DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. 698
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposte del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli da 808 a 818, relativi all'ordinamento della scuola speciale di ortottiste che muta la denominazione in quella di ortottisti-assistenti di oftalmologia sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia Art. 808. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica. Art. 809. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilita' binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia e' di tre anni. Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione all'Universita' ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Art. 810. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva. Art. 811. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studi. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto ai posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero. Art. 812. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola. Art. 813. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza e' obbligatoria. Art. 814. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; 2) fisiologia dell'occhio, della motilita' oculare, della visione binoculare; 3) ottica fisica e fisiopatologica; 4) ortottica I; 5) psicologia infantile. 2° Anno: 1) elementi di patologia oculare; 2) elementi di farmacologia oculare; 3) elementi di neurooftalmologia; 4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; 5) ortottica II. 3° Anno: 1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico); 2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia); 3) ortottica III; 4) nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile; 5) legislazione sanitaria. Art. 815. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, della frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento per l'intero periodo di corse di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto e l'iscrizione dagli insegnanti e per l'attivita' pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 816. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti. Art. 817. - Gli esami di profitto consistono in prove pratiche e teoriche. Art. 818. - Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneita' saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 819. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico. Art. 820. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti. Art. 821. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse o contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 822. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera' con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati. Art. 823. - Le diplomate della scuola per ortottiste, ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, potranno essere ammesse al terzo anno della scuola speciale per ortottisti e assistenti di oftalmologia, con l'obbligo di sostenere e superare tutti gli esami del terzo anno e relativa tesi, secondo le modalita' previste, sempre che abbiano esercitato con continuita' una attivita' professionale adeguata o documentata.
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1980
Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 4
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