, in conformita' del diritto internazionale. 3. La presente Convenzione non si applica ne' alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie ne' alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantoche' quest'ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacita' operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto cio' sia ragionevole e praticabile.
Convenzione - art. 4
Articolo 4. Violazioni. 1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione e' punita dalla legge dell'Autorita' da cui dipende la nave in questione, qualunque sia il luogo in cui avviene l'infrazione. Se l'Autorita' e' informata di una tale infrazione ed e' convinta che esistono prove sufficienti per permetterle di iniziare dei procedimenti per la presunta infrazione, essa inizia tali procedimenti al piu' presto possibile in conformita' delle proprie leggi. 2. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione commessa sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione e' punita dalle leggi di tale Parte. Ogni qualvolta abbia luogo una tale infrazione, la Parte deve: a) iniziare dei procedimenti conformemente alle proprie leggi; o b) fornire all'Autorita' da cui dipende la nave le prove che possono essere in suo possesso per dimostrare che e' avvenuta un'infrazione. 3. Quando sono fornite all'Autorita' da cui dipende la nave delle informazioni o delle prove relative ad un'infrazione della Convenzione da parte di una nave, tale Autorita' informa al piu' presto lo Stato che ha fornito le informazioni o le prove nonche' l'Organizzazione, delle misure adottate. 4. Le sanzioni previste dalle leggi delle Parti in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare gli eventuali trasgressori, e di una identica severita', qualunque sia il luogo in cui e' stata commessa l'infrazione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5. Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave. 1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i certificati rilasciati dall'Autorita' di una Parte della Convenzione conformemente alle disposizioni delle norme devono essere accettati dalle altre Parti contraenti e ritenuti, a tutti i fini previsti dalla presente Convenzione, come aventi la stessa validita' di un certificato rilasciato da loro stesse. 2. Ogni nave che sia tenuta ad essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni contenute nelle norme e' sottoposta, nei porti o nei terminali al largo, sotto la giurisdizione di una altra Parte, ad una ispezione effettuata da funzionari debitamente autorizzati a tale scopo dalla detta Parte. Ogni ispezione di tal genere ha il solo scopo di verificare la presenza a bordo di un certificato in corso di validita', a meno che tale Parte non abbia precisi motivi per ritenere che le caratteristiche della nave o del suo equipaggiamento differiscano sensibilmente da quelle che sono scritte sul certificato. In tal caso, o ove non esista a bordo della nave un certificato in corso di validita', lo Stato che compie l'ispezione adotta le misure necessarie per impedire alla nave di salpare prima che possa farlo senza danno eccessivo per l'ambiente marino. Tuttavia, la detta Parte puo' autorizzare la nave a lasciare il porto o il terminale al largo per recarsi nell'appropriato cantiere di riparazione piu' vicino. 3. Se una Parte vieta ad una nave straniera l'accesso ad un porto o ad un terminale al largo che si trovi sotto la propria giurisdizione, o ove essa proceda ad un qualsiasi intervento nei confronti di tale nave prendendo a pretesto il fatto che la nave non e' conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la Parte avverte immediatamente il console o il rappresentante diplomatico della Parte di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, o, in caso di impossibilita', l'Autorita' da cui dipende la nave in questione. Prima di formulare un tale divieto e prima di procedere ad un tale intervento, la Parte chiede di consultare l'Autorita' da cui dipende la nave. Viene anche avvertita l'Autorita' quando una nave non ha a bordo un certificato in corso di validita' conforme alle disposizioni contenute nelle norme. 4. Le Parti applicano alle navi degli Stati che non sono Parti della Convenzione le norme della presente Convenzione nella misura in cui cio' e' necessario per non far beneficiare tali navi di condizioni piu' favorevoli.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. Ricerca delle infrazioni ed esecuzione delle disposizioni della Convenzione. 1. Le Parti della Convenzione collaborano nella ricerca delle infrazioni e nell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione facendo uso di tutti i mezzi pratici appropriati di ricerca e di continua sorveglianza dell'ambiente nonche' dei metodi soddisfacenti di trasmissione delle informazioni e di raccolta delle prove. 2. Ogni nave alla quale si applichi la presente Convenzione puo' essere sottoposta, in ogni porto o terminale al largo di una Parte, all'ispezione di funzionari designati od autorizzati dalla detta Parte, al fine di verificare se essa abbia scaricato delle sostanze nocive contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nel caso in cui l'ispezione riveli un'infrazione delle disposizioni della Convenzione, ne viene comunicato il rendiconto all'Autorita' affinche' questa adotti delle misure appropriate. 3. Ogni Parte fornisce all'Autorita' la prova, ove esista, che tale nave ha scaricato delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nella misura del possibile, tale infrazione viene portata a conoscenza del capitano della nave da parte dell'Autorita' competente di tale Parte. 4. Al ricevimento di tale prova, l'Autorita' esamina la questione e puo' chiedere all'altra Parte di fornirle dati di fatto piu' completi o piu' conclusivi sull'infrazione. Se l'Autorita' ritiene che la prova e' sufficiente per permetterle di iniziare un procedimento, essa inizia un procedimento appena possibile e in conformita' delle proprie leggi. L'Autorita' informa al piu' presto la Parte che le ha segnalato la presunta infrazione, nonche' l'Organizzazione, dei procedimenti iniziati. 5. Una Parte puo' ispezionare ogni nave, alla quale si applichi la presente Convenzione, che faccia scalo in un porto o in un terminale al largo sotto la propria giurisdizione quando un'altra Parte le chieda di procedere a tale indagine fornendo prove sufficienti che la nave ha scaricato in un qualunque luogo delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze. Viene fatto il resoconto dell'indagine alla Parte che l'ha richiesta nonche' all'Autorita', allo scopo di adottare le misure del caso conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. Ritardi causati indebitamente alle navi. 1. Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che a seguito delle misure adottate in applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione una nave venga indebitamente fermata o ritardata. 2. Ogni nave che sia stata trattenuta indebitamente o che abbia subito un ritardo a seguito dell'applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti.
Convenzione - art. 8
Articolo 8. Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive. 1. In caso di incidente, deve essere fatto, senza indugio, un rapporto nella misura piu' ampia possibile, in conformita' delle disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione. 2. Ogni Parte della Convenzione deve: a) applicare le disposizioni necessarie affinche' un funzionario o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli eventi verificatisi; e b) notificare alla Organizzazione i particolari completi di tali disposizioni, perche' vengano diffusi alle altre Parti e Stati membri dell'Organizzazione. 3. Ogniqualvolta una Parte riceva un rapporto in base alle disposizioni del presente articolo, la della Parte lo trasmette senza indugio: a) all'Autorita' da cui dipende la nave in questione; e b) ad ogni altro Stato suscettibile di essere colpito dall'evento. 4. Ogni Parte della Convenzione fa dare alle proprie navi ed aeronavi incaricate di compiere l'ispezione dei mari nonche' ai servizi competenti delle istruzioni invitandoli a segnalare alle proprie Autorita' ogni evento di cui al Protocollo I della presente Convenzione. Ove lo ritenga utile, lo comunica anche all'Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. Altri Trattati ed interpretazione. 1. Con la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare da idrocarburi, ed emendamenti, nei confronti delle Parti della presente Convenzione. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare indetta in base alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato riguardanti il diritto del mare e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera. 3. Nella presente Convenzione, il termine "giurisdizione" viene interpretato conformemente al diritto internazionale in vigore al momento dell'applicazione o dell'interpretazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 10
Articolo 10. Composizione delle controversie. Ogni controversia fra due o piu' Parti della Convenzione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti in causa viene, salvo decisione contraria delle Parti, sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle Parti, alle condizioni previste dal Protocollo II della presente Convenzione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11. Trasmissione delle informazioni. 1. Le Parti della Convenzione si impegnano a comunicare all'Organizzazione: a) il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle diverse questioni che entrano nel campo di applicazione della presente Convenzione; b) la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto cio' che riguarda la concezione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportino delle sostanze nocive conformemente alle disposizioni contenute nelle norme; c) un numero sufficiente di modelli di certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni contenute nelle norme; d) un elenco degli impianti di raccolta comprendente la loro ubicazione, capacita', disponibilita' ed altre caratteristiche; e) tutti i rapporti ufficiali o i riassunti di tali rapporti che espongono i risultati dell'applicazione della presente Convenzione; e f) un rapporto annuo che presenti, in una forma resa standardizzata da parte dell'Organizzazione, le statistiche relative alle sanzioni effettivamente inflitte per le infrazioni della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta in base al presente articolo e diffonde a tutte le Parti le informazioni che le sono state comunicate, ai sensi delle alinee da b) a f) del paragrafo 1 del presente articolo.
Convenzione - art. 12
Articolo 12. Incidenti sopraggiunti alle navi. 1. Ogni Autorita' si impegna ad effettuare un'indagine su qualsiasi sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto, per l'ambiente marino un grave deleterio effetto. 2. Ogni Parte della Convenzione si impegna a fornire all'Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale indagine quando essa ritiene che questi possono servire a determinare le modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 13
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