DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 689
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in clinica pediatrica muta la denominazione in pediatria. Allo stesso elenco sono aggiunte la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, il corso di perfezionamento in sessuologia medica, la scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto.
Art. 2
L'art. 223, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in pediatria Art. 223. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia ed urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia II; immunologia Il; gastroenterologia II; chimica pediatrica IV; ematologia II. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 3
L'art. 249, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in oncologia Art. 249. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specializzazione in oncologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in mancanza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al primo corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia ed istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecnica diagnostica e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica II; oncologia chirurgica (II); radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai seminari e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 4
Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, del corso di perfezionamento in sessuologia medica, della scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto. Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana Art. 266. - La scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana e' a carattere interdisciplinare; vi partecipano: A) L'istituto di clinica ostetrica e ginecologica 11. B) La cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale per la parte endocrinologica ed andriologica. C) La cattedra di nefrologia di interesse chirurgico. Art. 267. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II dell'Universita' di Bari. Art. 268. - Direttore della scuola e' il direttore di clinica ostetrica e ginecologica I dell'Universita' di Bari; condirettori sono i professori ufficiali delle cattedre di endocrinologia e medicina costituzionale e di nefrologia di interesse chirurgico dell'Universita' di Bari. Art. 269. - La durata della scuola e' di tre anni. Non sono concesse abbreviazioni di corso. Art. 270. - Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Art. 271. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola nei tre anni di corso e' di diciotto. Art. 272. - Essi hanno l'obbligo di frequentare, per tutta la durata del corso, l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica 11, la cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale e la cattedra di nefrologia di interesse chirurgico dell'Universita' di Bari. Art. 273. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: biologia generale della riproduzione; embriologia ed anatomia dell'apparato riproduttivo umano; fisiologia della riproduzione umana; genetica umana; immunologia e patologia della riproduzione umana. 2° Anno: fisiopatologia della riproduzione umana; anatomia ed istologia patologica dell'apparato riproduttivo; endocrinologia ginecologica; andrologia; teratologia; patologia della gravidanza; urologia e patologia della riproduzione umana. 3° Anno: nosografia della patologia della riproduzione umana; diagnostica della patologia della riproduzione umana; terapia medica della patologia della riproduzione umana; trattamento chirurgico della patologia della riproduzione umana; elementi di psicologia medica e di sessuologia; educazione sociologica e demografica. Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con un contributo personale. Corso di perfezionamento in sessuologia medica Art. 274. - E' istituito presso la cattedra I di clinica ostetrica e ginecologica dell'Universita' di Bari un corso di perfezionamento in sessuologia medica che si avvale della collaborazione della cattedra di endocrinologia e della cattedra di nefrologia di interesse chirurgico. Art. 275. - Il corso ha lo scopo di completare ed aggiornare la preparazione sull'argomento dei laureati in medicina e chirurgia mediante la coordinazione organica delle varie discipline che si occupano della sessualita' umana. Art. 276. - Il corso ha la durata di un anno e rilascia il diploma di perfezionamento che non da diritto alla qualifica di specialista. Art. 277. - Possono essere ammessi al corso i laureati in medicina e chirurgia. Art. 278. - La direzione del corso e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso e in mancanza al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. Il direttore e' responsabile del buon andamento del corso nei confronti del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia. Gli incarichi di insegnamento delle varie materie sono affidati, anno per anno, dal consiglio di facolta', su proposta del direttore della scuola. Il direttore e gli insegnanti formano il consiglio della scuola che ha il compito di decidere e coordinare i programmi dei vari insegnamenti. Art. 279. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: a) fisiopatologia della funzione sessuale; b) neurofisiologia della funzione sessuale; c) clinica sessuologica; d) psicologia con particolare riguardo alla psicosessualita'; e) endocrinologia sessuale; f) ginecologia ed ostetricia; g) andrologia; h) urologia; i) venereologia ed infezioni sessualmente trasmesse; l) psicopatologia sessuale; m) genetica medica; n) medicina legale. Secondo le esigenze didattiche il consiglio della scuola puo' organizzare seminari ed esercitazioni e puo' disporre che si tengano conferenze su argomenti di interesse generale. Art. 280. - Le modalita' di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari e sono fissate a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 151. I contributi verranno stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Bari, su proposta del direttore della scuola. Art. 281. - Il corso ha un massimo di trenta posti. L'ammissione al corso e' per titoli ed esami: i candidati sono ammessi in base ad una graduatoria compilata sulla base dei titoli e del risultato di una prova di esame. La commissione per l'esame di ammissione e' composta dal direttore e da due insegnanti della scuola nominati dal consiglio della scuola. Art. 282. - La frequenza alle lezioni ed alle altre attivita' didattiche e' obbligatoria. L'iscrizione al corso di perfezionamento comporta, per gli iscritti, l'esercitazione pratica continuativa a fini di apprendimento nei reparti. Art. 283. - Ogni allievo, alla fine del corso, dopo aver sostenuto gli esami di profitto, deve presentare e discutere una relazione scritta su di un tema di lavoro preventivamente concordato all'inizio del corso. La relazione e' valutata da una commissione di cinque membri nominati dal consiglio di facolta' e presieduta dal direttore della scuola. Art. 284. - I mezzi con cui viene fatto fronte alla spesa di gestione possono comprendere i contributi della facolta', del consiglio nazionale delle ricerche, nonche' delle regioni, di enti pubblici statali, parastatali e locali, enti morali, enti e societa' pubbliche e private interessate ai problemi della sessuologia. Scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto Art. 285. - La scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto ha per fine di conferire una particolare competenza e preparazione nel campo della medicina perinatale. Alla scuola potranno iscriversi venti laureati in medicina e chirurgia, gia' abilitati alla libera professione, per ogni anno di corso. L'ammissione avviene per titoli ed esami. La durata del corso di studi e' biennale ed al suo termine viene conferito il diploma di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto. La presentazione delle domande di iscrizione deve pervenire alla segreteria della facolta' di medicina e chirurgia entro il 15 settembre di ogni anno. Le modalita' di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse d'esame sono conformi, alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari e sono fissate a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Il provento delle tasse sara' cosi' ripartito: a) il 15% a beneficio della scuola; b) il 70% a beneficio del personale insegnante ed in proporzione alle lezioni impartite; c) il 10%/ o a favore del personale di segreteria della scuola; d) il 50/ o a beneficio dell'opera universitaria. Il provento delle soprattasse d'esame sara' ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512. Inoltre i diplomati dovranno pagare la tassa di diploma di L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore della scuola rimane in carica quattro anni. Gli incarichi di insegnamento della scuola sono deliberati dalla facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore che puo' scegliere tra i professori di ruolo, i liberi docenti, e tra il personale docente della stessa facolta' medica o tra persone di comprovata esperienza della materia. Il consiglio della scuola si compone del direttore e di due professori della stessa scuola designati dalla facolta' medica. Gli insegnamenti della scuola sono indicati nelle tabelle seguenti: 1° Anno: Indagini sul liquido amniotico. Amniocentesi in epoca precoce ed in epoca tardiva di gravidanza; amnioscopia: tecnica ed interpretazione clinica. Cardiotocografia. Circolazione del sangue e regolazione del ritmo cardiaco fetale; principi biofisici di cardiotocografia; cardiotocografia in travagli parto; cardiotocografia nella gravidanza a rischio; cardiotocografia in gravidanza. 2° Anno: Ecografia. Principi di fisica ultrasonica; effetti biologici degli ultrasuoni; biometria fetale; cinetica fetale. Emogasanalisi. L'equilibrio acido-basico: principi di fisiopatologia; tecnica del microprelievo; determinazione del ph ematico fetale e sue variazioni; determinazione della pO2: e del pCO2 e loro variazioni. Il direttore della scuola puo' promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative intese all'incremento dell'attivita' didattica e scientifica della scuola nell'ambito delle direttive deliberate dal consiglio della scuola stessa. All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non e' ammesso chi non abbia superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti. Non e' consentita alcuna abbreviazione di corso. I componenti le commissioni dell'esame di profitto, nominati dal direttore della scuola, saranno tre: il professore ufficiale della materia, un altro professore della scuola, un cultore della materia. La commissione per l'esame di diploma e' composta da sette membri (quattro professori ufficiali della scuola e tre liberi docenti o cultori della materia) e viene nominata su proposta del direttore della scuola dal preside della facolta' di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1980 Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 261
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