DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 665
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 179, 180, 181, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 179. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di quattro anni ed ha sede presso l'istituto di medicina interna, clinica medica I. La durata del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazione. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, ed, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. In circostanze eccezionali, per il migliore funzionamento della scuola, la direzione della scuola, su parere del consiglio di facolta', puo' essere affidata al professore ufficiale incaricato della materia oppure ad un docente di chiara fama nazionale ed internazionale rispetto alla disciplina d'insegnamento. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Il numero massimo di iscritti e' di dieci per ogni anno di corso. L'ammissione viene stabilita mediante prova scritta e valutazione dei titoli. Art. 180. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I); patologia della tubercolosi polmonare ed extra-polmonare; patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;. fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; microbiologia; epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II); clinica della tubercolosi (triennale) (I); clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I); fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; broncologia; radiologia dell'apparato respiratorio; profilassi della tubercolosi; igiene e legislazione sociale. 3° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II); clinica della tubercolosi (triennale) (II); chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. 4° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III); clinica della tubercolosi (triennale) (III). Art. 181. - I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche a fini di apprendimento, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno), per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere una prova di esame sulle materie del rispettivo anno. Alla fine del quarto anno, gli allievi devono sostenere un esame di diploma. I candidati al diploma devono presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola. Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
Art. 2
Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisioterapia. Scuola di specializzazione in fisioterapia Art. 306. - La scuola di specializzazione in fisioterapia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica traumatologica dell'Universita' di Torino, nel centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro. La scuola conferisce il diploma di specialista in fisioterapia. La durata dei corsi e' di tre anni. Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; e' richiesto, per l'iscrizione al corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso non puo' essere superiore a ventiquattro (otto per anno). Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; e' inoltre obbligatorio per gli iscritti ai corsi la frequenza alle esercitazioni pratiche presso l'istituto di clinica ortopedica in modo continuativo per dieci mesi all'anno. Gli allievi hanno dovere di frequenza presso l'istituto con presenza giornaliera nell'ambulatorio e nei reparti di fisioterapia. Per i corsi che non possono essere dimostrati presso la clinica ortopedica, possono essere stabiliti su parere del direttore della scuola periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costituiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la F.K.T. (neurologia - centri di recupero spastici - fisiopatologia respiratoria - otorinolaringologia - reumatologia - oculistica etc.). Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno. Per essere ammesso a frequentare il corso il candidato deve superare un esame di ammissione. Art. 307. - Gli insegnamenti obbligatori impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno: principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); fisiopatologia dell'apparato neuromotore (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative). 2° Anno: semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); semeiotica e clinica delle deformita' e motulesioni ortopediche (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); massoterapia e terapia manuale; cinesiologia e chinesiterapia e ginnastica medica; idro e balneo terapia. 3° Anno: elettroterapia ed elettrologia; terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. Art. 308. - Le materie facoltative qui di seguito elencate potranno essere distribuite nel secondo e terzo anno secondo delle necessita' della scuola previa approvazione del consiglio di facolta': 2° Anno: elettromiografia; problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione; medicina assicurativa; climatoterapia. 3° Anno: cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; rieducazione respiratoria; riabilitazione nei disturbi del linguaggio; rieducazione nei disturbi della visione; problemi della riabilitazione geriatrica; riqualificazione professionale. Art. 309. - Per accedere ai corsi successivi al primo anno e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente ivi comprese le materie opzionali (almeno due). Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il trenta novembre dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del direttore della scuola, approvata dal consiglio di facolta', stabilira', di anno in anno, l'ammontare dei contributi.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 105
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