LEGGE 29 settembre 1980, n. 662
ALLEGATO II. NORME RELATIVE AL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "nave cisterna per prodotti chimici" s'intende una nave costruita od adattata principalmente per il trasporto di carichi di sostanze liquide nocive alla rinfusa, compresa la nave petroliera quale definita nell'Allegato I della presente Convenzione quando trasporta alla rinfusa, totalmente o parzialmente, un carico di sostanze liquide nocive. 2. Per "zavorra pulita" s'intende la zavorra trasportata in una cisterna che, dopo l'ultima volta che ha trasportato un carico contenente una sostanza di categoria A, B, C o D, sia stata accuratamente pulita ed i cui residui siano stati scaricati, e la cisterna sia stata svuotata conformemente alle disposizioni del caso, contenute nel presente Allegato. 3. Per "zavorra separata" s'intende l'acqua di zavorra introdotta in una cisterna adibita permanentemente al trasporto della zavorra o di carichi diversi dagli idrocarburi o dalle sostanze liquide nocive nel significato delle definizioni indicate negli Allegati della presente Convenzione e che sia completamente separata dall'impianto del carico liquido e del combustibile. 4. "Terra piu' vicina" va intesa nel significato indicato dalla Norma 1, paragrafo 9 dell'Allegato I della presente Convenzione. 5. Per "sostanza liquida" s'intende qualsiasi sostanza che ha una tensione di vapore non eccedente i 2,8 kg/cm2 alla temperatura di 37,8° C. 6. Per "sostanza liquida nociva" s'intende una qualunque delle sostanze indicate nell'Appendice II del presente Allegato o una sostanza assegnata provvisoriamente, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 della Norma 3, ad una delle categorie A, B, C o D. 7. Per "zona speciale" s'intende una zona di mare che, per motivi tecnici riconosciuti in rapporto alla sua situazione oceanografica ed ecologica, nonche' al carattere particolare del suo traffico, richieda l'adozione di metodi coercitivi particolari per prevenire l'inquinamento delle acque causato da sostanze liquide nocive. Le zone speciali sono: a) la zona del Mar Baltico e b) la zona del Mar Nero. 8. Per "zona del Mar Baltico" si intende la zona definita dalla Norma 10, paragrafo 1, capoverso b) dell'Allegato I della presente Convenzione. 9. Per "zona del Mar Nero" si intende la zona definita dalla Norma 10, paragrafo 1, capoverso c) dell'Allegato I della presente Convenzione. Norma 2. Campo di applicazione 1. Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa. 2. Quando un carico soggetto alle disposizioni dell'Allegato I della presente Convenzione viene trasportato in un locale da carico di una nave cisterna per prodotti chimici, si applicano anche le disposizioni relative dell'Allegato I della presente Convenzione. 3. Le disposizioni della norma 13 del presente Allegato si applicano soltanto alle navi che trasportano sostanze che, ai fini del controllo degli scarichi, appartengano alle categorie A, B o C. Norma 3. Classificazione in categorie ed elencazione delle sostanze liquide nocive 1. Ai fini delle norme del presente Allegato, con esclusione della Norma 13, le sostanze liquide nocive vengono suddivise nelle seguenti quattro categorie: a) Categoria A - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un grave rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono seriamente alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e giustificano, di conseguenza, l'attuazione di misure rigorose di lotta contro l'inquinamento. b) Categoria B - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un rischio sia per le risorse marine o per la salute umana o nuocciono alle attrattive dei luoghi sia alle altre utilizzazioni legittime del mare e giustificano percio' l'attuazione di particolari misure di lotta contro l'inquinamento. c) Categoria C - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lieve rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono un poco alle attrattive dei luoghi e alle altre utilizzazioni legittime del mare e richiedono percio' delle particolari condizioni operative. d) Categoria D - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lievissimo rischio sia per le risorse marine sia per la salute dell'uomo o nuocciono pochissimo alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e richiedono percio' alcune precauzioni nelle condizioni operative. 2. Le norme che servono a classificare nelle varie categorie le sostanze liquide nocive si trovano nell'Appendice I del presente Allegato. 3. L'elencazione delle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa e classificate nelle varie categorie, che sono soggette alle disposizioni del presente Allegato, si trova nell'Appendice II del presente Allegato. 4. Quando si intenda trasportare alla rinfusa una sostanza che non sia compresa in una delle categorie definite dal paragrafo 1 della presente norma o che non sia gia' stata valutata in base alla norma 4, paragrafo 1 del presente Allegato, le Parti della Convenzione interessate al su indicato trasporto si concertano onde classificare a titolo provvisorio la sostanza ai fini del trasporto summenzionato, basandosi sui criteri indicati nel paragrafo 2 della presente Norma. In attesa che i Governi interessati abbiano raggiunto un accordo in merito, il trasporto viene effettuato alle condizioni piu' rigorose proposte. L'Autorita' interessata avverte, appena cio' le sia possibile, l'Organizzazione, ma in ogni caso non oltre i novanta giorni dalla data in cui la sostanza e' stata trasportata per la prima volta, comunicandole le informazioni relative alla sostanza ed alla valutazione che ne e' stata fatta a titolo provvisorio ai fini di una immediata diffusione a tutte le Parti per informazione ed esame. I Governi delle Parti dispongono a loro volta di un periodo di tempo di novanta giorni per comunicare all'Organizzazione le loro osservazioni al fine della classifica della sostanza in questione. Norma 4. Altre sostanze liquide 1. Le sostanze elencate nell'Appendice III del presente Allegato sono state oggetto di un esame che ha permesso di concludere che esse non appartengono a nessuna delle categorie A, B, C e D definite dalla Norma 3, paragrafo 1 del presente Allegato in quanto si ritiene che esse non presentino rischi per la salute umana, per le risorse marine, per le attrezzature dei luoghi o per le altre legittime utilizzazioni del mare qualora vengano scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra. 2. Lo scarico dell'acqua di sentina, dell'acqua di zavorra o di altri residui o miscele che contengano soltanto le sostanze indicate nell'Appendice III del presente Allegato non e' soggetto alle disposizioni del presente Allegato. 3. Lo scarico in mare della zavorra pulita o della zavorra separata non e' soggetto alle disposizioni del presente Allegato. Norma 5. Scarico di sostanze liquide nocive Sostanze di categorie A, B e C fuori delle zone speciali e di categoria D in tutte le zone. Subordinatamente alle disposizioni della norma 6 del presente Allegato: 1. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A, definite nella Norma 3, paragrafo 1, capoverso a) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengono tali sostanze. Quando le cisterne che contengano sostanze o miscele devono essere lavate, i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto si venga a trovare al valore di concentrazione residua o sotto tale valore prescritto per detta sostanza nella colonna III dell'Appendice II del presente Allegato e fino a che la cisterna risulti vuota. I residui che restano ancora nella cisterna, purche' vengano diluiti con l'aggiunta di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del volume totale della cisterna, possono essere scaricati in mare ove siano soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma o ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 2. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B definite dalla Norma 3, paragrafo 1, capoverso b) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze a meno che non vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' di almeno 7 nodi se dotata di propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico, siano approvati dall'Autorita'. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione e il tasso di scarico dell'effluente siano tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non sia superiore ad una parte per milione; c) che la quantita' massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantita' massima approvata secondo i procedimenti considerati al capoverso b) del presente paragrafo, la quale, in ogni caso non deve superare la maggiore delle quantita' seguenti: 1 metro cubo o 1/3.000 della capacita' della cisterna in metri cubi; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 3. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze di categoria C, definite dalla Norma 3, paragrafo 1, capoverso c) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'Autorita'. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente sono tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non superi dieci parti per milione; c) che la quantita' massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantita' massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso b) del presente paragrafo, la quale in ogni caso non deve superare la maggiore delle quantita' seguenti: 3 metri cubi o 1/1.000 della capacita' della cisterna in metri cubi; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 4. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria D, definite dalla Norma 3, paragrafo 1, capoverso d) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che la concentrazione della miscela non superi una parte della sostanza per 10 parti di acqua; e c) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina. 5. Per liberare le cisterne dai residui del carico puo' venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'Autorita'. Tale sistema deve essere basato su norme elaborate dall'Organizzazione. Ove occorra procedere ad un ulteriore lavaggio della cisterna, lo scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda dei casi, conforme ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 della presente Norma. 6. E' vietato lo scarico in mare di sostanze che non appartengano ancora ad una categoria o che siano valutate in conformita' della Norma 4, paragrafo 1 del presente Allegato, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Sostanze delle categorie A, B e C nelle zone speciali. Subordinatamente alle disposizioni della Norma 6 del presente Allegato: 7. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A definite nella Norma 3, 1, a) del presente Allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Quando le cisterne che contengono tali sostanze o miscele devono essere lavate i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta preparato dagli Stati rivieraschi della zona speciale in base alle disposizioni della Norma 7 del presente Allegato, fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto si venga a trovare al valore di concentrazione residua, o sotto tale valore, prescritto per detta sostanza dalla colonna IV dell'Appendice II del presente Allegato e fino a che la cisterna non risulti vuota. I residui che restano ancora nella cisterna, purche' vengano diluiti con l'aggiunta di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del volume totale della cisterna, possono essere scaricati in mare ove siano soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 8. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B, definite nella Norma 3, 1, b) del presente Allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) che la cisterna sia stata lavata dopo lo scarico con l'impiego di un volume d'acqua non inferiore allo 0,5 per cento del volume totale della cisterna e che i residui risultanti dal lavaggio siano stati scaricati in un impianto di raccolta svuotando completamente la cisterna; b) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; c) che i procedimenti e le sistemazioni per provvedere allo scarico ed al lavaggio siano approvati dall'Autorita'. Essi si basano sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza nella scia a poppavia della nave superi una parte per milione; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 9. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria C, definite dalla Norma 3,1 c) del presente Allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvate dall'Autorita'. Essi si basano sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza, nella scia a poppavia della nave superi una parte per milione; c) che la quantita' massima di carico scaricata in mare da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantita' massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso b) del presente paragrafo, non dovendo in ogni caso tale quantita' superare la maggiore delle seguenti quantita': 1 metro cubo o 1/3.000 della capacita' della cisterna in metri cubi; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 10. Per liberare le cisterne dai residui del carico puo' venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'Autorita'. Tale sistema deve essere basato sulle norme elaborate dall'Organizzazione. Ove occorra procedere ad un ulteriore lavaggio della cisterna, lo scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda dei casi, conforme ai paragrafi 7, 8 o 9 della presente Norma. 11. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze che non appartengono ancora ad una categoria o che non siano state classificate a titolo provvisorio o che siano valutate conformemente alla Norma 4.1 del presente Allegato, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze. 12. Le disposizioni della presente Norma non vietano alle navi di tenere a bordo dei residui di carico delle categorie B o C e di scaricarle fuori di una zona speciale, in base alle disposizioni, rispettivamente, dei paragrafi 2 o 3 della presente Norma. 13. a) i Governi delle Parti della Convenzione che siano rivieraschi di una zona speciale fissano, di comune accordo, la data in cui le disposizioni della Norma 7.1 del presente Allegato dovranno essere soddisfatte, e tale data sara' la data di entrata in vigore delle disposizioni dei paragrafi 7, 8, 9 e 10 della presente Norma per quanto concerne dette zone. Tale data verra' comunicata all'Organizzazione con almeno sei mesi d'anticipo. L'Organizzazione notifichera' allora prontamente a tutte le Parti la data fissata; b) se la data di entrata in vigore della presente Convenzione sara' anteriore alla data fissata in base al capoverso a) del presente paragrafo, durante il periodo interinale saranno applicate le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma. Norma 6. Esclusioni La norma 5 del presente Allegato non si applica: a) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive, o di miscele che contengano tali sostanze, che si renda necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele contenenti tali sostanze che derivino da avaria ad una nave o al suo equipaggiamento; i) a condizione che dopo l'avaria o la scoperta dello scarico siano prese tutte le ragionevoli precauzioni per impedire o ridurre lo scarico; e ii) salvo quando l'armatore o il comandante abbiano agito con l'intento di causare l'avaria, o incautamente ed essendo a conoscenza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o c) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele che contengano tali sostanze approvato dall'Autorita' quando effettuata per la lotta contro determinati casi di inquinamento per ridurre i danni. Qualsiasi scarico di tal genere e' subordinato alla approvazione di tutti i Governi nei cui limiti di giurisdizione tale scarico debba, secondo ogni previsione, avvenire. Norma 7. Impianti di raccolta 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione dei seguenti impianti di raccolta secondo le necessita' delle navi che utilizzano i loro porti, terminali o porti di riparazione: a) i porti ed i terminali di carico e scarico devono disporre di impianti capaci di ricevere, senza imporre alle navi dei ritardi anormali, i residui e le miscele che contengono sostanze liquide nocive che in base alle disposizioni del presente Allegato rimangono sulle navi che trasportano tali sostanze per essere poi da esse scaricate; e b) i porti di riparazione delle navi che compiono riparazioni a navi cisterna per prodotti chimici devono disporre di impianti che siano in grado di ricevere i residui e le miscele che contengano sostanze liquide nocive. 2. I Governi delle Parti determinano il tipo degli impianti previsti in base al paragrafo 1 della presente Norma per ogni porto di carico e scarico per ogni terminale e per ogni porto di riparazione sito sul loro territorio e ne informano l'Organizzazione. 3. Le Parti notificano all'Organizzazione, per la trasmissione alle Parti interessate, tutti i casi in cui ritengano che gli impianti previsti in base alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma siano insufficienti. Norma 8. Misure di controllo 1. I Governi delle Parti della Convenzione designano o accettano degli ispettori per garantire l'attuazione della presente Norma. Sostanze della categoria A in tutte le zone. 2. a) Quando una cisterna viene scaricata di tutto o parte del carico e non viene pulita, ne sara' fatta espressa menzione sul registro di carico. b) Fino a che una cisterna non venga pulita, ogni operazione di pompaggio o di travaso effettuata per quella cisterna verra' pure annotata sul registro di carico. 3. Se la cisterna deve essere lavata: a) l'effluente che deriva dall'operazione di lavaggio deve essere scaricato dalla nave in un impianto di raccolta, almeno fino a che la concentrazione della sostanza nello scarico, come indicata da analisi dei campioni prelevati dall'ispettore sia caduta al valore di concentrazione residua fissato per detta sostanza nell'Appendice II del presente Allegato. Allorche' la concentrazione residua richiesta viene raggiunta, le acque di lavaggio delle cisterne devono continuare ad essere scaricate nell'impianto di raccolta fino a quando la cisterna sia vuota. Le opportune annotazioni relative a tali operazioni vengono fatte sul registro di carico e sono certificate dall'ispettore; e b) quando il residuo cosi' rimasto nella cisterna e' stato diluito in un volume d'acqua di almeno il 5 per cento della capacita' della cisterna, questa miscela puo' essere scaricata in mare sulla base delle disposizioni, a seconda dei casi, dei capoversi a), b) e c) del paragrafo 1 o dei capoversi a), b) e c) del paragrafo 7 della Norma 5 del presente Allegato. Le opportune annotazioni relative a tali operazioni dovranno essere fatte nel registro di carico. 4. Quando il Governo della Parte ricevente ha accertato che la misurazione della concentrazione nell'effluente non puo' essere fatta senza causare con cio' un indebito ritardo alla nave, tale Parte puo' accettare, a titolo equivalente alla procedura del paragrafo 3, a), un altro procedimento, purche': a) l'Autorita' abbia approvato il metodo di pre-pulizia di detta cisterna per la sostanza in questione, conformemente alle norme definite dall'Organizzazione e che la Parte ritenga che tale metodo possa soddisfare le disposizioni pertinenti del paragrafo 1 o del paragrafo 7 della Norma 5 del presente Allegato riguardo all'ottenimento delle concentrazioni residui richieste; b) che un ispettore debitamente autorizzato dalla Parte certifichi nel registro di carico: i) che la cisterna, la sua pompa ed il suo sistema di tubazioni sono stati vuotati e che la quantita' di carico che rimane nella cisterna e' uguale o inferiore a quella in funzione della quale il metodo approvato di pre-pulizia indicato nel capoverso ii) del presente paragrafo e' stato elaborato; ii) che le operazioni di pre-pulizia sono state compiute conformemente al metodo approvato dall'Autorita' per la cisterna e la sostanza presa in considerazione; iii) che le acque di lavaggio della cisterna risultanti dalla prepulizia sono state scaricate in un impianto di raccolta e che la cisterna e' vuota; c) che lo scarico in mare di qualsiasi residuo che sia rimasto nella cisterna venga effettuato conformemente alle disposizioni del capoverso b) del paragrafo 3 della presente Norma e che una opportuna annotazione venga fatta nel registro di carico. Sostanze della categoria B fuori delle zone speciali e sostanze della categoria C in tutte le zone. 5. Per tutte le sostanze della categoria B fuori delle zone speciali o per qualsiasi carico della categoria C in tutte le zone, il comandante della nave vigila, sotto la sorveglianza e l'approvazione da parte dell'ispettore designato o nominato, che possono essere ritenute necessarie dal Governo della Parte, affinche' siano osservate tutte le disposizioni seguenti: a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto il carico, ma non, viene pulita, ne sara' fatta debita menzione sul registro di carico; b) quando la cisterna deve essere pulita in mare: i) il sistema di tubazioni del carico che servono detta cisterna deve essere drenato e deve farsene debita annotazione sul registro di carico; ii) la quantita' di sostanza che resta nella cisterna non deve essere superiore alla quantita' massima di detta sostanza che puo' essere scaricata in mare in base alle disposizioni della Norma 5, paragrafo 2, capoverso c) del presente Allegato fuori delle zone speciali nel caso di sostanze della categoria B e della Norma 5, paragrafo 3, capoverso c) e della Norma 5, paragrafo 9, capoverso c) del presente Allegato fuori e dentro le zone speciali rispettivamente, per le sostanze della categoria C; e di cio' sara' fatta debita annotazione sul registro di carico; iii) quando si prevede di scaricare in mare la quantita' di sostanza residua, si osservano i provvedimenti approvati, e deve essere stata raggiunta per la sostanza la diluizione necessaria soddisfacente per tale scarico; sul registro di carico ne sara' fatta la debita annotazione; iv) se le acque di lavaggio della cisterna non vengono scaricate in mare, ma vengono travasate internamente, ne sara' fatta debita menzione nel registro di carico; v) ogni ulteriore scarico in mare di tali acque di lavaggio della cisterna sara' effettuato conformemente alle disposizioni della Norma 5 del presente Allegato, riguardanti la rispettiva zona e la categoria della sostanza presa in considerazione; c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: i) le acque di lavaggio devono essere scaricate in un impianto di raccolta e ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; o ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo e ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico, indicando la posizione e l'eliminazione delle acque di lavaggio; d) se, dopo che una sostanza della categoria C e' stata scaricata in una zona speciale, restano a bordo dei residui e delle acque di lavaggio che devono essere conservate fino a che la nave non sia fuori della zona speciale, il comandante ne fa debita menzione sul registro di carico e si applicano le disposizioni della Norma 5.3 del presente Allegato. Sostanze della categoria B nelle zone speciali. 6. Per tutte le sostanze della categoria B nelle zone speciali, il comandante della nave vigila, sotto la sorveglianza e l'approvazione da parte dell'ispettore designato o nominato, che possono essere ritenute necessarie dal Governo della Parte, affinche' siano osservate tutte le disposizioni seguenti: a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto il carico, ma non viene pulita, ne viene fatta debita menzione sul registro di carico; b) fintanto che detta cisterna non viene pulita, tutte le operazioni di pompaggio o di travaso relative ad essa vengono, annotate sul registro di carico; c) quando la cisterna deve essere lavata, l'effluente del lavaggio, che deve contenere un volume di acqua eguale almeno a 0,5 per cento della capacita' totale della cisterna, deve essere scaricato in un impianto di raccolta fino a svuotamento completo della cisterna stessa, del suo dispositivo di pompaggio e delle tubazioni; di cio' viene fatta debita annotazione sul registro di carico; d) se la cisterna deve essere ulteriormente pulita e vuotata in mare il comandante deve: i) assicurarsi che siano seguiti i procedimenti approvati di cui alla Norma 5, paragrafo 8, capoverso c) e siano fatte le debite annotazioni sul registro di carico; e ii) assicurarsi che ogni scarico in mare avvenga in base alle disposizioni della Norma 5, paragrafo 8, del presente Allegato e sia fatta la debita annotazione sul registro di carico; e) se, dopo che una sostanza della categoria B e' stata scaricata in una zona speciale, restano a bordo dei residui o delle acque di lavaggio che devono essere conservate fino a che la nave non sia fuori della zona speciale, il comandante lo indichera' con una debita annotazione sul registro di carico e verranno applicate le disposizioni della Norma 5 2 del presente Allegato. Sostanze della categoria D in tutte le zone. 7. Per ogni sostanza della categoria D, il comandante vigila affinche' siano applicate le seguenti disposizioni: a) quando una cisterna deve essere svuotata di parte o di tutto il carico ma non viene pulita, ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; b) quando la cisterna e' pulita in mare: i) il sistema di tubazioni del carico che serve la cisterna deve essere drenato e di cio' viene fatta debita annotazione sul registro di carico; ii) quando si prevede di scaricare in mare la quantita' residua di sostanza, questa deve essere diluita cosi' che la miscela ottenuta corrisponda alle condizioni richieste; debita annotazione ne sara' fatta sul registro di carico; iii) se le acque di lavaggio della cisterna non sono scaricate in mare se per quella cisterna si da' luogo a qualche travaso interno o a lavaggi ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; iv) ogni ulteriore scarico in mare di tali acque di lavaggio si effettua conformemente alle disposizioni della Norma 5, paragrafo 4, del presente Allegato; c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: i) le acque di lavaggio delle cisterne devono essere scaricate in un impianto di raccolta e ne viene fatta debita menzione sul registro di carico; o ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo della nave ne viene fatta sul registro di carico una annotazione che precisi la localita' e la eliminazione delle acque di lavaggio delle cisterne. Scarichi provenienti da una cisterna di decantazione. 8. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di una cisterna di decantazione, comprese le acque delle sentine dei locali pompe che contengano una sostanza della categoria A o una sostanza delle categorie A o B all'interno di una zona speciale devono essere scaricati in un impianto di raccolta conformemente, a seconda dei casi, alle disposizioni contenute nella Norma 5, paragrafi 1, 7 od 8, del presente Allegato; debita annotazione viene fatta nel registro di carico. 9. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di una cisterna di decantazione, comprese le acque delle sentine dei locali pompe, che contengano una sostanza della categoria B fuori delle zone speciali o della categoria C in tutte le zone in quantita' superiore alle quantita' massime fissate, a seconda dei casi, nella Norma 5, paragrafi 2 c), 3 c) a 9 c) del presente Allegato, devono essere scaricati in un impianto di raccolta e ne deve essere fatta debita annotazione sul registro di carico. Norma 9. Registro di carico. 1. Tutte le navi alle quali si applica il presente Allegato devono avere un registro di carico, come parte dei libri ufficiali di bordo o altrimenti, nella forma stabilita nell'Appendice IV del presente Allegato. 2. Per ogni cisterna della nave, si devono fare, sul registro di carico, delle annotazioni ogniqualvolta a bordo si proceda ad una qualsiasi delle seguenti operazioni concernenti le sostanze liquide nocive: i) caricazione del carico; ii) scaricazione del carico; iii) travaso del carico; iv) travaso del carico, di residui o di miscele contenenti carico in una cisterna di decantazione; v) pulizia di cisterne del carico; vi) travaso di cisterne di decantazione; vii) zavorramento di cisterne del carico; viii) travaso di acqua di zavorra inquinata; ix) scarico in mare eseguito conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 5 del presente Allegato. 3. Nel caso di scarico intenzionale o accidentale di qualsiasi sostanza liquida nociva o miscela contenente tali sostanze, ai sensi dell'articolo 7 della presente Convenzione e della Norma 6 del presente Allegato, le circostanze ed i motivi dello scarico devono essere annotati nel registro di carico. 4. Quando un ispettore nominato o autorizzato dal Governo della Parte della Convenzione per la sorveglianza delle operazioni a norma del presente Allegato procede alla ispezione di una nave, egli ne fa debita annotazione sul registro di carico. 5. Ogni operazione considerata ai paragrafi 2 e 3 della presente Norma viene, appena possibile, annotata in modo completo nel registro di carico cosi' che tutte le annotazioni corrispondenti all'operazione siano registrate. Ogni annotazione viene firmata dall'ufficiale o dagli ufficiali responsabili delle operazioni suddette, e quando l'equipaggio e' al completo ogni foglio viene firmato dal comandante. Le annotazioni vengono fatte nella lingua ufficiale dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera e, per le navi in possesso di un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento per il trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) in inglese o in francese. In caso di controversia o di divergenza, fanno fede le annotazioni scritte nella lingua ufficiale dello Stato di cui la nave batte bandiera. 6. Il registro di carico deve essere tenuto in luogo tale da essere prontamente disponibile per l'ispezione e, salvo il caso di navi a rimorchio senza equipaggio, deve trovarsi a bordo della nave. Esso deve essere conservato per un periodo di due anni dopo la data dell'ultima registrazione. 7. Quando una qualsiasi nave cui si applichi il presente Allegato si trovi in uno dei suoi porti, l'Autorita' competente del Governo di una Parte puo' verificare il registro di carico a bordo. Puo' estrarne delle copie ed esigerne la certificazione dal comandante della nave. In caso di procedimento giudiziario, qualsiasi copia debitamente certificata dal comandante puo' essere ammessa come prova dei fatti riferiti nel registro di carico. L'ispezione del registro di carico e la redazione, da parte delle autorita' competenti delle copie certificate in base alle disposizioni del presente paragrafo devono essere fatte nel modo piu' rapido onde evitare indebiti ritardi alla nave. Norma 10. Visite 1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato e che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa devono essere ispezionate come segue: a) una visita iniziale consistente nell'ispezione completa della struttura della nave, del suo equipaggiamento, dei suoi accessori, delle sue sistemazioni e dei suoi materiali per tutto cio' che si riferisce al presente Allegato sara' fatta prima dell'entrata in servizio della nave o prima che sia rilasciato per la prima volta il certificato prescritto in base alla Norma 11 del presente Allegato; b) delle visite periodiche ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori a cinque anni, che permettano di accertare che la struttura, l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali soddisfino pienamente alle prescrizioni del presente Allegato. Tuttavia, quando la durata del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) venga prorogata conformemente ai paragrafi 2 o 4 della Norma 12 del presente Allegato, l'intervallo tra le visite periodiche potra' essere prorogato corrispondentemente; c) delle visite intermedie ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori a trenta mesi, che permettano di accertare che l'equipaggiamento ed i sistemi di pompaggio e delle tubazioni siano del tutto conformi alle pertinenti disposizioni del presente Allegato e in buono stato di funzionamento. Queste visite devono essere annotate nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) rilasciato in base alla Norma 11 del presente Allegato. 2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente Allegato, le visite alle navi devono essere effettuate dai funzionari dell'Autorita'. Questa puo' tuttavia incaricare delle visite o degli ispettori nominati a tale scopo o degli organismi da essa riconosciuti. In ogni caso, l'Autorita' interessata si rende interamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia delle visite. 3. Dopo il completamento di una qualunque delle visite previste dalla presente norma non si dovra' apportare, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alcun sostanziale cambiamento, eccettuata la semplice sostituzione di attrezzature e accessori, tanto alla struttura della nave, che al suo equipaggiamento, ai suoi accessori, alle sue sistemazioni e ai suoi materiali che siano stati oggetto della visita. Norma 11. Rilascio di certificati 1. Dopo una visita eseguita in conformita' delle disposizioni della Norma 10 del presente Allegato, ad ogni nave che trasporti sostanze liquide nocive e che compia viaggi a destinazione di porti o terminali al largo sotto la giurisdizione di altre Parti della Convenzione, viene rilasciato un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973). 2. Detto certificato viene rilasciato dall'Autorita' oppure da un agente o da un organismo debitamente da essa autorizzato. In ogni caso l'Autorita' si assume la piena responsabilita' del certificato rilasciato. 3. a) Il Governo di una Parte puo', su richiesta dell'Autorita', far visitare una nave; e se ritiene che siano osservate le disposizioni del presente Allegato, rilascia alla nave un certificato o ne autorizza il rilascio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato. b) Non appena possibile, una copia del certificato ed una copia del rapporto relativo alla visita devono essere inviate all'Autorita' che ne ha fatto richiesta. c) Un certificato cosi' rilasciato contiene una dichiarazione attestante che esso e' stato rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni di un certificato rilasciato conformemente al paragrafo 1 della presente Norma. d) Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) non puo' essere rilasciato alle navi che battono bandiera di uno Stato che non faccia parte della Convenzione. 4. Il certificato viene redatto in una lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia conformemente al modello che figura nell'Appendice V del presente Allegato. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese ne' il francese, il testo deve comprendere una traduzione in una di dette lingue. Norma 12. Durata della validita' del certificato 1. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) e' rilasciato per un periodo la cui durata viene stabilita dall'Autorita'; tale durata non puo' essere superiore a cinque anni a partire dalla data del rilascio, salvo quanto previsto ai paragrafi 2 e 4 della presente Norma. 2. Se una nave, alla data di scadenza del suo certificato, non si trova in un porto o in un terminale al largo sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione di cui essa e' autorizzata a battere bandiera, la validita' del certificato puo' essere prorogata dall'Autorita', ma tale proroga puo' essere accordata soltanto per permettere alla nave di portare a termine il suo viaggio verso lo Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel quale deve essere ispezionata e questo soltanto nel caso che tale misura appaia opportuna e ragionevole. 3. Nessun certificato puo' essere in tal modo prorogato per un periodo superiore a cinque mesi e la nave che benefici di detta proroga non ha il diritto, quando arriva nello Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel porto dove deve essere ispezionata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere ottenuto un nuovo certificato. 4. Un certificato che non sia stato prorogato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma puo' essere prorogato dall'Autorita' per un periodo non superiore a un mese dalla data di scadenza indicata sul certificato. 5. Il certificato non e' piu' valido quando la struttura della nave, il suo equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni o i suoi materiali prescritti nel presente Allegato abbiano subito sostanziali modifiche, senza il consenso dell'Autorita', che non siano state la semplice sostituzione di parti dell'equipaggiamento o di accessori ai fini della riparazione o della manutenzione, o se le visite intermedie specificate dall'Autorita' conformemente alla Norma 10, paragrafo 1 c) del presente Allegato non siano state effettuate. 6. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma qualunque certificato rilasciato ad una nave non e' piu' valido quando essa passa a battere bandiera di un altro Stato. 7. Quando una nave passa a battere bandiera di un'altra Parte, il certificato conserva la sua validita' per un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, se la data di scadenza va oltre la fine di tale periodo di tempo, o fino alla data in cui l'Autorita' rilascia un altro certificato in sostituzione del primo, se tale data e' piu' vicina. Appena possibile, dopo il cambiamento di nazionalita', il Governo della Parte di cui la nave era autorizzata prima a battere bandiera, rimette all'Autorita' una copia del certificato di cui la nave era fornita prima del cambiamento e, se possibile, una copia del rapporto relativo all'ispezione. Norma 13. Disposizioni per ridurre l'inquinamento fortuito 1. La progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio delle navi che trasportano alla rinfusa delle sostanze liquide nocive soggette alle disposizioni del presente Allegato, devono essere tali da ridurre al minimo lo scarico fortuito in mare di tali sostanze. 2. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma, i Governi delle Parti devono emanare o far emanare delle prescrizioni particolareggiate sulla progettazione, costruzione, equipaggiamento ed esercizio di dette navi. 3. Per quanto concerne le navi cisterna per prodotti chimici, le prescrizioni indicate nel paragrafo 2 della presente Norma devono comprendere almeno tutte le disposizioni contenute nel "Codice per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici alla rinfusa" adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione nella risoluzione A. 212 (VII) e come potra' essere modificato dall'Organizzazione, a condizione che gli emendamenti a tale codice siano adottati, entrino in vigore e divengano efficaci conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 della presente Convenzione relativa alle procedure di emendamento applicabili alle appendici degli Allegati.
Allegato II-Appendice I
APPENDICE I DIRETTIVE PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE Categoria A. Sostanze che sono bioaccumulabili e suscettibili di costituire un pericolo per la vita acquatica e per la salute umana, o che sono altamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 4, definito con l'espressione TLm inferiore a 1 ppm); appartengono a questa categoria anche certe sostanze moderatamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm), quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di tali sostanze. Categoria B. Sostanze che sono bioaccumulabili con ritenzione breve, dell'ordine di una settimana o inferiore ad una settimana; o che sono suscettibili di alterare l'alimento marino; o che sono moderatamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm); appartengono a questa categoria anche certe sostanze leggermente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 10 ppm ed inferiore a 100 ppm), quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di dette sostanze. Categoria C. Sostanze che sono lievemente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 10 ppm ed inferiore a 100 ppm); appartengono a tale categoria anche alcune sostanze non tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 100 ppm ed inferiore a 1000 ppm) quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o alle caratteristiche speciali di tali sostanze. Categoria D. Sostanze che in pratica non sono tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 100 ppm ed inferiore a 1000 ppm); o che formano dei depositi sul fondo del mare con una elevata richiesta biochimica di ossigeno (BOD); o che sono altamente pericolose per la salute umana con un LD50 minore di 5 mg/kg; o che causano una moderata riduzione delle attrattive dei luoghi per la loro persistenza, gli odori, le caratteristiche tossiche o irritanti, che sono suscettibili di nuocere all'utilizzazione delle spiagge; o che sono moderatamente pericolose per la salute umana, con un LD50 eguale o maggiore di 5 mg/kg e inferiore a 50 mg/kg e producono una lieve diminuzione delle attrattive dei luoghi. Altre sostanze liquide (ai fini della Norma 4 del presente Allegato). Sostanze diverse da quelle classificate nelle suddette categorie A, B, C e D.
Allegato II-Appendice II
APPENDICE II LISTA DELLE SOSTANZE NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II-Appendice III
APPENDICE III ELENCO DELLE ALTRE SOSTANZE LIQUIDE TRASPORTATE ALLA RINFUSA Acetato di isopropile Acetato di metilamile Acetonitrile (cianuro di metile) Acqua Alcoli grassi (C12 - C20 ) Alcool amilico terziario Alcool butilico normale Alcool decilico normale Alcool etilico Alcool isodecilico Alcool isopropilico Alcool metilico Alcool ottildecilico Butirrolattone Cloruro di calcio (soluzione) Dietanolammina Dietilene-glicol Dipentene Dipropilene-glicol Esano normale Eptano normale Eptene (miscela di isomeri) Etere butilico Etilene-glicol Glicerina Latte Ligroina Melasse Metil-etil-chetone (2 butanone) Olio di fegato di merluzzo Olio di noci di cocco Olio di oliva Olio di ricino Ossido di propilene Polipropilen-glicol Propilene tetramero Propilene trimero Sorbitolo Succo di limone Tridecanolo Trietilene-glicol Trietilene tetramina Tripropilen-glicol Vino Zolfo liquido
Allegato II-Appendice IV
APPENDICE IV REGISTRO DI CARICO PER LE NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II-Appendice V
APPENDICE V Modello di certificato CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO RELATIVO AL TRASPORTO DI SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA (1973) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
ALLEGATO III NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE NOCIVE TRASPORTATE PER MARE IN COLLI O IN CONTENITORI, IN CISTERNE O IN VAGONI CISTERNA STRADALI E FERROVIARI Norma 1. Campo di applicazione 1. Salvo espressa disposizione contraria, le norme del presente Allegato si applicano a tutte le navi che trasportano sostanze nocive in colli, o in contenitori, o in contenitori-cisterna o in vagoni-cisterna stradali e ferroviari. 2. Tale trasporto di sostanze nocive e' vietato a meno che non venga effettuato conformemente alle disposizioni del presente Allegato. 3. Per completare le disposizioni del presente Allegato, il Governo di ciascuna Parte contraente della Convenzione emana o fa emanare norme particolareggiate relative all'imballaggio, alla marcatura, all'etichettatura, ai documenti, allo stivaggio, ai limiti quantitativi, alle eccezioni e alle notifiche, al fine di prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'ambiente marino da sostanze nocive. 4. Ai fini del presente Allegato gli imballaggi, i contenitori, i contenitori-cisterna, i vagoni-cisterna stradali e ferroviari che sono gia' stati usati per il trasporto di sostanze nocive sono anche essi considerati come sostanze nocive, a meno che non siano state prese sufficienti precauzioni al fine di assicurare che non contengano piu' alcun residuo pericoloso per l'ambiente marino. Norma 2. Imballaggio Gli imballaggi, i contenitori, i contenitori-cisterna, i vagoni-cisterna stradali e ferroviari devono essere tali da ridurre al minimo i pericoli ai quali e' esposto l'ambiente marino, tenuto conto dei loro contenuto specifico. Norma 3. Marcatura e etichettatura Ogni collo, sia spedito individualmente che in gruppi o in contenitori, ogni contenitore, ogni contenitore-cisterna, ogni vagone-cisterna stradale e ferroviario, contenenti una sostanza nociva devono essere contrassegnati in modo durevole con la denominazione tecnica esatta (la denominazione commerciale non dovrebbe essere utilizzata al posto della denominazione tecnica esatta) e inoltre provvisti di una etichetta o di un marchio distintivo che indichi che il contenuto e' pericoloso. Questa identificazione deve essere completata, se e' possibile, con qualsiasi altro mezzo, per esempio indicando il numero di riferimento delle Nazioni Unite. Norma 4. Documenti 1. In tutti i documenti relativi al trasporto in mare di sostanze nocive in cui viene fatta menzione di dette sostanze, si usa la denominazione tecnica esatta della sostanza (e non la denominazione commerciale). 2. I documenti di spedizione forniti dallo spedizioniere devono comprendere un certificato o una dichiarazione che attesta che il carico presentato per il trasporto e' adeguatamente imballato, marcato e etichettato e in condizioni tali da ridurre al minimo i pericoli che il suo trasporto puo' presentare per l'ambiente marino. 3. Qualunque nave che trasporta sostanze nocive deve possedere uno speciale elenco o manifesto in cui sono menzionate le sostanze nocive imbarcate e il luogo in cui si trovano. Invece di detto elenco o di detto manifesto, puo' essere usato un piano di stivaggio particolareggiato che indica il luogo in cui si trovano tutte le sostanze nocive a bordo. Copie di detti documenti verranno conservate anche a terra dall'armatore della nave o da un suo rappresentante, finche' le sostanze nocive non saranno state scaricate. 4. Quando una nave possiede un elenco, un manifesto speciale o un piano di stivaggio particolareggiato, in conformita' alle disposizioni in vigore della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare relative al trasporto di merci pericolose, i documenti richiesti ai fini del presente Allegato possono essere riuniti con i documenti relativi alle merci pericolose. Quando i documenti sono combinati, deve essere fatta una netta distinzione tra le merci pericolose e le sostanze nocive. Norma 5. Stivaggio Le sostanze nocive vengono stivate e fissate in modo appropriato, da ridurre al minimo i pericoli per l'ambiente marino, senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della nave e delle persone a bordo. Norma 6. Limiti quantitativi Puo' essere necessario, per validi motivi scientifici e tecnici, vietare il trasporto su una data nave di alcune sostanze nocive che sono molto pericolose per l'ambiente marino o limitare la quantita' di dette sostanze che puo' essere trasportata da una stessa nave. Fissando tali limiti, bisogna tenere in debita considerazione le dimensioni, la costruzione e l'equipaggiamento della nave, nonche' l'imballaggio e le proprieta' intrinseche di ciascuna sostanza. Norma 7. Eccezioni 1. Lo scarico per getto in mare di merci nocive trasportate in colli, in contenitori, in contenitori-cisterna, in vagoni-cisterna stradali o ferroviari e' vietato, a meno che non sia necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare. 2. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, misure adeguate potranno essere adottate in funzione delle proprieta' fisiche, chimiche e biologiche delle sostanze nocive, per disciplinare lo scarico in mare delle acque di pulitura delle loro perdite, a condizione che l'applicazione di dette misure non comprometta la sicurezza della nave e delle persone a bordo. Norma 8. Notifica In caso di alcune sostanze nocive che potrebbero essere segnalate dal Governo di una Parte alla Convenzione, il comandante o l'armatore della nave, o un suo rappresentante, notifica all'autorita' portuale competente la sua intenzione di caricare o di scaricare dette sostanze almeno 24 ore prima di detta operazione.
Allegato IV
ALLEGATO IV NOME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ACQUE DI SCARICO DELLE NAVI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "nave nuova" si intende una nave: a) il cui contratto di costruzione e' stato stipulato o, in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia e' stata impostata o la cui costruzione si trova ad uno stato di avanzamento equivalente, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato o successivamente; o b) la cui consegna viene effettuata tre anni o piu' dopo l'entrata in vigore del presente Allegato. 2. Per "nave esistente" si intende una nave che non e' una "nave nuova". 3. Per "acque di scarico" si intende: a) drenaggio e altri rifiuti provenienti da un qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c.; b) drenaggio proveniente da lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche (infermeria, sala di assistenza medica, eccetera); c) drenaggio proveniente dagli spazi utilizzati per il trasporto di animali viventi; d) le altre acque di rifiuto qualora siano mescolate ai drenaggi sopra menzionati; 4. Per "cisterna di raccolta" si intende qualunque cisterna destinata a raccogliere e a conservare le acque di scarico. 5. Con l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" si intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione conformemente al diritto internazionale; tuttavia ai fini della presente Convenzione con l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia si intende a partire da una linea tracciata da un punto di latitudine 11° Sud e di longitudine 142°08' Est fino ad un punto della costa australiana di latitudine 10°35' Sud, poi tra i seguenti punti: longitudine 141°55' Est fino ad un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino ad un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino ad un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino ad un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino ad un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino ad un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino ad un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino ad un punto della costa australiana in latitudine 24°42' Sud, longitudine 153°15' Est. Norma 2. Campo di applicazione Le disposizioni del presente Allegato si applicano: a) i) alle navi nuove la cui stazza lorda sia pari o superiore alle 200 tonnellate; ii) alle navi nuove la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; iii) alle navi nuove la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; e b) i) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia pari o superiore alle 200 tonnellate, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; ii) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate e che sono autorizzate al trasporto di piu' di 10 persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; e iii) alle navi esistenti la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato. Norma 3. Ispezioni 1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato e che effettuano viaggi verso porti o terminali situati al largo entro i confini giurisdizionali di altre Parti alla Convenzione sono sottoposte alle ispezioni qui di seguito specificate: a)una visita iniziale della nave, prima della sua entrata in servizio o prima che le venga rilasciato, per la prima volta, il certificato prescritto dalla Norma 4 del presente Allegato; questa visita dovra' comprendere tutti quegli accertamenti che assicurino che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: i) quando una nave e' dotata di un impianto per il trattamento delle acque di scarico, esso deve essere conforme alle norme di sfruttamento stabilite in conformita' alle norme ed ai metodi di prova messi a punto dall'Organizzazione; ii) quando la nave e' dotata di un dispositivo di polverizzazione e di disinfezione delle acque usate, tale dispositivo deve essere del tipo approvato dall'Autorita'; iii) quando la nave e' dotata di una cisterna di raccolta, la cui capacita' deve essere sufficiente, secondo il parere dell'Autorita', a conservare tutte le acque di scarico della nave, tenendo conto del servizio della nave, del numero di persone a bordo e degli altri fattori pertinenti. La cisterna di raccolta deve essere munita di un dispositivo che indichi visibilmente la quantita' del contenuto; e iv) quando la nave e' dotata di una tubatura che sbocca all'esterno, permettendo lo scarico delle acque usate in impianti di raccolta, e tale tubatura e' munita di un raccordo a terra standardizzato conforme alla norma 11 del presente Allegato. La visita deve essere tale da garantire che l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni e i materiali siano pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; b) visite periodiche ad intervalli stabiliti dall'Autorita', purche' non superino i cinque anni, e che permettano di accertare che l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali sono pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; tuttavia, in caso di proroga della durata del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973), conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4 della Norma 7 del presente Allegato, gli intervalli tra le visite periodiche possono essere prolungati corrispondentemente. 2. Per quanto riguarda le navi che non sono sottoposte alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma, l'Autorita' stabilisce le misure da adottare affinche' vengano rispettate le disposizioni del presente Allegato. 3. Le visite alle navi, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da funzionari dell'Autorita'; tuttavia l'Autorita' puo' affidare tali visite ad ispettori nominati a tale scopo, o ad organismi da essa autorizzati. In ogni caso, l'Autorita' interessata si rende pienamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia delle ispezioni. 4. Dopo una qualunque delle visite previste dalla presente Norma, non si potra' apportare, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alcun sostanziale cambiamento, tranne che una semplice sostituzione all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni e ai materiali che sono stati oggetto della visita. Norma 4. Rilascio dei certificati 1. Un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene rilasciato, a seguito della visita effettuata in conformita' alle disposizioni della Norma 3 del presente Allegato, a tutte le navi che effettuano viaggi verso porti o terminali situati al largo posti sotto la giurisdizione di altre Parti della Convenzione. 2. Questo certificato viene rilasciato dall'Autorita', o da un agente o da un organismo da essa debitamente autorizzato. In ogni caso, l'Autorita' assume la piena responsabilita' del certificato rilasciato. Norma 5. Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo 1. Il Governo di una Parte della Convenzione puo', su richiesta dell'Autorita', far visitare una nave e se ritiene che siano osservate le disposizioni del presente Allegato puo' rilasciare o far rilasciare alla nave un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) in conformita' al presente Allegato. 2. Una copia del certificato ed una copia del rapporto di visita vengono inviate, appena possibile, all'Autorita' che ha richiesto la visita. 3. Un certificato cosi' rilasciato deve contenere una dichiarazione attestante che esso e' rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni di un certificato rilasciato in applicazione della Norma 4 del presente Allegato. 4. Non puo' essere rilasciato alcun certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) ad una nave che batte la bandiera di uno Stato che non e' Parte della Convenzione. Norma 6. Modello dei certificati Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene redatto nella lingua dello Stato che lo rilascia, conformemente al modello che figura nell'Appendice del presente Allegato. Se la lingua usata non e' ne' l'inglese, ne' il francese, il testo deve comprendere anche una traduzione in una di queste due lingue. Norma 7. Durata della validita' del certificato 1. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene rilasciato per un periodo la cui durata viene stabilita dall'Autorita' e non puo' tuttavia superare i cinque anni dalla data del rilascio, salvo che nei casi previsti ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente Norma. 2. Se al momento della scadenza del suo certificato una nave non si trova in un porto o in un terminale al largo, nei confini giurisdizionali della Parte della Convenzione di cui la nave batte la bandiera, la validita' del Certificato puo' essere prorogata dall'Autorita'; tuttavia tale proroga deve essere accordata solo per permettere alla nave di portare a termine il suo viaggio verso lo Stato del quale batte bandiera o nel quale deve essere visitata, e cio' soltanto nel caso in cui tale misura appaia opportuna e ragionevole. 3. Nessun certificato puo' cosi' essere prorogato per un periodo superiore ai cinque mesi ed una nave che beneficia di tale proroga ha il diritto, quando arriva nello Stato del quale batte bandiera o nel porto dove deve essere visitata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere prima ottenuto un nuovo certificato. 4. Un certificato che non e' stato prorogato in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma puo' essere prorogato dall'Autorita' per un termine di grazia non superiore ad un mese dalla data di scadenza indicata sul certificato. 5. Il certificato non e' piu' valido se la nave ha subito sostanziali modifiche all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni o ai materiali che sono richiesti, salvo una semplice sostituzione, senza l'autorizzazione dell'Autorita'. 6. Qualunque certificato rilasciato ad una nave non e' piu' valido quando la nave passa a battere bandiera di un altro Stato, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 7. Quando una nave passa a battere bandiera per un'altra Parte il certificato rimane valido per un periodo di tempo non superiore ai cinque mesi, se la durata della sua validita' copre tale periodo, o fino alla data in cui l'Autorita' rilascia un altro certificato se tale data e' piu' vicina. Il Governo della Parte della quale la nave precedentemente batteva bandiera invia all'Autorita' appena possibile dopo il cambiamento di bandiera, una copia del certificato di cui la nave era in possesso al momento del cambiamento, nonche', se del caso, una copia del rapporto di visita. Norma 8. Scarico delle acque usate 1. Con riserva delle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato, lo scarico in mare di acque usate e' vietato, a meno che non vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la nave scarichi le acque usate, dopo triturazione e disinfezione a mezzo di un dispositivo approvato dall'Autorita' in conformita' alle disposizioni della Norma 3, paragrafo 1, alinea a) quando la nave si trova ad una distanza superiore alle quattro miglia marine dalla terra piu' vicina e scarichi le acque usate non triturate e non disinfettate ad una distanza superiore alle dodici miglia marine da quest'ultima; in ogni caso, le acque usate conservate nelle cisterne di raccolta devono essere scaricate non tutte in una volta ma a poco a poco quando la nave e' in rotta e proceda ad una velocita' di almeno 4 nodi. Il tasso di scarico viene approvato dall'Autorita' che si basa sulle Norme elaborate dall'Organizzazione; b) le acque usate della nave vengono trattate in un impianto adeguato che l'Autorita' ha verificato essere conforme alle Norme operative previste dalla Norma 3, paragrafo 1, alinea a) i) del presente Allegato, e i) i risultati della prova dell'impianto vengono riportati nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973); ii) inoltre, l'effluente non lascia solidi galleggianti visibili nell'acqua circostante e non provochi mutamenti di colorazione di detta acqua. c) la nave si trovi nelle acque che rientrano nella giurisdizione di uno Stato e scarichi le sue acque usate conformemente alle disposizioni meno severe che potrebbero essere imposte da detto Stato; 2. Quando le acque di scarico sono mescolate a residui o acque di rifiuto il cui scarico e' sottoposto a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni le piu' severe. Norma 9. Eccezioni La norma 8 del presente Allegato non viene applicata: a) allo scarico di acque usate effettuato da una nave per garantire la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo e salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico di acque usate dovuto ad una avaria alla nave o al suo equipaggiamento, se sono state prese prima e dopo l'avaria precauzioni ragionevoli per prevenire o ridurre al minimo tale scarico. Norma 10. Impianti di raccolta 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di raccolta delle acque di scarico adeguate ai bisogni delle navi che li utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 2. I Governi delle Parti notificano all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente Norma. Norma 11. Raccordo di collegamento delle tubature di scarico Per permettere il raccordo delle tubature degli impianti di raccolta alle tubature di scarico della nave, sia le une che le altre devono essere munite di raccordi di collegamento standardizzati aventi dimensioni conformi a quelle della seguente tabella: Dimensioni standardizzate delle flange dei raccordi di collegamento dei tubi di scarico
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DESCRIZIONE | DIMENSIONI
--------------------------|------------------------------------------
Diametro esterno |210 mm
--------------------------|------------------------------------------
Diametro interno |secondo il diametro esterno delle tubature
--------------------------|------------------------------------------
Diametro del circolo dei |170 mm
centri dei bulloni |
--------------------------|------------------------------------------
Feritoie della flangia |4 fori di 18 mm di diametro posti ad ugua
|le distanza sul circolo dei centri dei
|bulloni (avente il diametro sopraindicato)
|, aperti verso la periferia della flangia,
|con larghezza dell'apertura di 18 mm
--------------------------|------------------------------------------
Spessore della flangia |16 mm
--------------------------|------------------------------------------
Bulloni e dadi: |4, ciascuno, di 16 mm di diametro, di lun-
quantita', diametro |ghezza adeguata
La flangia e' fatta per ricevere le tubature fino a un diametro in- terno massimo di 100 mm.; deve essere in acciaio o altro materiale equivalente e deve avere faccia piana; la flangia, insieme ad un'a- datta guarnizione, deve essere fatta per una pressione di servizio di 6Kg/cm2 .=====================================================================
Per le navi la cui altezza di costruzione e' pari o inferiore ai 5 metri, il diametro interno del raccordo di collegamento puo' essere di 38 millimetri.
Allegato IV-Appendice
APPENDICE DELL'ALLEGATO IV. Modello di certificato. CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ACQUE DI SCARICO (1973) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
ALLEGATO V. NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA RIFIUTI DELLE NAVI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "rifiuti" si intende qualunque specie di viveri, di rifiuti domestici ed operativi, ad eccezione del pesce fresco, che si formano durante l'uso normale di una nave e che possono essere scaricati in modo continuo o periodico, eccettuate quelle sostanze che sono definite o elencate negli altri Allegati della presente Convenzione. 2. Per "a partire dalla terra piu' vicina" si intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione conformemente al diritto internazionale; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, con la espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia si intende a partire da una linea tracciata da un punto della costa australiana di latitudine 11°00' Sud e longitudine 142°08' Est fino ad un punto di latitudine 10°35' Sud, longitudine 141°55' Est fino a un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino a un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino a un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino a un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino a un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino a un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino a un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino a un punto della costa australiana di latitudine 24°42' e di longitudine 153°15' Est. 3. Per "zona speciale" si intende una zona di mare che, per motivi tecnici riconosciuti connessi alle sue condizioni oceanografiche ed ecologiche, nonche' al carattere particolare del suo traffico, richiede l'adozione di metodi obbligatori speciali per prevenire l'inquinamento marino da rifiuti. Fra le zone speciali figurano quelle elencate nella Norma 5 del presente Allegato. Norma 2. Campo d'applicazione Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi. Norma 3. Scarico dei rifiuti fuori delle zone speciali 1. Con riserva delle disposizioni delle Norme 4, 5 e 6 del presente Allegato: a) e' vietato lo scarico in mare di qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti; b) lo scarico in mare dei seguenti rifiuti deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso e' vietato se la terra piu' vicina e' a meno: i) di 25 miglia marine, per quanto concerne i materiali di avvolgimento, di legatura e di imballaggio che restano galleggianti; ii) di 12 miglia marine, per quanto riguarda i rifiuti alimentari e tutti gli altri rifiuti, ivi compresi le carte, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili di cucina e simili; c) lo scarico in mare dei rifiuti indicati al comma b) ii) della presente norma, puo' essere autorizzato quando tali rifiuti vengano prima passati attraverso un dispositivo di triturazione o frantumazione e deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso lo scarico e' vietato se la terra piu' vicina si trova a meno di 3 miglia marine. I rifiuti cosi' triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio avente fori non piu' ampi di 25 millimetri. 2. Quando i rifiuti sono mescolati ad altri residui la cui eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni piu' severe. Norma 4. Disposizioni speciali per lo scarico dei rifiuti 1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma, viene vietato alle piattaforme fisse o galleggianti che esplorano, sfruttano o trattano al largo le risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani, nonche' a tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri da dette piattaforme, di scaricare i materiali previsti dal presente Allegato. 2. Lo scarico in mare dei rifiuti alimentari, da parte di dette piattaforme fisse o galleggianti situate a piu' di 12 miglia marine dalla terra e da parte di tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri di dette piattaforme e' autorizzato quando tali rifiuti vengono prima passati attraverso un dispositivo di triturazione o di frantumazione. I rifiuti alimentari cosi' triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio aventi fori non piu' ampi di 25 millimetri. Norma 5. Scarico di rifiuti in zone speciali 1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del Mediterraneo, la zona del mar Baltico, la zona del mar Nero, la zona del mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite come segue: a) Per zona del mare Mediterraneo, si intende il mare Mediterraneo propriamente detto, con i golfi e i mari che esso comprende, limitato dalla parte del mar Nero dal parallelo 41° N e limitato ad ovest, nello stretto di Gibilterra, dal meridiano 5°36' O. b) Per zona del mar Baltico, si intende il mar Baltico propriamente detto nonche' il golfo di Botnia, il golfo di Finlandia e l'accesso al mar Baltico delimitato dal parallelo di Skaw nello Skagerrak (57°44,8' N). c) Per zona del mar Nero, si intende il mar Nero propriamente detto, limitato dalla parte del Mediterraneo dal parallelo 41° N. d) Per zona del mar Rosso, si intende il mar Rosso propriamente detto nonche' i golfi di Suez e di Aqaba, limitati a sud della lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' N, 43°19,6' E) e Husn Murad (12° 40,4' N, 43°30,2' E). e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona marittima situata a nord-ovest della lossodromia che collega Ras el Had (22°30' N, 59°48' E) e Ras el Fasteh (25°04' N, 61°25' E). 2. Con riserva delle disposizioni della Norma 6 del presente Allegato: a) e' vietato scaricare in mare: i) qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti; e ii) tutti gli altri rifiuti, ivi compresi gli oggetti di carta, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili di cucina, ed i materiali per avvolgimento, legatura ed imballaggio; b) lo scarico in mare dei rifiuti alimentari deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra, e in ogni caso ad una distanza non inferiore alle 12 miglia marine dalla terra piu' vicina. 3. Quando i rifiuti sono mescolati ad altri scarichi la cui eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni piu' severe. 4. Impianti di raccolta nelle zone speciali: a) I Governi delle Parti della Convenzione rivieraschi di una zona speciale si impegnano ad installare, al piu' presto, in tutti i porti della zona speciale, degli impianti di raccolta adeguati, in conformita' alle disposizioni della norma 7 del presente Allegato e tenendo conto delle particolari necessita' delle navi che operano in dette zone. b) I Governi delle Parti interessate devono notificare all'Organizzazione le misure che hanno adottato in applicazione del comma a) della presente Norma. Quando l'Organizzazione avra' ricevuto un numero sufficiente di tali notifiche, fissera' la data in cui entreranno in vigore le disposizioni della presente Norma riguardanti la zona in questione. L'Organizzazione notifichera' a tutte le Parti, con almeno 12 mesi di anticipo, la data da essa fissata. c) A partire da questa data, le navi che fanno scalo anche nei porti delle zone speciali previste in cui gli impianti richiesti non sono ancora disponibili devono conformarsi pienamente a tutte le disposizioni della presente Norma. Norma 6. Eccezioni Le Norme 3, 4 e 5 del presente Allegato non si applicano: a) allo scarico dei rifiuti effettuato da una nave per garantire la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo o per salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico di rifiuti dovuto ad una avaria della nave o al suo equipaggiamento, se sono state prese, prima o dopo l'avaria tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire o ridurre al minimo tale scarico; o c) alla perdita accidentale di reti da pesca in materiale sintetico o di materiali sintetici usati per riparare dette reti, se sono state prese tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire detta perdita. Norma 7. Impianti di raccolta. 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di raccolta di rifiuti adeguati ai bisogni delle navi che le utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 2. I Governi delle Parti notificano all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente Norma. ----------------------------
Protocollo - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO DEL 1973 SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INQUINAMENTO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, ESSENDO PARTI della Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che causa o che puo' causare un inquinamento da idrocarburi, fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE la risoluzione sulla cooperazione internazionale in materia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi adottata dalla Conferenza giuridica internazionale del 1969 sui danni dovuti all'inquinamento delle acque del mare, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE anche il fatto che, conformemente a detta risoluzione, l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima ha intensificato, in collaborazione con tutte le altre organizzazioni internazionali interessate, i suoi lavori relativi ai diversi aspetti dell'inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo I. 1. Le Parti del presente Protocollo possono adottare, in alto mare, le misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i pericoli gravi ed imminenti che presentano, per le loro coste o per gli interessi connessi, l'inquinamento o una minaccia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi conseguenti ad un sinistro marittimo o ad azioni connesse a tale sinistro, verosimilmente suscettibili di avere delle conseguenze dannose molto importanti. 2. "Le sostanze diverse dagli idrocarburi" di cui al paragrafo 1 sono: a) le sostanze elencate in una lista che sara' stabilita da un organo competente designato dall'Organizzazione e sara' allegata al presente Protocollo, e b) le altre sostanze suscettibili di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere le risorse viventi e la vita marina, di danneggiare le attrattive o di ostacolare qualunque altra utilizzazione legittima del mare. 3. Ogni volta che una Parte interviene per adottare delle misure riguardo ad una sostanza elencata al paragrafo 2, b), detta Parte avra' il compito di stabilire che tale sostanza, nelle circostanze esistenti al momento dell'intervento, potrebbe ragionevolmente creare un pericolo grave ed imminente analogo a quello creato da una qualunque delle sostanze elencate nella lista menzionata al paragrafo 2, a) di cui sopra.
Protocollo - art. II
Articolo II. 1. Le disposizioni dell'articolo I, paragrafo 2 e degli articoli da II a VIII della Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che provoca o puo' provocare un inquinamento da idrocarburi, 1969, nonche' le disposizioni dell'Allegato della Convenzione stessa, che si riferiscono agli idrocarburi, si applicano alle sostanze previste all'articolo I del presente Protocollo. 2. Ai fini del presente Protocollo, la lista di esperti di cui all'articolo III, paragrafo c) e all'articolo IV della Convenzione deve essere esteso al fine di includere gli esperti qualificati a fornire pareri sulle sostanze diverse dagli idrocarburi. Gli Stati membri dell'Organizzazione e le Parti al Presente Protocollo possono sottoporre dei nomi per la compilazione della lista.
Protocollo - art. III
Articolo III. 1. La lista di cui al paragrafo 2, comma a) dell'articolo I viene aggiornata dall'organo competente designato dall'Organizzazione. 2. Qualunque emendamento che una Parte al presente Protocollo propone di apportare alla lista viene sottoposto all'Organizzazione che lo comunica a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti al presente Protocollo almeno tre mesi prima del suo esame da parte dell'Organo competente. 3. Le Parti del presente Protocollo siano o no membri dell'Organizzazione, sono ammesse a partecipare alle procedure dell'organo competente. 4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle sole Parti del presente Protocollo, presenti e votanti. 5. Ogni emendamento adottato in base al precedente paragrafo 4 viene comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti del presente Protocollo per l'accettazione. 6. Un emendamento viene ritenuto accettato sei mesi dopo che e' stato cosi' comunicato, a meno che, durante tale periodo, almeno un terzo delle Parti del Protocollo non rivolga all'Organizzazione un'obiezione a tale emendamento. 7. Tre mesi dopo la data della sua accettazione, conformemente al precedente paragrafo 6, un emendamento entra in vigore per tutte le Parti del presente Protocollo, ad eccezione di quelle che hanno fatto, prima di tale data, una dichiarazione ai sensi della quale non accettano il detto emendamento.
Protocollo - art. IV
Articolo IV. 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito, nonche' di tutti gli Stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza internazionale del 1973 sull'inquinamento dei mari. Il Protocollo resta aperto alla firma a partire dal 15 gennaio 1974 sino al 31 dicembre 1974 presso la sede dell'Organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati che l'hanno firmato. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi. 4. Solo gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito, possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderire ad esso.
Protocollo - art. V
Articolo V. 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti esistenti o dopo l'adempimento di tutte le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti delle dette Parti, e' ritenuto applicabile al Protocollo modificato dall'emendamento.
Protocollo - art. VI
Articolo VI. 1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui quindici Stati abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione, a condizione tuttavia che il presente Protocollo non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo II. 2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino il presente Protocollo o vi aderiscano successivamente, esso entra in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento appropriato da parte di tale Stato.
Protocollo - art. VII
Articolo VII. 1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in ogni momento, a partire dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito del relativo strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo piu' lungo che potra' essere specificato in tale strumento. 4. Ogni denuncia della Convenzione di cui all'articolo II da parte di una Parte costituisce una denuncia del presente Protocollo da parte di tale Parte. Questa acquista efficacia alla data in cui la denuncia della Convenzione acquista essa stessa efficacia in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo XII della detta Convenzione.
Protocollo - art. VIII
Articolo VIII. 1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo. 2. A richiesta di almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.
Protocollo - art. IX
Articolo IX. 1. Il presente Protocollo verra' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonche' della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) di ogni deposito di strumento che denunci il presente Protocollo nonche' della data in cui detta denuncia acquista efficacia; iv) di ogni emendamento del presente Protocollo o del suo Allegato nonche' di ogni obiezione o di ogni dichiarazione in base alle quali il detto emendamento non viene accettato; b) trasmette delle copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e a tutti gli Stati che vi aderiscono.
Protocollo - art. X
Articolo X. A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e della pubblicazione conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Protocollo - art. XI
Articolo XI. Il presente Protocollo viene redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese, russa, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. (seguono le firme)
Allegato
ALLEGATO ELENCO DI SOSTANZE STABILITO DAL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO DELL'ORGANIZZAZIONE IN CONFORMITA' AL PARAGRAFO 2(a) DELL'ARTICOLO 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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