DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. 718
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707;
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle Confederazioni sindacali autonome (CISAL, CISAS, CONFSALUNSA, DIRSTAT) e dalla CISNAL;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
Al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, beneficiario del trattamento economico previsto dallo stesso titolo, sono corrisposte, come acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme: L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilita'; L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita'. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilita' e' proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.
Art. 2
Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili previste dal primo comma del precedente art. 1 sono considerate ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto, e successive modificazioni. Gli stessi importi di L. 10.000 e 40.000 sono considerati inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma, e successive modificazioni. La gratificazione di cui all'art. 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo sono integrati di L. 40.000 per l'anno 1980.
Art. 3
Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi. Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al primo comma sono assoggettabili alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.
Art. 4
Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707.
PERTINI FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 22
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