LEGGE 29 settembre 1980, n. 662

Type Legge
Publication 1980-09-29
Ultimo aggiornamento 1980-10-23
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ed il protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con allegati, adottati a Londra il 2 novembre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 della convenzione ed all'articolo VI del protocollo.

Art. 3

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure previste dal protocollo sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante la istituzione di apposito capitolo, avente natura obbligatoria, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PERTINI COSSIGA - COLOMBO - SIGNORELLO - BIASINI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

International Convention

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973 Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI LE PARTI DELLA CONVENZIONE, CONSCE della necessita' di proteggere l'ambiente in generale e l'ambiente marino in particolare, RICONOSCENDO che gli scarichi deliberati, per negligenza o accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi costituiscono una grave fonte di inquinamento, RICONOSCENDO anche l'importanza della Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine provocato da idrocarburi, primo strumento multilaterale che abbia avuto per obiettivo essenziale la protezione dell'ambiente, e sensibili al notevole contributo che tale Convenzione ha dato alla preservazione dei mari e dei litorali dall'inquinamento, DESIDEROSE di porre fine all'inquinamento intenzionale dell'ambiente marino causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive e di ridurre al massimo gli scarichi accidentali di questo tipo di sostanze, RITENENDO che il mezzo migliore per realizzare tale obiettivo sia di fissare delle norme di portata universale e che non si limitino all'inquinamento causato da idrocarburi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1. Obblighi generali derivanti dalla Convenzione. 1. Le Parti della Convenzione si impegnano a dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, nonche' a quelle degli Allegati dai quali sono vincolate, al fine di prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto allo scarico di sostanze nocive o di effluenti contenenti tali sostanze che contravvengono alle disposizioni della Convenzione. 2. Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento ai suoi Protocolli e Allegati.

Convenzione - art. 2

Articolo 2. Definizioni. Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione in senso contrario: 1. "Norme" indicano le norme figuranti nell'Allegato della presente Convenzione. 2. "Sostanza nociva" indica ogni sostanza la cui introduzione in mare e' suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione. 3. a) "Rigetto", quando si riferisce alle sostanze nocive o ai liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo. b) Il "rigetto" non include: i) lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; ne' ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani; ne' iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l'inquinamento. 4. "Nave" indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante nell'ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o galleggianti. 5. "Autorita'" indica il Governo dello Stato che esercita la propria autorita' sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Autorita' e' il Governo di tale Stato. Nel caso delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed allo sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorita' e' il Governo dello Stato rivierasco interessato. 6. "Incidente" indica un evento che comporti o sia suscettibile di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza. 7. "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.

Convenzione - art. 3

Articolo 3. Campo di applicazione. 1. La presente Convenzione si applica: a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte della Convenzione, e b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte ma che operano sotto l'autorita' di tale Parte. 2. Nessuna disposizione del presente articolo potrebbe essere interpretata come suscettibile di recare pregiudizio ai diritti sovrani delle Parti sul fondo dei mari e sul sottosuolo adiacente alle coste ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali o come suscettibile di estendere tali diritti, in conformita' del diritto internazionale. 3. La presente Convenzione non si applica ne' alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie ne' alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantoche' quest'ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacita' operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto cio' sia ragionevole e praticabile.

Convenzione - art. 4

Articolo 4. Violazioni. 1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione e' punita dalla legge dell'Autorita' da cui dipende la nave in questione, qualunque sia il luogo in cui avviene l'infrazione. Se l'Autorita' e' informata di una tale infrazione ed e' convinta che esistono prove sufficienti per permetterle di iniziare dei procedimenti per la presunta infrazione, essa inizia tali procedimenti al piu' presto possibile in conformita' delle proprie leggi. 2. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione commessa sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione e' punita dalle leggi di tale Parte. Ogni qualvolta abbia luogo una tale infrazione, la Parte deve: a) iniziare dei procedimenti conformemente alle proprie leggi; o b) fornire all'Autorita' da cui dipende la nave le prove che possono essere in suo possesso per dimostrare che e' avvenuta un'infrazione. 3. Quando sono fornite all'Autorita' da cui dipende la nave delle informazioni o delle prove relative ad un'infrazione della Convenzione da parte di una nave, tale Autorita' informa al piu' presto lo Stato che ha fornito le informazioni o le prove nonche' l'Organizzazione, delle misure adottate. 4. Le sanzioni previste dalle leggi delle Parti in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare gli eventuali trasgressori, e di una identica severita', qualunque sia il luogo in cui e' stata commessa l'infrazione.

Convenzione - art. 5

Articolo 5. Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave. 1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i certificati rilasciati dall'Autorita' di una Parte della Convenzione conformemente alle disposizioni delle norme devono essere accettati dalle altre Parti contraenti e ritenuti, a tutti i fini previsti dalla presente Convenzione, come aventi la stessa validita' di un certificato rilasciato da loro stesse. 2. Ogni nave che sia tenuta ad essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni contenute nelle norme e' sottoposta, nei porti o nei terminali al largo, sotto la giurisdizione di una altra Parte, ad una ispezione effettuata da funzionari debitamente autorizzati a tale scopo dalla detta Parte. Ogni ispezione di tal genere ha il solo scopo di verificare la presenza a bordo di un certificato in corso di validita', a meno che tale Parte non abbia precisi motivi per ritenere che le caratteristiche della nave o del suo equipaggiamento differiscano sensibilmente da quelle che sono scritte sul certificato. In tal caso, o ove non esista a bordo della nave un certificato in corso di validita', lo Stato che compie l'ispezione adotta le misure necessarie per impedire alla nave di salpare prima che possa farlo senza danno eccessivo per l'ambiente marino. Tuttavia, la detta Parte puo' autorizzare la nave a lasciare il porto o il terminale al largo per recarsi nell'appropriato cantiere di riparazione piu' vicino. 3. Se una Parte vieta ad una nave straniera l'accesso ad un porto o ad un terminale al largo che si trovi sotto la propria giurisdizione, o ove essa proceda ad un qualsiasi intervento nei confronti di tale nave prendendo a pretesto il fatto che la nave non e' conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la Parte avverte immediatamente il console o il rappresentante diplomatico della Parte di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, o, in caso di impossibilita', l'Autorita' da cui dipende la nave in questione. Prima di formulare un tale divieto e prima di procedere ad un tale intervento, la Parte chiede di consultare l'Autorita' da cui dipende la nave. Viene anche avvertita l'Autorita' quando una nave non ha a bordo un certificato in corso di validita' conforme alle disposizioni contenute nelle norme. 4. Le Parti applicano alle navi degli Stati che non sono Parti della Convenzione le norme della presente Convenzione nella misura in cui cio' e' necessario per non far beneficiare tali navi di condizioni piu' favorevoli.

Convenzione - art. 6

Articolo 6. Ricerca delle infrazioni ed esecuzione delle disposizioni della Convenzione. 1. Le Parti della Convenzione collaborano nella ricerca delle infrazioni e nell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione facendo uso di tutti i mezzi pratici appropriati di ricerca e di continua sorveglianza dell'ambiente nonche' dei metodi soddisfacenti di trasmissione delle informazioni e di raccolta delle prove. 2. Ogni nave alla quale si applichi la presente Convenzione puo' essere sottoposta, in ogni porto o terminale al largo di una Parte, all'ispezione di funzionari designati od autorizzati dalla detta Parte, al fine di verificare se essa abbia scaricato delle sostanze nocive contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nel caso in cui l'ispezione riveli un'infrazione delle disposizioni della Convenzione, ne viene comunicato il rendiconto all'Autorita' affinche' questa adotti delle misure appropriate. 3. Ogni Parte fornisce all'Autorita' la prova, ove esista, che tale nave ha scaricato delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nella misura del possibile, tale infrazione viene portata a conoscenza del capitano della nave da parte dell'Autorita' competente di tale Parte. 4. Al ricevimento di tale prova, l'Autorita' esamina la questione e puo' chiedere all'altra Parte di fornirle dati di fatto piu' completi o piu' conclusivi sull'infrazione. Se l'Autorita' ritiene che la prova e' sufficiente per permetterle di iniziare un procedimento, essa inizia un procedimento appena possibile e in conformita' delle proprie leggi. L'Autorita' informa al piu' presto la Parte che le ha segnalato la presunta infrazione, nonche' l'Organizzazione, dei procedimenti iniziati. 5. Una Parte puo' ispezionare ogni nave, alla quale si applichi la presente Convenzione, che faccia scalo in un porto o in un terminale al largo sotto la propria giurisdizione quando un'altra Parte le chieda di procedere a tale indagine fornendo prove sufficienti che la nave ha scaricato in un qualunque luogo delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze. Viene fatto il resoconto dell'indagine alla Parte che l'ha richiesta nonche' all'Autorita', allo scopo di adottare le misure del caso conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7. Ritardi causati indebitamente alle navi. 1. Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che a seguito delle misure adottate in applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione una nave venga indebitamente fermata o ritardata. 2. Ogni nave che sia stata trattenuta indebitamente o che abbia subito un ritardo a seguito dell'applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti.

Convenzione - art. 8

Articolo 8. Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive. 1. In caso di incidente, deve essere fatto, senza indugio, un rapporto nella misura piu' ampia possibile, in conformita' delle disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione. 2. Ogni Parte della Convenzione deve: a) applicare le disposizioni necessarie affinche' un funzionario o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli eventi verificatisi; e b) notificare alla Organizzazione i particolari completi di tali disposizioni, perche' vengano diffusi alle altre Parti e Stati membri dell'Organizzazione. 3. Ogniqualvolta una Parte riceva un rapporto in base alle disposizioni del presente articolo, la della Parte lo trasmette senza indugio: a) all'Autorita' da cui dipende la nave in questione; e b) ad ogni altro Stato suscettibile di essere colpito dall'evento. 4. Ogni Parte della Convenzione fa dare alle proprie navi ed aeronavi incaricate di compiere l'ispezione dei mari nonche' ai servizi competenti delle istruzioni invitandoli a segnalare alle proprie Autorita' ogni evento di cui al Protocollo I della presente Convenzione. Ove lo ritenga utile, lo comunica anche all'Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata.

Convenzione - art. 9

Articolo 9. Altri Trattati ed interpretazione. 1. Con la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare da idrocarburi, ed emendamenti, nei confronti delle Parti della presente Convenzione. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare indetta in base alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato riguardanti il diritto del mare e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera. 3. Nella presente Convenzione, il termine "giurisdizione" viene interpretato conformemente al diritto internazionale in vigore al momento dell'applicazione o dell'interpretazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 10

Articolo 10. Composizione delle controversie. Ogni controversia fra due o piu' Parti della Convenzione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti in causa viene, salvo decisione contraria delle Parti, sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle Parti, alle condizioni previste dal Protocollo II della presente Convenzione.

Convenzione - art. 11

Articolo 11. Trasmissione delle informazioni. 1. Le Parti della Convenzione si impegnano a comunicare all'Organizzazione: a) il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle diverse questioni che entrano nel campo di applicazione della presente Convenzione; b) la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto cio' che riguarda la concezione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportino delle sostanze nocive conformemente alle disposizioni contenute nelle norme; c) un numero sufficiente di modelli di certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni contenute nelle norme; d) un elenco degli impianti di raccolta comprendente la loro ubicazione, capacita', disponibilita' ed altre caratteristiche; e) tutti i rapporti ufficiali o i riassunti di tali rapporti che espongono i risultati dell'applicazione della presente Convenzione; e f) un rapporto annuo che presenti, in una forma resa standardizzata da parte dell'Organizzazione, le statistiche relative alle sanzioni effettivamente inflitte per le infrazioni della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta in base al presente articolo e diffonde a tutte le Parti le informazioni che le sono state comunicate, ai sensi delle alinee da b) a f) del paragrafo 1 del presente articolo.

Convenzione - art. 12

Articolo 12. Incidenti sopraggiunti alle navi. 1. Ogni Autorita' si impegna ad effettuare un'indagine su qualsiasi sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto, per l'ambiente marino un grave deleterio effetto. 2. Ogni Parte della Convenzione si impegna a fornire all'Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale indagine quando essa ritiene che questi possono servire a determinare le modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 13

Articolo 13. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione. 1. La presente Convenzione resta aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 15 gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, e resta in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire Parti della presente Convenzione mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o c) adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretariato generale dell'Organizzazione. 3. Il Segretario generale della Organizzazione informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi abbiano aderito di ogni firma o del deposito di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della data di tale deposito.

Convenzione - art. 14

Articolo 14. Allegati facoltativi. 1. Uno Stato puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione della presente Convenzione, dichiarare di non accettare uno qualsiasi degli Allegati III, IV e V (qui appresso indicati "Allegati facoltativi") o l'insieme di essi della presente Convenzione. Con riserva di quanto precede, le Parti della Convenzione sono vincolate da uno qualsiasi degli Allegati nella sua interezza. 2. Uno Stato che abbia dichiarato di non essere vincolato da un Allegato facoltativo puo' accettare in ogni momento tale Allegato depositando, presso l'Organizzazione, uno strumento del tipo previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 13. 3. Uno Stato che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo su di un Allegato facoltativo e che non accetti tale Allegato in seguito, in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non si assume alcun obbligo e non ha il diritto di godere di alcun beneficio derivante dalla Convenzione per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato; nella presente Convenzione, tutti i riferimenti alle Parti non costituiscono riferimento a tale Stato per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato. 4. L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, di ogni dichiarazione fatta in base al presente articolo, nonche' del ricevimento di ogni strumento depositato in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Convenzione - art. 15

Articolo 15. Entrata in vigore. 1. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 15 Stati le cui flotte mercantili rappresentino in totale non meno del 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, sono divenute Parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni in accordo con l'articolo 13. 2. Un Allegato facoltativo entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui le condizioni enunciate al paragrafo 1 del presente articolo siano state soddisfatte per il presente Allegato. 3. L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, della data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un qualsiasi Allegato facoltativo o di adesione ad essi dopo che le condizioni che regolano la loro entrata in vigore siano state soddisfatte ma prima della loro entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione o dell'Allegato facoltativo o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, ove quest'ultima data sia posteriore. 5. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un Allegato facoltativo, o di adesione ad essi dopo la loro entrata in vigore, la Convenzione o l'Allegato facoltativo acquistano efficacia tre mesi dopo la data del deposito dello strumento. 6. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data in cui siano state osservate tutte le condizioni previste all'articolo 16 per l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione o ad un Allegato facoltativo, si applica al testo modificato della Convenzione o dell'Allegato facoltativo.

Convenzione - art. 16

Articolo 16. Emendamenti. 1. La presente Convenzione puo' essere emendata mediante una qualsiasi delle procedure definite nei seguenti paragrafi. 2. Emendamenti successivi all'esame da parte dell'Organizzazione: a) ogni emendamento proposto da una Parte della Convenzione viene sottoposto all'Organizzazione e diffuso dal suo Segretario generale a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti almeno sei mesi prima che venga esaminato; b) ogni emendamento proposto e diffuso in base alla procedura di cui sopra viene sottoposto, dall'Organizzazione, ad un organo competente perche' lo esamini; c) le Parti della Convenzione, che siano membri dell'organizzazione o meno, sono autorizzate a partecipare ai lavori dell'Organizzazione competente; d) gli emendamenti vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle sole Parti della Convenzione, presenti e votanti; e) se sono adottati conformemente al precedente paragrafo d), gli emendamenti vengono comunicati dalla Organizzazione a tutte le Parti della Convenzione ai fini dell'accettazione; f) si ritiene che un emendamento sia stato accettato nelle seguenti condizioni: i) un emendamento ad un articolo della Convenzione si ritiene accettato alla data in cui e' stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, ii) un emendamento ad un Allegato della Convenzione si ritiene accettato conformemente alla procedura definita al paragrafo f) iii) a meno che, al momento della sua adozione, l'organo competente non decida che l'emendamento si ritiene accettato alla data in cui e' stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale; tuttavia, in ogni momento prima dell'entrata in vigore di un emendamento di un Allegato, una Parte puo' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che l'emendamento non entrera' in vigore nei suoi confronti che dopo essere stato espressamente da lei approvato; il Segretario generale porta la notifica e la data del suo ricevimento a conoscenza delle Parti; iii) un emendamento ad un'appendice di un Allegato della Convenzione si ritiene accettato allo spirare di un termine che viene fissato dall'organo competente al momento della sua adozione ma che non deve essere inferiore a dieci mesi, a meno che non sia stata comunicata un'obiezione all'Organizzazione, durante tale periodo, da almeno un terzo delle Parti o da Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, e comunque qualunque di tali due condizioni si presenti; iv) un emendamento al Protocollo I della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti degli Allegati della Convenzione, conformemente ai precedenti paragrafi f) ii) o f) iii); v) un emendamento al Protocollo II della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti di un articolo della Convenzione, conformemente al precedente paragrafo f) i); g) l'entrata in vigore dell'emendamento interviene alle seguenti condizioni: i) se si tratta di un emendamento ad un articolo della Convenzione, al Protocollo II o al Protocollo I o ad un Allegato della Convenzione che non sia accettato conformemente alla procedura di cui all'alinea f) iii), l'emendamento accettato conformemente alle disposizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la data della sua accettazione nei confronti delle Parti che hanno dichiarato di averlo accettato; ii) se si tratta di un emendamento al Protocollo I, ad un'appendice di un Allegato o ad un Allegato della Convenzione che sia accettato conformemente alla procedura definita nell'alinea f) iii), l'emendamento ritenuto accettato alle condizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la sua accettazione per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima di tale data, abbiano fatto una dichiarazione a norma della quale esse non l'accettino o una dichiarazione in conformita' del paragrafo f) ii), a norma della quale sia necessaria la loro approvazione. 3. Emendamento mediante una Conferenza: a) a domanda di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti della Convenzione per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione; b) ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti allo scopo di ottenere la loro accettazione; c) a meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento e' ritenuto accettato ed entra in vigore secondo le procedure previste a tale scopo al precedente paragrafo 2, alinee f) e g). 4. a) Nel caso di un emendamento ad un Allegato facoltativo, la espressione "Parte della Convenzione" deve essere interpretata nel presente articolo come designante una Parte vincolata dal detto Allegato. b) Ogni Parte che si sia rifiutata di accettare un emendamento ad un Allegato viene trattata come non Parte ai soli fini della applicazione di tale emendamento. 5. L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo Allegato sono soggette alle stesse procedure che regolano l'adozione e l'entrata in vigore di un emendamento ad un articolo della Convenzione. 6. Salvo espressa disposizione contraria, ogni emendamento alla presente Convenzione, fatto in applicazione del presente articolo e riguardante la struttura delle navi, non e' applicabile che alle navi il cui contratto di costruzione sia firmato, o, in assenza di un tale contratto, la cui chiglia sia posata alla data di entrata in vigore dell'emendamento o successivamente a tale data. 7. Ogni emendamento ad un Protocollo o ad un Allegato deve vertere sul merito di tale Protocollo o di tale Allegato e deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli della presente Convenzione. 8. Il Segretario generale dell'Organizzazione informa tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in base al presente articolo, nonche' della data in cui ciascuno degli emendamenti entra in vigore. 9. Ogni dichiarazione od obiezione relativa ad un emendamento comunicata in base al presente articolo deve essere notificata per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informa tutte le Parti della Convenzione della notifica in questione e della sua data di ricevimento.

Convenzione - art. 17

Articolo 17. Promozione della cooperazione tecnica. Le Parti della Convenzione devono, in consultazione con l'Organizzazione ed altri organismi internazionali, con il concorso ed in coordinamento con il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, promuovere l'aiuto da apportare alle Parti che richiedono un'assistenza tecnica allo scopo: a) di formare del personale scientifico e tecnico; b) di procurarsi l'equipaggiamento e gli adeguati impianti di raccolta e di sorveglianza; c) di facilitare l'adozione di altre misure e disposizioni intese a prevenire o ad attenuare l'inquinamento dell'ambiente marino da parte delle navi; e d) d'incoraggiare la ricerca; di preferenza all'interno dei paesi interessati, in modo da favorire la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18. Denuncia. 1. La presente Convenzione od ogni Allegato facoltativo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti della Convenzione in ogni momento dopo lo spirare di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la Convenzione o un tale Allegato entri in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia e' effettuata mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione che comunica il tenore e la data di tale notifica nonche' la data in cui la denuncia acquista efficacia a tutte le altre Parti. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica o allo spirare di ogni altro termine piu' importante enunciato nella notifica.

Convenzione - art. 19

Articolo 19. Deposito e Registrazione. 1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi aderiranno. 2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmettera' copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e pubblicazione in conformita' dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 20

Articolo 20. Lingue. La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno redatte nelle lingue Araba, Tedesca, italiana e Giapponese e saranno depositate con l'originale firmato. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. (Seguono le firme)

Protocollo I - art. I

PROTOCOLLO I. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INVIO DI RAPPORTI SUGLI EVENTI COMPORTANTI O CHE POSSONO COMPORTARE LO SCARICO DI SOSTANZE NOCIVE (in applicazione dell'articolo 8 della Convenzione) Articolo I. Obbligo di redigere un rapporto. 1. Il comandante di una nave alla quale sia accaduto uno degli eventi di cui all'articolo III del presente Protocollo, od ogni altra persona che ha la responsabilita' della nave, fa un rapporto senza indugio sulle circostanze dell'evento, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con tutti i dettagli possibili. 2. In caso di abbandono della nave di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o quando il rapporto relativo a tale nave e' incompleto o sia impossibile da ottenersi, l'armatore, il noleggiatore, il gestore o l'utente della nave o i loro agenti devono, nella misura piu' ampia possibile, assumere gli obblighi che incombono al comandante ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo.

Protocollo I - art. II

Articolo II. Procedura applicabile all'invio di rapporti. 1. Ogni rapporto viene trasmesso per radio ogni volta che cio' e' possibile, ma in ogni caso per le vie piu' rapide che si dispongano al momento del fatto. Ai rapporti trasmessi via radio viene attribuito il piu' alto grado di priorita' possibile. 2. I rapporti sono indirizzati al funzionario o all'organismo competente specificato al paragrafo 2, alinea a) dell'articolo 8 della Convenzione.

Protocollo I - art. III

Articolo III. Data di invio dei rapporti. Viene redatto un rapporto ogni volta che un evento comporta: a) uno scarico diverso da quelli permessi dalla presente Convenzione; o b) uno scarico permesso ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione per il fatto: i) che esso tende ad assicurare la sicurezza di una nave o a salvaguardare delle vite umane in mare; o ii) che risulta da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento; o c) uno scarico di una sostanza nociva effettuato per combattere un caso particolare di inquinamento o effettuato ai fini di legittime ricerche scientifiche sulla riduzione o sul controllo dell'inquinamento; o d) una probabilita' di scarichi prevista all'alinea a), b) o c) del presente articolo.

Protocollo I - art. IV

Articolo IV. Natura del rapporto. 1. Ogni rapporto fornisce, come regola generale: a) l'identificazione della nave; b) l'ora e la data del verificarsi dell'evento; c) la posizione geografica della nave al momento dell'evento; d) lo stato dei venti e del mare al momento dell'evento; e e) i pertinenti dettagli sullo stato della nave. 2. Ogni rapporto fornisce, in particolare: a) informazioni dettagliate sulla natura delle sostanze nocive in causa, ivi compresa, se possibile, la loro esatta denominazione tecnica (la denominazione commerciale non dovrebbe essere usata al posto dell'esatta denominazione tecnica); b) la quantita' esatta od approssimativa, la concentrazione nonche' il probabile stato delle sostanze nocive scaricate o suscettibili di essere scaricate in mare; c) ove occorra, la descrizione dell'imballaggio e dei segni di identificazione; e d) se possibile, il nome del mittente, del destinatario o del fabbricante. 3. Ogni rapporto indica chiaramente se la sostanza nociva scaricata o suscettibile di essere scaricata e' un idrocarburo, una sostanza nociva allo stato liquido, una sostanza nociva allo stato solido o una sostanza nociva allo stato gassoso e se tale sostanza veniva o viene trasportata alla rinfusa o in colli (balle), in contenitori, in cisterne mobili o in vagoni-cisterna stradali o ferroviari. 4. Ogni rapporto deve essere completato, ove occorra, da ogni altra informazione pertinente che venga richiesta da una delle persone alle quali e' indirizzato il rapporto o che l'autore del rapporto ritenga appropriata.

Protocollo I - art. V

Articolo V. Rapporto complementare. Ogni persona che si trovi obbligata ad inviare un rapporto in base alle disposizioni del presente Protocollo deve, nella misura del possibile: a) completare il rapporto iniziale, ove occorra, con le informazioni sull'evoluzione della situazione; o b) aderire, nella misura piu' ampia possibile, alle richieste di informazioni complementari provenienti dagli Stati colpiti dall'evento.

Protocollo II - art. I

PROTOCOLLO II. ARBITRAGGIO (in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione) Articolo I. A meno che le Parti in controversia non decidano altrimenti, il procedimento arbitrale viene condotto conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

Protocollo II - art. II

Articolo II. 1. Viene costituito un tribunale arbitrale su domanda indirizzata da una Parte della Convenzione ad un'altra Parte in applicazione dell'articolo 10 della presente Convenzione. La domanda di arbitrato contiene l'oggetto della richiesta nonche' ogni documento giustificativo in appoggio all'esposizione del caso. 2. La Parte richiedente informa il Segretario generale dell'Organizzazione del fatto che essa ha richiesto la costituzione di un tribunale, del nome delle Parti in controversia nonche' degli articoli della Convenzione o delle norme la cui interpretazione o applicazione dia luogo, a proprio avviso, alla disputa. Il Segretario generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti.

Protocollo II - art. III

Articolo III. Il tribunale e' composto di tre membri: un arbitro nominato da ogni Parte in controversia ed un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, che assume la presidenza del tribunale.

Protocollo II - art. IV

Articolo IV. 1. Se allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire dalla nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale non e' stato nominato, il Segretario generale dell'Organizzazione, su richiesta della Parte piu' diligente, procede, entro un nuovo termine di sessanta giorni, alla sua designazione, scegliendolo da una lista di persone qualificate, redatta in anticipo dal Consiglio dell'Organizzazione. 2. Se, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che e' tenuta a fare, l'altra Parte puo' investire direttamente il Segretario generale dell'Organizzazione, che provvede alla designazione del presidente del tribunale entro un termine di sessanta giorni scegliendolo dalla lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presidente del tribunale, dal momento della sua nomina, chiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro di farlo nelle stesse forme e condizioni. Ove essa non proceda alla designazione che le viene cosi' richiesta, il presidente del tribunale chiede al Segretario generale dell'Organizzazione di provvedere a tale designazione nelle forme e condizioni previste al paragrafo precedente. 4. Il presidente del tribunale, ove venga nominato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve possedere o aver posseduto la nazionalita' di una delle Parti, a meno che l'altra Parte non vi consente. 5. In caso di decesso o di assenza di un arbitro la cui designazione spettava ad una Parte, quest'ultima nomina il suo sostituto entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di decesso o di assenza. Ove essa non lo faccia, il procedimento continua con gli arbitri che restano. In caso di decesso o di assenza del presidente del tribunale, il suo sostituto viene nominato alle condizioni previste dal precedente articolo III, o, in mancanza di accordo tra i membri del tribunale entro sessanta giorni dal decesso o dall'assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.

Protocollo II - art. V

Articolo V. Il tribunale puo' conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.

Protocollo II - art. VI

Articolo VI. Ogni Parte assume a proprio carico la remunerazione del proprio arbitro e le spese connesse, nonche' le spese incorse per la preparazione del proprio incartamento. Il costo della rimunerazione del presidente del tribunale nonche' tutte le spese di ordine generale causate dall'arbitrato sono divise equamente fra le Parti. Il tribunale registra tutte le sue spese e ne fornisce una dimostrazione finale.

Protocollo II - art. VII

Articolo VII. Ogni Parte della Convenzione della quale sia in causa un interesse di ordine giuridico, puo', dopo avere avvisato per iscritto le Parti che hanno iniziato tale procedimento, associarsi al procedimento arbitrale, con l'accordo del tribunale.

Protocollo II - art. VIII

Articolo VIII. Ogni tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Protocollo fissa le proprie norme di procedura.

Protocollo II - art. IX

Articolo IX. 1. Le decisioni del tribunale sia sulla propria procedura e sul luogo delle proprie riunioni sia su ogni controversia che gli venga sottoposta, vengono adottate alla maggioranza dei voti dei suoi membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parita', il voto del presidente e' decisivo. 2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tale fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso di tutti i mezzi di cui dispongono, le Parti: a) forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili; b) danno al tribunale la possibilita' di entrare sul loro territorio, di ascoltare dei testimoni o degli esperti e di esaminare i luoghi. 3. L'assenza o la mancanza di una Parte non ostacola il procedimento.

Protocollo II - art. X

Articolo X. 1. Il tribunale pronuncia la propria sentenza entro un termine di cinque mesi a partire dalla data della propria costituzione, a meno che non decida, in caso di necessita', di prorogare tale termine per un ulteriore periodo di tempo non superiore a tre mesi. La sentenza del tribunale viene motivata. Essa e' definitiva e inappellabile e viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione. Le Parti devono uniformarvisi senza indugio. 2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti sull'interpretazione o sull'esecuzione di una sentenza, puo' essere sottoposta dalla Parte piu' diligente al giudizio del tribunale che l'ha resa o, se quest'ultimo non puo' esserne investito, di un tribunale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo.

Allegato I

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)