DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. 691

Type DPR
Publication 1980-09-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli 121 e 122, relativi alla facolta' di medicina e chirurgia I, sono cosi' modificati: Art. 121. - La facolta' di medicina e chirurgia I conferisce la laurea in: a) medicina e chirurgia; b) odontoiatria e protesi dentaria. Art. 122. - La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia e' di sei anni, suddivisi in tre bienni. La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria e' di cinque anni, suddivisi in un biennio e un triennio. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2

Dopo l'art. 130, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Art. 131. - Gli insegnamenti per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); 2) biologia generale applicata agli studi medici; 3) chimica; 4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); 6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e speciale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 12) materiali dentari; 13) microbiologia (semestrale); 14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno); 15) patologia generale. Triennio: 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno); 17) chimica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno); 21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno); 21) patologia speciale chirurgia, e propedeutica clinica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica, (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Insegnamenti complementari: 1) chirurgia maxillo-facciale; 2) dermatologia e venereologia (semestrale); 3) otorinolaringoiatria (semestrale); *4) statistica sanitaria; Art. 132. - Altri insegnamenti complementari nel piano della facolta' sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza e' obbligatoria. Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano un tirocinio pratico e continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente e' tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente e' tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualita'. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere da parte dei componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. Art. 133. Non si puo' essere ammessi Se non si e' superato a sostenere l'esame di: l'esame di: Fisiologia umana e dell'apparato Istituzioni di anatomia stomatognatico umana normale e dell'apparato stomatognatico Patologia generale Biologia generale applicata agli studi medici Chimica Fisica medica Patologia speciale medica Fisiologia umana e del- e metodologica clinica l'apparato stomatognatico (compresa la pediatria) Patologia generale Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Chirurgia speciale odonto- stomatologia Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Patologia speciale odonto- stomatologica Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. Art. 134. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il 2° anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del 2° anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al 2° anno, subordinatamente al numero dei posti disponibili all'inizio del 2° anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. Art. 135. - Il numero degli iscritti e' di ventiquattro per ciascun anno di corso e complessivamente di centoventi per l'intero corso di studi. Art. 136. - L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio riportato in centesimi, cosi' ripartito; 70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da completare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale; 30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. E' prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che a richiesta debbono essere forniti. Art. 137. - Per esercitare la professione i laureati in odontoiatra e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1980

Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 305

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